Docenti di ruolo.

Ore extra a rischio da settembre.

da ItaliaOggi del 10/5/2005

 

Ore eccedenti a rischio dal 1° settembre prossimo. Il contratto di lavoro non ha recepito espressamente l'articolo 22 della Finanziaria del 2002 (legge n. 448/01) che dispone l'obbligo per i dirigenti scolastici di assegnare ai docenti di ruolo gli spezzoni fino a sei ore. E il mancato recepimento potrebbe determinare la prevalenza del diritto al completamento da parte dei supplenti su quello alle ore eccedenti per i docenti di ruolo. In buona sostanza, vi sono fondati elementi per ritenere che, in sede giurisidizionale, un precario potrebbe avere la meglio sul docente di ruolo, qualora avesse interesse a entrare in possesso dello spezzone. E su questo fronte qualcosa si sta già muovendo: il 28 aprile scorso il giudice del lavoro di Potenza (rg. n. 632/05) ha rigettato un ricorso d'urgenza, presentato da un docente di ruolo al quale il dirigente scolastico aveva revocato l'incarico per assegnarlo a un supplente (a seguito di un tentativo di conciliazione). La pronuncia riguardava un caso analogo e non mancherà di far discutere gli addetti ai lavori nei prossimi mesi. Nel frattempo le tesi si confrontano e prende piede quella della prevalenza del diritto al completamento. L'articolo 142 del contratto, che elenca tutte le norme di legge che continuano ad applicarsi al rapporto di lavoro, non fa menzione, infatti, dell'articolo 22 della legge n. 448/2001. E allo stato non esiste ancora un regolamento applicativo di tale disposto. Fatta eccezione per la circolare n. 37 del 24 marzo 2004. Che però è un semplice atto interno all'amministrazione. Sul diritto al completamento, invece, esistono norme regolamentari e pattizie che dispongono diversamente e che risultano essere pienamente in vigore.

Si tratta, in particolare, degli articoli 3 e 4 del decreto n. 201/2000 (il regolamento sulle supplenze) e dell'articolo 37 del contratto di lavoro. Tali norme, peraltro, secondo la gerarchia delle fonti, dovrebbero risultare prevalenti rispetto alla normativa primaria introdotta nel 2002. Per lo meno stando al principio secondo il quale la norma speciale deroga la norma generale. Di qui l'insorgenza del conflitto: norme regolamentari e pattizie che sembrerebbero collidere con la norma primaria. A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione: il docente di ruolo che prende servizio sullo spezzone, al 1° settembre, si trova in una posizione giuridicamente più debole rispetto a quella di un docente precario che, peraltro, vanta la legittima aspirazione a ottenere una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione)".