Le attività extra-scolastiche

restano vietate a tutti i prof.

 Francesca De Nardi, ItaliaOggi del 15/11/2005

 

La Corte costituzionale con la sentenza del 3 novembre 2005, n. 407, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nella legge della provincia Trento n. 6/2004 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), nella parte in cui prevedono per il personale insegnante delle scuole statali la possibilità di svolgere altra attività e l'inquadramento automatico a domanda nella qualifica dirigenziale del personale incaricato per almeno cinque anni.

Nel caso in esame, il presidente del consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge oggetto della sentenza.

 

Le censure

La prima censura riguardava il comma 5, lettera b), dell'articolo 4, secondo il quale il personale insegnante temporaneo, nonché il restante personale con contratto a termine non superiore a un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, poteva, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere ´altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro'.

Infine, veniva censurato l'articolo 6, comma 7, secondo il quale il personale regionale trasferito alla provincia e, per almeno cinque anni, incaricato della reggenza di ripartizione poteva essere inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della legge provinciale n. 7 del 1997.

 

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità delle autorizzazioni

Infatti, per quanto concerne la prima disposizione, questa eccede la competenza statutaria della provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria (articolo 9, numero 2), contrastando con il principio posto dall'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994, rendendo possibile, per il predetto personale, lo svolgimento di altra attività senza alcuna limitazione di oggetto, laddove, invece, la legge statale consente al personale docente unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (articolo 508, comma 15, del dlgs n. 297 del 1994).

 

Il vincolo del concorso

Viene dichiarata, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge della provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, in quanto tale disposizione viola l'articolo 97 Cost., derogando ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso.

Secondo la Corte, infatti, l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge alla regola del pubblico concorso e non sono pertanto ragionevoli le norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti. Il passaggio da un'area a un'altra comporta l'accesso a un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso; ne consegue, pertanto, la necessità di un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative.