CAMERA DEI DEPUTATI. Interpellanza.
di Antonello Soro, Pierluigi Castagnetti e Donato Mosella da Educazione & Scuola del 3/3/2005
Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Per sapere, premesso che:
- il Tribunale civile di Cagliari, con un provvedimento d'urgenza, ha disposto che quattro bambini sardi con disabilità abbiano un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 come da documentazione (diagnosi funzionale; piano educativo individualizzato, L. 104/92 art 12; DPR 24 febbraio 1994) per l'intero orario scolastico; - il provvedimento è intervenuto, a seguito della decisione dei genitori di rivolgersi, dopo mesi di sterili trattative con la direzione scolastica regionale sarda ed il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Valentina Aprea, alla Magistratura ordinaria (sentenza della Corte Costituzionale, n. 204/04) per vedersi riconosciuto il diritto alla completa educazione e all'integrazione dei propri figli disabili; - dal 2002 i Tribunali ordinari riconoscono "il diritto allo studio pieno e inviolabile, non suscettibile di compressione" e che " la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate non favorisce l'insegnamento e l'istruzione [.] e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave e irreparabile danno" (Ord. Tribunale Roma 7/2/04); - l'assegnazione di insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce un diritto riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"); - si tratta di uno strumento indispensabile per la piena realizzazione del diritto inviolabile all'educazione, allo sviluppo della personalità ed all'istruzione riconosciuto dalla stessa legge n. 104/1992 all'art. 12, ribadito dall'art. 3 della Costituzione; - la Costituzione prevede e tutela i diritti dei disabili anche agli articoli 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali qual è, appunto, la scuola), 34 (che garantisce l'effettività dell'istruzione) e 38 (che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli "organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato"); diritto all'educazione e all'istruzione piena che viene confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87; - il diritto delle persone con disabili all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità ed il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini sono riconosciuti anche dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale europea; - il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7/12/2000 e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo; - l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 consente alle autorità scolastiche, al fine di assicurare "l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap", di far "ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, comma 8 e 9, della legge 15 marzo 1997 n. 59" e prevede "la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi"; - in aperto contrasto con i succitati diritti fondamentali dei minori che si ribadisce sono inviolabili, il Ministero persevera nell'imputare alla mancanza di fondi le ragioni di un comportamento gravemente manchevole nei confronti dei soggetti più deboli; - l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, sulla base della popolazione scolastica e non sulla base dei casi di handicap, non tiene in alcun conto delle esigenze individuali dei minori, per cui l'assegnazione completa del rapporto 1:1 rischia di penalizzare i rapporti di sostegno di altri alunni ritenuti "meno gravi di altri", spesso arbitrariamente, dall'amministrazione scolastica, che tenta di "spartire" tra un numero di alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia sempre più in aumento (sono 160.455 gli alunni iscritti, il 4,6% in più rispetto allo scorso anno), le esigue risorse dell'organico assegnato (81.262 unità, per la precisione una media di 1:2) - assegnare un numero di ore di sostegno inferiore rispetto alle reali esigenze valutate ed espresse da un'equipe multidisciplinare in collaborazione con la famiglia "comporta per il minore e per la scuola gravi problemi con il rischio che si metta in moto un meccanismo regressivo" (Ord. Tribunale Roma 7/2/04), compromettendo il consolidamento dei risultati ottenuti, interrompendo il percorso avviato ed impedendo di fatto l'attuazione di un'integrazione scolastica di qualità. - sono oramai numerose le sentenze dei tribunali civili in tutta Italia che attraverso ordinanze al Ministero (sempre resistente in giudizio contro le famiglie) sulle assegnazioni dei rapporti di sostegno adeguati a ciascun alunno, colmando le lacune nell'azione amministrativa , hanno provveduto ad integrare il sostegno a favore dei bambini con disabilità, restituendo la fiducia a tante famiglie e aprendo la strada per una serie di ulteriori ricorsi:
quali iniziative il Governo intenda prendere per:
Roma, 2/3/2005 Antonello Soro Pierluigi Castagnetti Donato Mosella |