L’evasore scolastico totale

non lo controlla nessuno.

da TuttoscuolaFocus N. 95/191 del 29/3/2005

 

Anni fa i Comuni provvedevano ad inviare alle direzioni didattiche gli elenchi degli alunni soggetti all’obbligo, come previsto dalla legge fin dal 1877 (legge Coppino), quando "il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti".

Da quando (anni novanta) sono progressivamente venuti meno in vista dell’autonomia scolastica vincoli territoriali e bacini di utenza, i Comuni non inviano più gli elenchi degli obbligati alle scuole che non possono, pertanto, riscontrare e segnalare gli eventuali evasori dall’obbligo scolastico.

Mentre nei piccoli Comuni il controllo comunque avviene, nelle grandi città nessuna scuola elementare riceve elenchi di alunni. Se i ragazzi non entrano in qualche modo nel sistema scolastico (esempio, scuola dell’infanzia) nessuno saprà di loro.

L’"evasore totale" non lo conosce nessuno. È, caso mai, nell’anagrafe comunale (se non è figlio di clandestini), ma nessuno andrà a verificare quale scuola frequenta.

Si può solamente contare sul senso civico delle famiglie, sulla loro sensibilità educativa, perché, in caso diverso, l’evasore totale resterà fuori dal sistema.

Come si può ben capire, soprattutto se si pensa ai ragazzi extracomunitari, c’è un’enorme falla nel sistema che nessuna anagrafe scolastica nazionale potrà colmare, se non vi saranno controlli incrociati con le Amministrazioni comunali e con le scuole.