LIBRI DI TESTO E SCRUTINI:
DI PASTICCIO IN PASTICCIO.
di Dedalus, da
ScuolaOggi del 24/5/2005
Dopo il pasticcio sulla scelta dei libri di
testo, adesso il problema della valutazione finale degli alunni, degli
scrutini e di chi li presiede. C’è da dire che la segreteria del dott.
Criscuoli, l’ultroneo Direttore generale del Miur estensore
delle circolari in questione, è sottoposta in questo periodo ad un
intenso lavoro. Lì arrivano infatti molti dei quesiti e dei dubbi
interpretativi sulle note trasmesse alle scuole. Ricordate la CM n.46
del 22.4.2005 sull’adozione dei libri di testo? Per l’a.s. 2005/06 i
docenti delle classi quinte uscenti della scuola primaria adottano i
libri per le classi prime, seconde e terze. Ma poi la segreteria del
Miur, interpellata, conferma che sì li possono adottare per l’intero
triennio ma possono anche adottarli per la sola classe prima a.s.
2005/06, perché in fondo c’è l’autonomia delle istituzioni
scolastiche…
Ma, oltre i libri di testo, i dubbi hanno riguardato anche la
questione degli scrutini e della “non ammissione” dell’alunno al
periodo scolastico successivo, che è un’altra perla di scarsa
limpidezza. Prima con il problema di quando e come si
può “bocciare” (ovvero: se la “non ammissione”, provvedimento
eccezionale, è possibile alla fine del periodo e, in via ancor più
eccezionale, anche all’interno dello stesso e se decisa sempre
all’unanimità o anche a maggioranza). Alla soluzione, se ci si sforza
di leggere attentamente le varie disposizioni normative, con qualche
slalom, forse ci si può arrivare. Poi con l’altro problema, questo più
impegnativo, di “chi” decide la non ammissione, “chi” presiede gli
scrutini e “chi” ne é parte attiva.
A questo proposito, la CM 85/2004 ricorda che “gli articoli 8 e 11
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi,
rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I
grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe
pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai piani di studio):
• la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni;
• la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo
successivo;
• l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del
periodo biennale;
• la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno.”
Al punto D, relativo a “Scrutini, non ammissione alla classe
successiva, validazione dell'anno ed esami” si dice poi che “é
sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto
riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. In
sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe
successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti
valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi
previsti per ciascun alunno. In presenza di particolari situazioni di
criticità (…) i docenti possono in via eccezionale non ammettere
l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11 del decreto
legislativo n. 59/2004). (…) Per la scuola primaria l'eventuale non
ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati;
conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145,
comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per
la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al
parere del consiglio di interclasse. Per la scuola secondaria
di I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi
eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza
dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.”
Dalla lettura di questi paragrafi pareva di capire che la non
ammissione venisse decisa non più dai Consigli di
interclasse ma dai “docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previsti dai piani di studio
personalizzati”. Vale a dire, per la scuola primaria, dalla nuova
“équipe pedagogica”, di cui si parla nelle Indicazioni nazionali
(quella coordinata dall’insegnante tutor, per intenderci). Dai
docenti che intervengono nella classe o “gruppo di allievi”, quindi.
Ma, sulla scorta delle critiche e dei quesiti pervenuti, l’ineffabile
Direttore generale, con nota n.4212 del 9 maggio 2005, precisa che,
poiché le norme che disciplinano gli organi collegiali della scuola
non sono state oggetto di abrogazione, questi esistono ancora, non
sono stati esautorati nel loro ruolo e sono presieduti dai dirigenti
scolastici. Gli scrutini restano dunque atto collegiale - scrive
Criscuoli - di competenza degli organi collegiali.
Sta di fatto che mentre nella scuola media c’è una coincidenza tra i
docenti responsabili degli insegnamenti che intervengono nella classe
e il Consiglio di classe, tale corrispondenza non c’è tra équipe
pedagogica e Consiglio di interclasse nella scuola elementare (com’è
noto quest’ultimo organismo è più ampio del team dei docenti che
intervengono nella classe, comprende docenti che lavorano nelle classi
parallele del plesso e magari anche in moduli organizzativi diversi,
tra classi a tempo pieno o a modulo…). Ma tant’é….
Sul piano giuridico e formale resta poi un altro problema: mentre il
dirigente scolastico presiede naturalmente il Consiglio di classe, a
rigore non potrebbe presiedere l’équipe pedagogica, che organo
collegiale non è (non essendo, appunto, la stessa cosa del Consiglio
di interclasse…!).
“Riesce difficile immaginare una procedura agita collegialmente
– afferma il Coordinamento nazionale dei dirigenti scolastici
Cgil-Cisl-Uil - senza una convocazione dei componenti, la
fissazione dell’ordine del giorno, un Presidente e un verbalizzatore
di tale organismo. E riesce difficile immaginare l’adozione a
maggioranza di una eventuale non ammissione alla classe successiva di
un alunno – come recita la stessa CM 85/2004 nella parte D comma 5 –
senza che il Dirigente Scolastico presieda la riunione, ne garantisca
la correttezza formale e ne disponga la verbalizzazione come traccia
ufficiale di una decisione legittimamente assunta.”
Su questo punto infatti la stessa segreteria del dott. Criscuoli ha
avuto qualche sbandamento. In un primo tempo ha risposto ai numerosi
quesiti posti sostenendo che le operazioni di scrutinio spettavano
esclusivamente ai docenti dell’équipe pedagogica (se ne deduce,
quindi, senza la presenza del capo d’istituto). Successivamente, per
analogia con i Consigli di classe, ha affermato che no, anche qui il
preside presiede..! Ora, sul fatto che il dirigente scolastico possa
coordinare e partecipare e varie riunioni non ci sono dubbi, sul fatto
che possa presiedere formalmente alle operazioni di scrutinio e
di “non ammissione” effettuate da un gruppo di docenti (équipe
pedagogica) che non è organo collegiale qualche perplessità rimane.
Come ha giustamente rilevato la FLC Cgil in una nota, i problemi si
pongono perché i provvedimenti di riforma non hanno tenuto conto del
quadro normativo preesistente e non si sono preoccupati di raccordare
le nuove norme con quelle precedenti. In questo modo si è consentita -
sostiene la FLC - una lettura delle nuove norme sia come superamento
degli Organi collegiali, sia come messa in discussione della
responsabilità collegiale.
Ma soprattutto, aggiungiamo noi, si è determinata l’ennesima
situazione di scarsa chiarezza e di ambiguità delle norme, con
conseguente caos e disorientamento nelle scuole e tra i dirigenti
scolastici che della corretta interpretazione e attuazione delle
stesse dovrebbero essere i garanti.
Difficilmente in passato si sarebbe potuta immaginare una tale
approssimazione normativa, con disposizioni così ambivalenti e poco
chiare. Figuriamoci al tempo dei ministri dell’istruzione
democristiani, un’età dell’oro del diritto e del senso dello
Stato se paragonata alla fase attuale e all’attuale ceto politico di
governo, liberista e leggero!
E infatti eccoci di fronte all’ennesimo pasticcio, dovuto a
superficialità e a pressapochismo nella gestione della pubblica
istruzione. Un episodio della serie “dilettanti allo sbaraglio”… o una
puntata di “la confusione continua”?