Allo scrutinio il dirigente vota

ma nella primaria chi decide la bocciatura?

da Tuttoscuola del 25 maggio 2005

 

Il Miur ha chiarito nei giorni scorsi, con una nota sollecitata da molte scuole, la posizione dei dirigenti scolastici nella valutazione degli alunni agli scrutini.
Il dirigente continuerà a votare con gli insegnanti nel consiglio di classe con uguale diritto di voto e, in caso di parità di voti, farà prevalere il proprio in quanto presidente del Consiglio di classe.

La ragione di questo chiarimento, secondo il Miur, deriva dal fatto che gli organi collegiali non sono ancora stati riformati e, dunque, continuano a valere le regole di sempre.

La nota si è resa necessaria, perché proprio il Miur aveva già anticipato in forma privata questo orientamento, rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dall’Associazione nazionale presidi, ANP, allarmata da voci ufficiose provenienti da ambienti ministeriali, secondo cui la valutazione degli alunni, nelle scuole riformate, avrebbe dovuto essere riservata solo ai docenti, mentre ai dirigenti sarebbe rimasta la competenza di convocazione, la presidenza del consiglio e la responsabilità di garante della legittimità degli atti di scrutinio.

La voce di origine ministeriale, ora smentita ufficialmente proprio dal Miur, si fondava sui cambiamenti introdotti dal decreto legislativo 59/2004 e recepiti nella circolare ministeriale n. 85/2004 sulla valutazione.

Tutto chiaro? Ancora no: la nota del Miur ha infatti generato una nuova perplessità all’interno della scuola primaria, perché l’affermazione perentoria che tutto resta come prima perché gli organi collegiali non sono stati riformati, ha fatto ritenere che per la non ammissione alla classe successiva dovesse essere ancora il consiglio di interclasse a decidere, anziché, come afferma esplicitamente la circolare n. 85/2004, i soli docenti della classe.

I dubbi, però, in questo caso sono infondati, perché quella disposizione (art. 145 del Testo Unico) che assegnava al consiglio di interclasse la competenza sulla non ammissione è stata abrogata dal decreto legislativo 59/2004.