Secondo Ciclo

I livelli essenziali di prestazione

per l’istruzione e la formazione

da Tuttoscuola del 16 giugno 2005

 

Nella prime versioni dello schema di decreto sul 2° ciclo sembravano prevalere incertezza e rinvio sul sistema di istruzione e formazione professionale, forse nel tentativo di trovare con la definizione del nuovo sistema regionale anche la soluzione per il salvataggio di alcuni pezzi dell’attuale sistema di istruzione (professionali in primis).

Nella versione finale dello schema è prevalsa una soluzione netta che sembra rinunciare a recuperi spuri del "vecchio" sistema di istruzione, preoccupandosi piuttosto di definire gli elementi strutturali del sistema regionale di istruzione e di formazione.

Il Capo III dello schema, dall’art. 15 all’art. 22, è tutto dedicato alla individuazione dei livelli essenziali di prestazione per definire il nuovo sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale. Di livelli essenziali parla la legge di riforma, quando all’art. 2 prevede che "L'attuazione del diritto all’istruzione e alla formazione si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione..".

Livelli essenziali delle prestazioni, dunque, come soluzione del problema.

Si tratta, beninteso, della sola individuazione dei criteri e dei parametri che definiscono le prestazioni essenziali, perché spetta poi ad ogni singola regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nei contenuti e nelle modalità di attuazione.

In questo modo, dopo aver richiamato i principi generali, lo schema individua i criteri per la definizione dei livelli essenziali dell’offerta formativa, dell’orario minimo annuale (almeno 990 ore), dei percorsi formativi e della loro articolazione, dei requisiti dei docenti (abilitazione all’insegnamento o documentata esperienza professionale quinquennale), della valutazione e certificazione delle competenze, delle strutture e dei relativi servizi.

Peraltro il decreto non determina i livelli essenziali neanche per il sistema liceale.

Soluzioni vincenti? Lo dirà nelle prossime settimane la Conferenza Stato-Regioni-Città.