Tar Puglia:

le vecchie classi non conoscono tutor.

da ItaliaOggi del 15/3/2005

 

Sono illegittime le delibere con le quali il collegio dei docenti di una scuola elementare ritiene di poter anticipare l'integrale attuazione della riforma della scuola.
Il collegio non può in particolare decidere di introdurre la figura dell'insegnante tutor, prevista dal decreto legislativo del 19/2/2004, n. 59, nelle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la precedente disciplina. Questo è quanto ha sancito il Tar Puglia, sezione II, con la sentenza n. 252/2005. Nel caso in esame, dei genitori di alunni frequentanti una scuola elementare statale avevano impugnato le delibere adottate dal collegio dei docenti con le quali si era ritenuto di poter anticipare l'integrale attuazione della riforma di cui al decreto n. 59, anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole. I ricorrenti, infatti, avevano sostenuto che doveva continuare a trovare applicazione la disciplina recata dall'articolo 128 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, è indubbio che la riforma scolastica (scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione) introdotta dal dlgs n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento e agli alunni a esse iscritti.

A confermare questa applicazione è la stessa norma, che all'articolo 19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni e delle classi. Tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l'obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto, come dedotto dai ricorrenti, l'articolo 128, commi 3 e 4, del citato Testo unico n. 297/1994, il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell'ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

Tale principio, dunque, è da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente all'introduzione di un docente con posizione preminente all'interno di una classe ( il cosiddetto tutor) di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto n. 59, deve rimanere fermo per quelle classi funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, illegittimamente il collegio dei docenti ha ritenuto, attraverso le delibere impugnate, di poter anticipare l'integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti in ordine alle quali deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato articolo 128 in materia di programmazione e organizzazione didattica.