Tutor: prime condanne.
dal
SAM Notizie del 20/5/2005
La Magistratura interviene. Sulle tesi circa la
inapplicabilità giuridica e contrattuale di tutta la parte della
riforma che contrasta con il contratto di lavoro, stanno arrivando
anche prime autorevoli e motivate conferme da parte degli organismi
giudicanti.
Recentemente il Giudice del lavoro di Salerno ha condannato un
dirigente scolastico che voleva imporre il tutor, mentre a Napoli la
segreteria provinciale del SAM-Gilda ha vinto, in sede di
conciliazione, un ricorso per la mancata attribuzione, ad una collega,
delle funzioni tutoriali.
L’apparente contraddizione tra i due casi, in realtà, dimostra
un’unica verità: in mancanza di una contrattazione nazionale che
definisca le nuove funzioni previste dalla Riforma Moratti nessuno si
può permettere imposizioni, o esclusioni, o discriminazioni rispetto
ai docenti che, in base al contatto vigente esercitano la professione
in piena parità l’uno con l’altro.
Veniamo ora ad approfondire l’importante sentenza del Giudice di
Salerno che ha condannato il dirigente scolastico per condotta
antisindacale ordinandogli di:
a) rispettare l’obbligo di consentire l’accesso
agli atti ai sensi dell’art. 8 del Contratto d’Istituto;
b) rispettare l’obbligo dell’informazione di cui
all’art. 5 del CCNL “Scuola” mediante consegna materiale, entro
congruo termine, della documentazione necessaria alla contrattazione;
c) rispettare l’obbligo di trattazione
concordata delle materie oggetto d’intesa come previste dal CCNL in
vigore;
d) rispettare gli accordi sindacali sottoscritti
nelle materie previste dal CCNL e per l’effetto revocare i
provvedimenti di utilizzazione del personale adottati in violazione
delle norme del CCNL.
In sostanza, come riporta il periodico telematico “Meridiano Scuola”
(articolo del 26 febbraio 2005), il Giudice del Lavoro ha espresso la
condanna per comportamento antisindacale in quanto il Dirigente
Scolastico in questione aveva proceduto alla designazione e nomina dei
tutor, in assenza di criteri adottati dal Collegio dei docenti, senza
aver informato le RSU della nuova organizzazione del lavoro e
individuando arbitrariamente i docenti cui attribuire la funzione
tutoriale.
Il ricorso è stato proposto da un sindacato “che lamentava una
condotta antisindacale del Dirigente, il quale, ai sensi dell’art. 6
del CCNL vigente del comparto scuola, avrebbe dovuto informare la RSU
dell’intenzione di attribuire incarichi tutoriali ciò anche con
riferimento alle evidenti ricadute sull’organizzazione del lavoro”.
Il giudice “non si è limitato a condannare il Dirigente Scolastico per
aver violato l’art. 6 del CCNL vigente (e le altre norme sulle
relazioni sindacali), ma ha affermato alcuni principi fondamentali e
di forte rilievo.
Nel Decreto, infatti, si legge che, in vigenza del CCNL 2002-2005, vi
è stata l’approvazione del D.Lvo 19.02.04 n. 59, di attuazione della
Legge delega n. 53/03, con il quale è stato dato avvio alla riforma
del I° ciclo di istruzione e che all’art. 7 ha introdotto la figura
del tutor.
Tuttavia, rileva il giudice, il CCNL è antecedente al Decreto
Legislativo e, pertanto, “è di tutta evidenza che nel corpo del
contratto collettivo invocato, non può esserci alcun riferimento
esplicito alla nomina del “tutor” posto che, all’epoca della
sottoscrizione fra le parti sociali del predetto accordo, non vi era
ancora stata l’approvazione della normativa disciplinante il predetto
istituto”.
Ne deriva, quindi, che in assenza di una norma della contrattazione
nazionale che disciplini detta figura, i Dirigenti Scolastici non
possono unilateralmente individuare docenti che svolgano dette
mansioni.
Inoltre, il giudice ribadisce con forza il fatto che l’utilizzazione
di docenti in funzione di tutor non può che essere materia di
contrattazione come si evince chiaramente dal contratto nazionale “…
atteso che gli art. 4 e 5 del CCNL riferiscono dell’utilizzazione del
personale in “altre attività di insegnamento”, e per tali devono
necessariamente indicarsi quelle oggetto di contrattazione separata
fra il singolo docente ed il dirigente scolastico, così come previsto
dall’art. 7 della c.d. “L. Moratti”. Se tale assunto può essere
condiviso, è evidente che il diniego di fornire le necessarie
informazioni di quanto oggetto di contrattazione costituisce ulteriore
violazione”.
In conclusione ricordiamo che in giurisprudenza c’era già stato un
precedente (da noi citato): la sentenza del Tar Puglia, sezione di
Lecce, con la quale anche il giudice amministrativo ha censurato
l’operato dell’amministrazione in tema di attribuzione delle funzioni
tutoriali.