Effetti retroattivi alla Consulta.

da ItaliaOggi del 29/3/2005

 

Il punteggio di montagna approda alla Consulta. Il Tar Molise ha disposto la sospensione di un giudizio, concernente la legittimità del doppio punteggio di servizio attribuito ad una docente nell'anno scolastico 2003/2004

E ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, per verificare se la norma che dispone l'attribuzione del bonus sia conforme al dettato costituzionale oppure no (ordinanza 4/2005; Calogero Piscitello, presidente; Alberto Tramaglini, estensore). La normativa in questione è l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97 (convertito in legge 143/2004) e il punto B.3, lettera h) della tabella di valutazione allegata.

In pratica, le disposizioni che attribuiscono il doppio punteggio di servizio ai soggetti che hanno lavorato nelle scuole considerate di montagna. La questione di legittimità costituzionale, peraltro, non riguarda la norma in sé, quanto, invece, "la sua portata retroattiva", si legge nell'ordinanza, "vale a dire la sua idoneità a classificare le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e ciò dopo che il servizio è stato reso nella sede lavorativa prescelta senza alcuna consapevolezza dei benefici futuri".

Il giudice amministrativo, peraltro, ha posto in evidenza il fatto che, per effetto dell'introduzione del bonus, anche l'immissione in ruolo non dipende più da una valutazione oggettiva legata alla effettiva anzianità di servizio. Finendo per dipendere dall'esito di quella che il Tar Molise definisce alla stregua di una lotteria, in cui soccombe in partenza "proprio chi aveva maggiore anzianità effettiva di servizi", recita l'ordinanza "occupando le prime posizioni in graduatoria, e che al sopraggiungere della nuova normativa non si è trovata nella sede qualificata giusta per ottenere un premio di così consistente portata" (il raddoppio del punteggio). Ciò perché, a un maggior numero di anni di servizio non corrisponde più un punteggio più alto. Essendo l'attribuzione del punteggio legata anche al tipo di sede dove si è prestato servizio. La sede montana, infatti, con le nuove norme, dà titolo al raddoppio del punteggio. E ciò ha l'effetto di sconvolgere le posizioni in graduatoria consolidate dopo tanti anni di servizio.

Il tutto a causa di un meccanismo meramente aleatorio, in cui gli interessati non hanno potuto esercitare qualsivoglia tipo di scelta consapevole. All'atto della scelta delle sedi, infatti, era ancora in vigore la vecchia normativa che non prevedeva il bonus per la montagna.