Personale della scuola:

diverse le funzioni, diverso trattamento .

La sentenza n. 322/2005 della Corte Costituzionale, in relazione ad un ricorso di incostituzionalità, presentato in merito alla disparità di trattamento riservato agli insegnanti, non assimilato a dirigenti e personale Ata, in caso di inabilità fisica (licenziamento dopo 5 anni), stabilisce, in sintesi, che il trattamento riservato agli insegnanti, rispetto ad altro personale, è diverso perché le funzioni sono diverse.

di G.V. da La Tecnica della Scuola del 29/7/2005

 

“Si tratta, - recita la sentenza -, infatti, di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore – …Non può, quindi, essere affermata l'esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti dell'art. 3 della Costituzione”.

La Gilda, che sostiene in maniera determinata la separazione delle carriere degli insegnanti, per bocca del suo coordinatore nazionale Ameli, afferma: “…. Siamo di fronte ad una pronuncia che capovolge le impostazioni sindacali e le ideologie di appiattimento con le quali, in questi anni, gli insegnanti si sono visti mortificare professionalità, ruolo e retribuzione… Tutto ciò chiaramente sconfessa il Contratto Collettivo Nazionale Scuola (che la Gilda non ha firmato, ndr), che invece accomuna in un’ unica area e in un unico contratto docenti e non docenti con disconoscimento e abbattimento delle specificità professionali degli uni e degli altri.

Il Parlamento, che sta legiferando sullo stato giuridico degli insegnanti, accoglierà in maniera propositiva la sentenza della Corte Costituzionale?