LIBRI DI TESTO E SCRUTINI:

DI PASTICCIO IN PASTICCIO.

di Dedalus, da ScuolaOggi del 24/5/2005

 

Dopo il pasticcio sulla scelta dei libri di testo, adesso il problema della valutazione finale degli alunni, degli scrutini e di chi li presiede. C’è da dire che la segreteria del dott. Criscuoli, l’ultroneo Direttore generale del Miur estensore delle circolari in questione, è sottoposta in questo periodo ad un intenso lavoro. Lì arrivano infatti molti dei quesiti e dei dubbi interpretativi sulle note trasmesse alle scuole. Ricordate la CM n.46 del 22.4.2005 sull’adozione dei libri di testo? Per l’a.s. 2005/06 i docenti delle classi quinte uscenti della scuola primaria adottano i libri per le classi prime, seconde e terze. Ma poi la segreteria del Miur, interpellata, conferma che sì li possono adottare per l’intero triennio ma possono anche adottarli per la sola classe prima a.s. 2005/06, perché in fondo c’è l’autonomia delle istituzioni scolastiche…

Ma, oltre i libri di testo, i dubbi hanno riguardato anche la questione degli scrutini e della “non ammissione” dell’alunno al periodo scolastico successivo, che è un’altra perla di scarsa limpidezza. Prima con il problema di quando e come si può “bocciare” (ovvero: se la “non ammissione”, provvedimento eccezionale, è possibile alla fine del periodo e, in via ancor più eccezionale, anche all’interno dello stesso e se decisa sempre all’unanimità o anche a maggioranza). Alla soluzione, se ci si sforza di leggere attentamente le varie disposizioni normative, con qualche slalom, forse ci si può arrivare. Poi con l’altro problema, questo più impegnativo, di “chi” decide la non ammissione, “chi” presiede gli scrutini e “chi” ne é parte attiva.

A questo proposito, la CM 85/2004 ricorda che “gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):
• la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
• la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
• l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
• la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno.”


Al punto D, relativo a “Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami” si dice poi che “é sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno. In presenza di particolari situazioni di criticità (…) i docenti possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004). (…) Per la scuola primaria l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di interclasse. Per la scuola secondaria di I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.”

Dalla lettura di questi paragrafi pareva di capire che la non ammissione venisse decisa non più dai Consigli di interclasse ma dai “docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati”. Vale a dire, per la scuola primaria, dalla nuova “équipe pedagogica”, di cui si parla nelle Indicazioni nazionali (quella coordinata dall’insegnante tutor, per intenderci). Dai docenti che intervengono nella classe o “gruppo di allievi”, quindi.
Ma, sulla scorta delle critiche e dei quesiti pervenuti, l’ineffabile Direttore generale, con nota n.4212 del 9 maggio 2005, precisa che, poiché le norme che disciplinano gli organi collegiali della scuola non sono state oggetto di abrogazione, questi esistono ancora, non sono stati esautorati nel loro ruolo e sono presieduti dai dirigenti scolastici. Gli scrutini restano dunque atto collegiale - scrive Criscuoli - di competenza degli organi collegiali.

Sta di fatto che mentre nella scuola media c’è una coincidenza tra i docenti responsabili degli insegnamenti che intervengono nella classe e il Consiglio di classe, tale corrispondenza non c’è tra équipe pedagogica e Consiglio di interclasse nella scuola elementare (com’è noto quest’ultimo organismo è più ampio del team dei docenti che intervengono nella classe, comprende docenti che lavorano nelle classi parallele del plesso e magari anche in moduli organizzativi diversi, tra classi a tempo pieno o a modulo…). Ma tant’é….

Sul piano giuridico e formale resta poi un altro problema: mentre il dirigente scolastico presiede naturalmente il Consiglio di classe, a rigore non potrebbe presiedere l’équipe pedagogica, che organo collegiale non è (non essendo, appunto, la stessa cosa del Consiglio di interclasse…!).
“Riesce difficile immaginare una procedura agita collegialmente – afferma il Coordinamento nazionale dei dirigenti scolastici Cgil-Cisl-Uil - senza una convocazione dei componenti, la fissazione dell’ordine del giorno, un Presidente e un verbalizzatore di tale organismo. E riesce difficile immaginare l’adozione a maggioranza di una eventuale non ammissione alla classe successiva di un alunno – come recita la stessa CM 85/2004 nella parte D comma 5 – senza che il Dirigente Scolastico presieda la riunione, ne garantisca la correttezza formale e ne disponga la verbalizzazione come traccia ufficiale di una decisione legittimamente assunta.”
Su questo punto infatti la stessa segreteria del dott. Criscuoli ha avuto qualche sbandamento. In un primo tempo ha risposto ai numerosi quesiti posti sostenendo che le operazioni di scrutinio spettavano esclusivamente ai docenti dell’équipe pedagogica (se ne deduce, quindi, senza la presenza del capo d’istituto). Successivamente, per analogia con i Consigli di classe, ha affermato che no, anche qui il preside presiede..! Ora, sul fatto che il dirigente scolastico possa coordinare e partecipare e varie riunioni non ci sono dubbi, sul fatto che possa presiedere formalmente alle operazioni di scrutinio e di “non ammissione” effettuate da un gruppo di docenti (équipe pedagogica) che non è organo collegiale qualche perplessità rimane.

Come ha giustamente rilevato la FLC Cgil in una nota, i problemi si pongono perché i provvedimenti di riforma non hanno tenuto conto del quadro normativo preesistente e non si sono preoccupati di raccordare le nuove norme con quelle precedenti. In questo modo si è consentita - sostiene la FLC - una lettura delle nuove norme sia come superamento degli Organi collegiali, sia come messa in discussione della responsabilità collegiale.
Ma soprattutto, aggiungiamo noi, si è determinata l’ennesima situazione di scarsa chiarezza e di ambiguità delle norme, con conseguente caos e disorientamento nelle scuole e tra i dirigenti scolastici che della corretta interpretazione e attuazione delle stesse dovrebbero essere i garanti.

Difficilmente in passato si sarebbe potuta immaginare una tale approssimazione normativa, con disposizioni così ambivalenti e poco chiare. Figuriamoci al tempo dei ministri dell’istruzione democristiani, un’età dell’oro del diritto e del senso dello Stato se paragonata alla fase attuale e all’attuale ceto politico di governo, liberista e leggero!
E infatti eccoci di fronte all’ennesimo pasticcio, dovuto a superficialità e a pressapochismo nella gestione della pubblica istruzione. Un episodio della serie “dilettanti allo sbaraglio”… o una puntata di “la confusione continua”?