Libri di testo: quel pasticciaccio di viale Trastevere . . . di Dedalus, da ScuolaOggi del 7/5/205
C’è da dire che anche sulla questione dell’adozione dei libri di testo nella scuola primaria il MIUR è riuscito a creare non poca confusione… La Circolare ministeriale n.46 del 22 aprile 2005 infatti sin dalla sua emanazione ha sollevato non poche perplessità nelle scuole e fra gli operatori scolastici. Dopo un importante richiamo, in premessa, all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, autonomia “che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata di strumenti didattici coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa” di cui l’adozione dei libri di testo è espressione, si davano indicazioni per quanto riguarda la scuola primaria. E qui sono cominciati i dubbi e le perplessità. Tutto sta nella formulazione della frase della circolare che recita: “A tal fine, i docenti impegnati nel corrente anno nelle classi terminali della scuola primaria avranno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti, per l'anno scolastico 2005/2006, la scelta dei testi per le classi I; II e III; mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V”. Il testo contiene infatti un “punto e virgola” improprio, che induce a pensare ad un errore materiale ed alla mancanza quindi di un soggetto (verrebbe da pensare che manca la seguente espressione, dopo il punto e virgola: “i docenti impegnati nelle classi prime (adottano i libri - ndr) per le classi II e III”…). Invece no: pare che l’errore sia semplicemente ortografico, un punto e virgola in più, o comunque al posto di una semplice virgola! L’espressione, così formulata, ha naturalmente dato adito a più interpretazioni. Alcuni hanno interpretato, alla lettera, che “per l’anno scolastico 2005/2006” ai docenti delle classi terminali, quinte uscenti, spettava proporre al Collegio docenti l’adozione dei libri per le classi I, II e III (tutte!). Qualcun altro, ritenendo tale interpretazione palesemente assurda, ha interpretato nel senso che i docenti delle quinte uscenti proporranno l’adozione dei libri di testo per le “loro” classi prime (a.s. 2005/6), seconde (a.s. 2006/7) e terze (a.s. 2007/8), con buona pace delle case editrici che notoriamente sono molto interessate a scelte stabili e confermate nel tempo, per ovvi motivi di programmazione di vendita. In questo caso, ipotesi più plausibile, ci si chiedeva: e chi adotta i libri per le prossime classi seconde e terze (“primo biennio” per la legge di riforma n.53/03)? e si dava come risposta attendibile: i docenti delle attuali classi prime (peraltro non menzionati nella circolare), riproducendo più o meno, in tal caso, le procedure previste lo scorso anno… Che le cose fossero tutt’altro che chiare lo testimoniano le numerose interrogazioni o prese di posizione (per citarne solo alcune: la nota della FLC Cgil, la lettera al Miur del segretario dell’Andis Gregorio Iannaccone e i comunicati di alcuni coordinamenti di dirigenti scolastici che Scuolaoggi ha riportato). Insomma, grande è la confusione sotto il cielo (e la situazione è tutt’altro che eccellente..!).
Si ha ora una “interpretazione autentica”
ufficiosa, se non proprio ufficiale (nel senso di un chiarimento
scritto, di una formale rettifica che a tutt’oggi non c’é). La
segreteria del dott. Criscuoli, direttore generale del Miur nonché
estensore della Circolare 46, fa sapere che sì, in linea di massima, i
docenti delle classi quinte uscenti hanno la facoltà di adottare i
libri per le prossime classi prime, seconde e terze (classi “loro”,
nel corso del triennio) ma che però l’indicazione non è prescrittiva.
I Collegi docenti possono anche deliberare, nell’ambito delle
competenze loro attribuite dall’autonomia didattica (art. 4, comma 5,
del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche - ndr) di
limitare la scelta alle sole classi prime a.s. 2005/2006!
La stessa segreteria del dott. Criscuoli,
evidentemente incaricata di dare risposte alle richieste di
chiarimento di dirigenti scolastici e scuole, precisa che tutto sta in
quel “di norma”
contenuto nel paragrafo. Un “di norma” da intendersi non in maniera
prescrittiva, come “secondo la norma, per legge”, ma come
“abitualmente” (come da dizionario della lingua italiana Zingarelli/Zanichelli),
che non esclude pertanto la possibilità/facoltà per le scuole di
deliberare altrimenti, in piena autonomia, appunto. Un’interpretazione in buona parte accettabile, ma non si potevano dare indicazioni meno ambigue? Non si poteva confermare la circolare dello scorso anno o comunque scrivere un testo più chiaro, evitando la ridda di interpretazioni, congetture, supposizioni, ecc. Ancora una volta una circolare un po’ pasticciata. Resta il dubbio: pasticcio involontario o opportuna, seppur tardiva, correzione di rotta da parte del Miur? |