Formazione (e riconversione) coatta.

di Grazia Perrone da Fuoriregistro del 3/7/2005

 

Formazione forzata per tutti gli insegnanti in esubero si chiede, retoricamente, la FLC-Cgil nel suo sito ufficiale?
Ebbene la risposta è sì ... basta leggere l'articolo 3, comma 4 del decreto legge n. 115 relativo all'immissione in ruolo di, circa, 40mila unità. Ma c'è di più. Nel decreto legge c'è scritto che il Miur predisporrà i contingenti da assegnare alle regioni dal che si deduce che i docenti che vedranno le proprie cattedre assottigliarsi e sparire, per effetto della riforma, saranno sottoposti alla riconversione coatta. E' un passo, molto concreto e preoccupante, verso quei licenziamenti previsti già dal dlgs 29/93 che Moratti & co non hanno mai smesso di provare ad applicare e che la Cgil (ora FLC) finge di dimenticare.

Così come ha già dimenticato i "corsetti" di formazione coatta per accedere al gradone stipendiale superiore inseriti nel contratto del 4 agosto 1995 dopo lo "scippo" dello scatto biennale.

Ma forse sono io che sbaglio. Quei "corsetti" gestiti da associazioni culturali (o pseudo tali) molto vicine alle OOSS firmatarie di quel contratto non erano "coatti" ... erano solo ...
contrattualizzati. Ovvero inseriti in un contratto avente valore di norma cogente.

Non c'è alcuna differenza ... a ben pensarci.

Riporto - di seguito - uno spezzone del decreto legge in oggetto.
 

Articolo 3 del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005),
relativo all'immissione in ruolo di 35.000 docenti e 5.000 A.T.A.


CAPO I
(Interventi urgenti per l'università, la scuola e gli ordini professionali)

(...)

Art. 3

(Disposizioni sul personale della scuola
e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005/06, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.

3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.

4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.


(...)