GRADUATORIE

Decisione presa dall’ufficio scolastico provinciale di Napoli

Prime schiarite sui punteggi.

Per i supplenti vale la classe del nuovo incarico

a cura di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi dell'11/5/2005

 

I docenti supplenti che nel 2000 sono stati prima riconfermati sui posti del 1999 e poi hanno ricevuto il nuovo incarico in ritardo hanno diritto al punteggio di servizio nella classe di concorso del nuovo incarico. Anche se il contratto era stato stipulato per una classe di concorso diversa e con la sola nomina giuridica. E’ questo il principio affermato dall’ufficio scolastico provinciale di Napoli, in un decreto di rettifica delle graduatorie permanenti dell’anno scorso, emanato il 28 febbraio 2005.

 

LA DECISIONE

Il dispositivo interviene su una questione che si trascina da anni e probabilmente farà da apripista a ulteriori analoghi provvedimenti. E potrebbe dare una speranza in più ai tanti docenti precari che per i ritardi dell’amministrazione nel conferimento delle nomine che si verificarono nel 2000 non riuscirono ad accumulare il punteggio di servizio sulle classi di concorso cui avrebbe avuto titolo. Resta il fatto, però, che sarebbe auspicabile un provvedimento dell’amministrazione centrale per chiarire l’intera vicenda. C’è il rischio, infatti, che gli uffici scolastici provinciali assumano posizioni non univoche, che potrebbero determinare l’acuirsi delle penalizzazioni già acquisite. E’ il caso, per esempio, di eventuali trasferimenti da provincia a provincia di docenti che, una volta incassato il punteggio, potrebbero scavalcare docenti che, pur trovandosi in situazioni analoghe, potrebbero non aver ottenuto lo stesso trattamento.

 

I FATTI

I docenti precari che avevano ottenuto un incarico di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle lezioni nell’anno scolastico 1999/2000 l’anno successivo erano stati confermati sulle cattedre dell’anno precedente, per effetto di un decreto legge ad hoc (n. 16/200 1). Ma siccome in diversi casi le cattedre e le sedi erano diverse da quelle cui avrebbero avuto titolo, per salvaguardare la continuità didattica i provveditorati conferirono le nomine senza disporre l’assegnazione dei docenti alle nuove sedi e confermandoli nelle sedi e nelle cattedre dove prestavano servizio. Anche se appartenevano a classi di concorso diverse. Così facendo, gli interessati si trovarono nella curiosa situazione di accumulare punteggio su una classe di concorso che non coincideva con quella cui faceva riferimento alla nomina giuridica conferita dal provveditorato. E tutto ciò ha determinato una serie di scompensi nell’anzianità di servizio di molti docenti coinvolti in questo meccanismo. In modo particolare nella classe di concorso A043 (lettere scuole medie). All’epoca del provvedimento, infatti, molti docenti si trovavano a insegnare presso istituti superiori in classi analoghe (A050 e A051), in attesa di ottenere la nomina del provveditore sulla A043. Generalmente più appetibile per le maggiori disponibilità.

E la mancata attribuzione della nomina di fatto sulla A043 ha avuto come effetto l’impoverimento del proprio patrimonio di servizi. Il tutto con retrocessioni in graduatoria che non sono più state recuperate.