Riforma della Secondaria.

Il decreto dovrà essere approvato entro il 17 ottobre 2005.

Università,

Su 8 licei solo 4 per l'università.

Non tutti gli istituti superiori sono utili per accedere agli atenei.

da ItaliaOggi del 25/1/2005

 

 

Il nuovo articolato di riforma della secondaria (disponibile sul sito del ministero dell'istruzione) consta di 28 articoli, di cui i primi 14 dedicati ai licei.

Le nuove disposizioni vanno lette alla luce della legge n. 53/2003, che ha delegato il governo a emanare il decreto; del documento “Ragioni e sfide del cambiamento” per le materie e le ore dei licei, in mancanza degli allegati al decreto.

 

ART.1: 2° CICLO

Commi:

1. È costituito dai licei e dall'istruzione e formazione professionale (Ifp).

2. e 4. Lo stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni di entrambi, non solo dell'Ifp, ma dovrebbe farlo con finanziamenti non indicati, non solo con i controlli. È estesa alle istituzioni formative dell'Ifp, l'autonomia già prevista per i licei.

3. e 5. Precisano le finalità, indicate già nella legge n. 53 (art.2):

-        generali, del sistema, ma sono riportate solo quelle educative (lett. b) e non quelle cognitive (lett. a) dando l'impressione che la scuola sia una sorta di seminario;

-        specifiche, del 2° ciclo (lett. g); la crescita professionale è assicurata anche dai licei e non solo dall'Ifp. A queste viene ora aggiunta la padronanza di italiano e inglese e di una lingua comunitaria. Manca il Profilo comune degli studenti in uscita dai licei e dall'Ifp, utile per verificare se la pari dignità è solo una petizione di principio.

6. Alternanza studio-lavoro: è un modo di realizzare i percorsi dei licei e degli Ifp, ma la legge (lett. g) parla di un percorso con qualifiche e diplomi finali. Lo schema di decreto sull'alternanza, all'esame delle commissioni parlamentari, dovrebbe essere coordinato con questo decreto.

8. Prevede il riconoscimento dei crediti per i passaggi e per i rientri in formazione. Non è chiaro se “segmento” sia un anno/biennio oppure una “unità capitalizzabile”.

Nel primo caso non avrebbe il credito il drop-out, che più ne ha bisogno. Sono certificate anche esperienze non formali, che, secondo il decreto sul diritto-dovere, hanno effetto sui passaggi, il che non è previsto dalla legge (lett. i); sarebbe meglio definire tutta la materia in questo decreto.

10. La legge non prevede l'accordo stato-regioni per regolare l'accesso ai corsi Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore), che avrebbe lo scopo di escludere la competenza regionale esclusiva in materia.

 

ART. 2 : LICEI

La struttura dei licei è definita dalla legge (lett. g) e ha effetto anche per le scuole paritarie.

Commi:

1. Si definisce, per legge, la “cultura liceale”, impresa che neanche Gentile ha tentato. Prevedere nei licei una “comprensione approfondita ed elevata” serve a segnare la differenza con l'Ifp; difficile da capire quale cultura liceale approfondisca, per esempio, il liceo tecnologico indirizzo trasporti.

3. I piani di studio e gli obiettivi di apprendimento sono in prima applicazione, come per il 1° ciclo, “indicazioni nazionali”, allegati al decreto, che non ci sono. La legge prevede invece che ci sia un regolamento (art.7) che rischia di essere rinviato sine die. A un anno dall'entrata in vigore del decreto del 1° ciclo sono stati emanati solo i regolamenti per la religione cattolica. La differenza tra indicazioni e regolamento sta nel grado, nullo nel primo caso, di trasparenza e condivisione da parte dei docenti e della comunità scientifica.

4. Al 5° anno vi sono ore opzionali obbligatorie per l'approfondimento di conoscenze ad abilità richieste per l'accesso ai corsi universitari coerenti con l'indirizzo: tre nei licei “normali”, cinque negli economici, dieci nei tecnologici.

