Tutor: prime condanne.

dal SAM Notizie del 20/5/2005

 

La Magistratura interviene. Sulle tesi circa la inapplicabilità giuridica e contrattuale di tutta la parte della riforma che contrasta con il contratto di lavoro, stanno arrivando anche prime autorevoli e motivate conferme da parte degli organismi giudicanti.

Recentemente il Giudice del lavoro di Salerno ha condannato un dirigente scolastico che voleva imporre il tutor, mentre a Napoli la segreteria provinciale del SAM-Gilda ha vinto, in sede di conciliazione, un ricorso per la mancata attribuzione, ad una collega, delle funzioni tutoriali.

L’apparente contraddizione tra i due casi, in realtà, dimostra un’unica verità: in mancanza di una contrattazione nazionale che definisca le nuove funzioni previste dalla Riforma Moratti nessuno si può permettere imposizioni, o esclusioni, o discriminazioni rispetto ai docenti che, in base al contatto vigente esercitano la professione in piena parità l’uno con l’altro.

Veniamo ora ad approfondire l’importante sentenza del Giudice di Salerno che ha condannato il dirigente scolastico per condotta antisindacale ordinandogli di:

a) rispettare l’obbligo di consentire l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 8 del Contratto d’Istituto;

b) rispettare l’obbligo dell’informazione di cui all’art. 5 del CCNL “Scuola” mediante consegna materiale, entro congruo termine, della documentazione necessaria alla contrattazione;

c) rispettare l’obbligo di trattazione concordata delle materie oggetto d’intesa come previste dal CCNL in vigore;

d) rispettare gli accordi sindacali sottoscritti nelle materie previste dal CCNL e per l’effetto revocare i provvedimenti di utilizzazione del personale adottati in violazione delle norme del CCNL.


In sostanza, come riporta il periodico telematico “Meridiano Scuola” (articolo del 26 febbraio 2005), il Giudice del Lavoro ha espresso la condanna per comportamento antisindacale in quanto il Dirigente Scolastico in questione aveva proceduto alla designazione e nomina dei tutor, in assenza di criteri adottati dal Collegio dei docenti, senza aver informato le RSU della nuova organizzazione del lavoro e individuando arbitrariamente i docenti cui attribuire la funzione tutoriale.

Il ricorso è stato proposto da un sindacato “che lamentava una condotta antisindacale del Dirigente, il quale, ai sensi dell’art. 6 del CCNL vigente del comparto scuola, avrebbe dovuto informare la RSU dell’intenzione di attribuire incarichi tutoriali ciò anche con riferimento alle evidenti ricadute sull’organizzazione del lavoro”.

Il giudice “non si è limitato a condannare il Dirigente Scolastico per aver violato l’art. 6 del CCNL vigente (e le altre norme sulle relazioni sindacali), ma ha affermato alcuni principi fondamentali e di forte rilievo.

Nel Decreto, infatti, si legge che, in vigenza del CCNL 2002-2005, vi è stata l’approvazione del D.Lvo 19.02.04 n. 59, di attuazione della Legge delega n. 53/03, con il quale è stato dato avvio alla riforma del I° ciclo di istruzione e che all’art. 7 ha introdotto la figura del tutor.

Tuttavia, rileva il giudice, il CCNL è antecedente al Decreto Legislativo e, pertanto, “è di tutta evidenza che nel corpo del contratto collettivo invocato, non può esserci alcun riferimento esplicito alla nomina del “tutor” posto che, all’epoca della sottoscrizione fra le parti sociali del predetto accordo, non vi era ancora stata l’approvazione della normativa disciplinante il predetto istituto”.

Ne deriva, quindi, che in assenza di una norma della contrattazione nazionale che disciplini detta figura, i Dirigenti Scolastici non possono unilateralmente individuare docenti che svolgano dette mansioni.

Inoltre, il giudice ribadisce con forza il fatto che l’utilizzazione di docenti in funzione di tutor non può che essere materia di contrattazione come si evince chiaramente dal contratto nazionale “… atteso che gli art. 4 e 5 del CCNL riferiscono dell’utilizzazione del personale in “altre attività di insegnamento”, e per tali devono necessariamente indicarsi quelle oggetto di contrattazione separata fra il singolo docente ed il dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 7 della c.d. “L. Moratti”. Se tale assunto può essere condiviso, è evidente che il diniego di fornire le necessarie informazioni di quanto oggetto di contrattazione costituisce ulteriore violazione”.

In conclusione ricordiamo che in giurisprudenza c’era già stato un precedente (da noi citato): la sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, con la quale anche il giudice amministrativo ha censurato l’operato dell’amministrazione in tema di attribuzione delle funzioni tutoriali.