Tar Puglia:
le vecchie classi non conoscono tutor.
da
ItaliaOggi del
15/3/2005
Sono illegittime le delibere con le quali il
collegio dei docenti di una scuola elementare ritiene di poter
anticipare l'integrale attuazione della riforma della scuola.
Il collegio non può in particolare decidere di introdurre la figura
dell'insegnante tutor, prevista dal decreto legislativo del 19/2/2004,
n. 59, nelle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in
ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di
continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la
precedente disciplina. Questo è quanto ha sancito il Tar Puglia,
sezione II, con la sentenza n. 252/2005. Nel caso in esame, dei
genitori di alunni frequentanti una scuola elementare statale avevano
impugnato le delibere adottate dal collegio dei docenti con le quali
si era ritenuto di poter anticipare l'integrale attuazione della
riforma di cui al decreto n. 59, anche alle classi già funzionanti
secondo le vecchie regole. I ricorrenti, infatti, avevano sostenuto
che doveva continuare a trovare applicazione la disciplina recata
dall'articolo 128 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il
ricorso.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, è indubbio che la riforma
scolastica (scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione)
introdotta dal dlgs n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione
con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento e agli alunni a esse iscritti.
A confermare questa applicazione è la stessa norma, che all'articolo
19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo
16/4/1994, n. 297, da ritenersi abrogate soltanto a decorrere
dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni
e delle classi. Tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza,
con il chiaro intento di perseguire l'obiettivo della continuità
scolastica, vi è appunto, come dedotto dai ricorrenti, l'articolo 128,
commi 3 e 4, del citato Testo unico n. 297/1994, il quale, in tema di
programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo
cui nell'ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il
modulo si riferisce.
Tale principio, dunque, è da ritenersi assolutamente inconciliabile
con quello inerente all'introduzione di un docente con posizione
preminente all'interno di una classe ( il cosiddetto tutor) di cui
all'articolo 7, comma 5, del decreto n. 59, deve rimanere fermo per
quelle classi funzionanti ancora secondo le regole proprie del
precedente ordinamento. Pertanto, alla luce di queste considerazioni,
illegittimamente il collegio dei docenti ha ritenuto, attraverso le
delibere impugnate, di poter anticipare l'integrale attuazione della
citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti in ordine
alle quali deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata
dal citato articolo 128 in materia di programmazione e organizzazione
didattica.