Il dirigente scolastico escluso dalla valutazione degli alunni? da Tuttoscuola di lunedì 24 gennaio 2005
La circolare n. 85/2004 sulla valutazione degli alunni prevede esplicitamente che la valutazione periodica e finale degli alunni è prerogativa esclusiva dei docenti, lasciando intendere che il dirigente scolastico d’ora in poi non entrerà più nel merito delle decisioni finali sulla promozione o bocciatura degli alunni. Su questa interpretazione che cambia radicalmente competenze e procedure sulla valutazione degli alunni il Miur non è formalmente intervenuto, ma da voci ufficiose sembra esplicitamente intenzionato a sostenere questa nuova linea. Nel mondo della scuola l’idea che il dirigente scolastico - soprattutto negli scrutini finali della scuola media, non abbia più voce in capitolo ma debba limitarsi a controllare legittimità e coerenza delle procedure valutative, convocando e presiedendo il consiglio di classe senza prendere parte alla votazione finale sulla valutazione – divide nettamente in due parti i dirigenti scolastici (mentre sembra trovare diffusi consensi tra gli insegnanti). Tra i dirigenti scolastici perplessi o contrari, c’è chi ne fa una questione formale e di legittimità (gli organi collegiali non sono ancora stati riformati e, quindi, il consiglio di classe mantiene intatte tutte le competenze dei suoi membri) e chi punta ad aspetti sostanziali (i dirigenti scolastici hanno impedito la bocciatura non pienamente giustificata di tanti alunni). C’è anche chi riconosce che solamente l’équipe pedagogica, a cui compete in via esclusiva la definizione dei piani di studio, le unità di apprendimento e gli interventi educativi verso gli alunni, abbia titolo alla valutazione come fase di un processo che appartiene soltanto agli insegnanti. Se comunque verrà confermata questa tesi di esclusione del dirigente dal momento finale di valutazione dell’alunno, bisognerà trovare qualche regola che consenta di superare il rischio eventuale di parità dei voti dei docenti valutatori, perché attualmente questa eventualità è risolta dall’art. 37 del Testo Unico (norma di carattere generale per tutti gli organi collegiali), prevedendo che a parità di voti espressi prevalga quello del presidente. |