Devolution/1.

Cosa cambia per la scuola.

da TuttoscuolaNews N. 221, 21 novembre 2005

 

Di scuola, per la verità, si è parlato poco in questi giorni  in  cui è stata approvata dal Parlamento la riforma di  un'ampia  parte  della Costituzione. Altri punti del nuovo testo costituzionale hanno attirato l'attenzione  dei  commentatori,  per  esempio  quelli  riguardanti  le attribuzioni del presidente del consiglio, il senato federale  e,  dopo le osservazioni critiche mosse dalla Conferenza episcopale italiana, la sanità.

A differenza  di  quanto  avvenuto  per  altre  materie,  le  modifiche all'art. 117 della Costituzione riguardanti la scuola sono  rimaste  le stesse    fin    dall'inizio   dell'iter   di  questa  nuova  riforma costituzionale, e consistono  sostanzialmente  nella  sostituzione  del comma 4 del testo già modificato dal centro-sinistra nel 2001  con  il seguente nuovo comma: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva  nelle  seguenti materie:

a)     assistenza e organizzazione sanitaria;

b)     organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici  e  di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c)     definizione della parte dei  programmi  scolastici  e  formativi  di interesse specifico della Regione;

d)     polizia amministrativa regionale e locale;

e)     ogni altra materia non  espressamente  riservata  alla  legislazione dello Stato".

Il precedente comma dell'art. 117 era invece il seguente: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa  in  riferimento  ad  ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Non sono stati però modificati i commi 2 e 3 per  quanto  riguarda  la scuola, e quindi resta confermata la competenza esclusiva  dello  Stato nella definizione delle "norme generali sull'istruzione" (c. 2 punto n) e  nella  "determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti  su tutto il territorio  nazionale",  e resta confermato anche, un  po’ contraddittoriamente, l'inserimento  della  voce  "istruzione, salva l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione  della istruzione e formazione  professionale"  nell'elenco  delle  materie  a legislazione concorrente.

Anche su queste materie, tuttavia, lo  Stato  ha  competenza  esclusiva nella "determinazione dei principi fondamentali".

Va ricordato  che  la  riforma  costituzionale  del  centro-destra  non essendo stata approvata con una  maggioranza  di  due  terzi  dei  suoi componenti, può essere sottoposta a referendum  popolare  (qualora  ne "facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o  cinquecentomila elettori o  cinque  Consigli  regionali").  La  battaglia  politica  si focalizzerà ora sulla conferma popolare della legge.