Docente tutor? La norma è costituzionale
da
Tuttoscuola
del 23/7/2005
Il decreto legislativo n. 59/2004 sulla scuola
dell’infanzia e sul primo ciclo di istruzione è costituzionalmente
legittimo o quasi. E il tutor non si tocca, ha detto la Corte
Costituzionale.
Nei giorni scorsi la Corte costituzionale si è pronunciata, con
sentenza n. 279 del 15 luglio 2005, sui ricorsi presentati l’anno
scorso dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia contro il
primo decreto di attuazione della legge Moratti, respingendo le
eccezioni di maggior rilievo avanzate e accogliendo soltanto la
censura per mancato coinvolgimento delle Regioni nell’attuazione degli
anticipi per la scuola dell’infanzia (oltre a sentire l’Anci in
rappresentanza dei Comuni, il Miur avrebbe dovuto sentire anche la
Conferenza unificata).
La regione Emilia Romagna aveva presentato ricorso contro il decreto
59/2004, in quanto, a suo parere, esso avrebbe regolato la materia non
solo nelle sue norme generali, ma anche negli aspetti di dettaglio,
come se le regioni fossero prive di qualsiasi significativa competenza
in materia di istruzione.
In forza di tale considerazione aveva chiesto di considerare
incostituzionale i commi degli articoli 7 e 10 del decreto che hanno
introdotto la funzione tutoriale e, per la primaria, la previsione di
un orario settimanale minimo di insegnamento di 18 ore, in quanto,
secondo la regione ricorrente, la figura obbligatoria dell'insegnante
cosiddetto tutor, la regolazione puntuale dei compiti da svolgere e
finanche la quantità minima di ore d'insegnamento, sarebbero ancora
norme di dettaglio, in quanto la presenza di tale figura non potrebbe
essere considerata un principio fondamentale.
La Corte costituzionale ha dichiarato la
questione infondata, perché "La
definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente,
dipendente dallo Stato, rientra infatti sicuramente nella competenza
statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g),
della Costituzione, trattandosi di materia attinente al rapporto di
lavoro del personale statale. Non sussiste, pertanto, alcuna
violazione della competenza regionale in materia di istruzione".