Esami e organici per il sostegno:

niente di nuovo sotto il sole .

L’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato per il 2005 e quella per gli organici di diritto per l’anno scolastico 2005/06 cambiano di poco o nulla le regole in vigore l'anno scorso. Ma queste leggi saranno davvero rispettate?

di Salvatore Nocera da Superabile del 21 marzo 2005

 

Il ministero dell’Istruzione ha diramato l’ordinanza ministeriale n. 32/05 sugli esami di Stato per il 2005 e l’ordinanza ministeriale n. 36/05 per gli organici di diritto per l’anno scolastico 2005/06.

Leggendo l’ordinanza ministeriale n. 36/05 sugli esami di Stato ci si rende conto del fatto che, per gli alunni con disabilità, nulla è cambiato rispetto all’anno precedente, neppure il numero 17 dell’articolo specifico che li riguarda. Resta così confermato che gli alunni possono svolgere l’esame sulla base di tre possibili curricoli personalizzati: quello normale, quello ‘‘semplificato’’, o per ‘‘obiettivi minimi’’, che è quello normale con la possibilità della riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline o la loro parziale sostituzione con altri apprendimenti, ovviamente concordati o decisi a maggioranza dal Consiglio di classe, il cui positivo svolgimento dà diritto al conseguimento del titolo di studio; quello ‘‘differenziato’’, per alunni con grave disabilità intellettiva, il cui positivo svolgimento dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

Gli alunni che svolgono il programma normale o quello semplificato hanno diritto a tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, che eccezionalmente possono superare un giorno, all’uso di sussidi ed ausilii anche tecnologicamente avanzati, a prove ‘‘equipollenti’’, che, con mezzi diversi dalle altre (ad es. scrittura invece del colloquio o viceversa) o con contenuti differenziati, siano comunque in grado di consentire alla commissione di valutare apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei compagni; tali alunni hanno comunque diritto ad essere assistiti da coloro che hanno prestato loro assistenza durante l’anno scolastico.

L’insegnante per le attività di sostegno non può essere membro della commissione se non è stato espressamente scelto dal collegio dei docenti come avviene per gli altri commissari e nominato ufficialmente. Può però assistere l’alunno se gli ha prestato assistenza durante l’anno scolastico. Per gli alunni ciechi è previsto l’invio delle prove ministeriali trascritte in Braille, coi caratteri a rilievo e l’obbligo per la commissione di predisporre la terza prova in braille. Per gli alunni sordi è previsto il diritto ad essere assistiti da un assistente alla comunicazione che per i sordi moralisti, cioè protesizzati che hanno imparato a parlare, è un ripetitore delle parole dette dagli interlocutori, mentre per i sordi ‘segnanti’ è un interprete della Lis, lingua italiana dei segni.

Anche l’ordinanza ministeriale n. 36/05 sugli organici di diritto non presenta novità per gli alunni con disabilità. E’ infatti richiamata la normativa precedente ed in particolare:

  • l’art 41 del d m n. 331/98 che prevede il diritto alle deroghe per le ore di sostegno, purché ne sia fatta richiesta sostenuta da un progetto redatto da tutto il Consiglio di classe da inviare entro maggio/Giugno all’ufficio scolastico regionale.

  • il d m n. 141/99 che stabilisce in modo tassativo che le prime classi dove è presente un alunno con disabilità non possono avere più di 25 alunni e quelle con due alunni con disabilità non possono avere più di 20 alunni. Se si supera questo numero è obbligatorio lo sdoppiamento.

Questi richiami sono molto importanti, perché si erano sparse strane voci incontrollate secondo cui queste norme sarebbero state abrogate. Invece il diritto ad una buona qualità nella formazione delle classi e nell’assegnazione delle ore di sostegno è ribadito e lo sarà ancora nella successiva ordinanza sugli organici di fatto.

La normativa quindi è ormai irreversibile. Ma verrà rispettata o il ministero vorrà farla rispettare?

Le associazioni, forti della conferma della normativa, pretenderanno che venga rispettata dai dirigenti scolastici che debbono formulare le richieste nei casi previsti e dai direttori scolastici regionali che debbono concedere sdoppiamenti e deroghe, motivando in modo articolato il diniego.

In caso contrario ci sarà un crescente lavoro per i tribunali.