Ma in questi ultimi due licei le ore sono occupate dalle discipline di indirizzo.

È difficile immaginare che ogni liceo stipuli un'intesa con una università; e quale, poi? In controluce c'è una regolamentazione degli accessi universitari non prevista dalla legge. Incongrua l'intesa con l'Ifts, perché dal liceo si accede al termine del 4° anno.

5. Dopo la fine della pagella è ragionevole chiedersi se venga abrogato anche il diploma finale dell'esame di stato.

ART. 3: STRUTTURA

Commi:

1. Le ore complessive di ogni liceo sono articolate in insegnamenti e attività:

a.      obbligatori;

b.      opzionali obbligatori, che nei licei “normali” sono approfondimenti di materie e nei licei con indirizzi un repertorio di materie di indirizzo;

c.      opzionali facoltativi, che lo studente può chiedere e che la scuola organizza in base alle richieste prevalenti.

Ciò richiederà una organizzazione per gruppi di classi diverse.

Non è definita la ripartizione (lett. l) tra quota nazionale e quota regionale e quota di autonomia di ogni liceo. Il documento colloca religione cattolica nelle materie obbligatorie, nonostante la sua natura di insegnamento opzionale obbligatorio.

3. Le ore opzionali facoltative sono previste dal 3° anno. Chi le sceglie deve frequentarle. La scelta dovrebbe esser fatta ogni anno, all'iscrizione, ma chi è in diritto-dovere non la deve ripetere ogni anno.

ARTT. 4-11: LICEI E INDIRIZZI

Per ogni liceo è indicato quale aspetto della cultura liceale approfondire e il monte ore annuale; quello settimanale si ottiene dividendolo per 33 settimane che corrispondono (quasi) ai 200 giorni di lezione.

La struttura di alcuni licei è diversa da quella indicata nel documento:

-         gli indirizzi del liceo artistico partono dal 3° anno, e non dal primo;

-         non si fa cenno alle due sezioni del liceo musicale dal primo anno.

Gli indirizzi crescono.

L'economico-aziendale prevede tre opzioni, riconducibili agli attuali indirizzi degli istituti magistrali riformati e dei professionali, degli istituti tecnici del turismo.

Spunta quello dei trasporti del liceo tecnologico, per assorbire il nautico e l'aeronautico.

Le ore obbligatorie opzionali del liceo tecnologico sono le più elevate per far posto agli insegnamenti professionalizzanti.

ART. 12 : DOCENTI

Commi:

1. L'organico copre tutte le ore, anche quelle facoltative. Gli esperti sono assunti solo per insegnamenti non previsti nell'ordinamento.

2. Il consiglio di classe è sostituito da un docente, come nel 1° ciclo, coordinatore dei docenti e tutor degli studenti, con numerosi compiti da svolgere in orario aggiuntivo all'insegnamento.

Il perseguimento delle finalità del liceo è affidato alla responsabilità dei singoli docenti e non al collegio o al consiglio di classe.

3. La durata minima di permanenza nella stessa scuola prevista dalla legge (art. 3 lett. a) è un biennio, come nel 1° ciclo, dove però non è stata attuata. La norma potrebbe però essere disapplicata dal contratto collettivo nazionale.

ART. 13: VALUTAZIONE

Commi:

1. Il soggetto della valutazione è l'insieme dei docenti responsabili degli insegnamenti di ogni studente, non più il consiglio di classe. Lo scrutinio di ammissione si svolge al termine di ogni biennio, mentre è automatico il passaggio da un anno all'altro, salvo casi eccezionali, come nel 1° ciclo.

2. Non passa chi ha più del 25% di ore di assenza, comprese le ore facoltative; non è prevista, come nella secondaria di 1° grado, la possibilità, in casi eccezionali e motivati, di derogare.

3. Il comportamento dello studente, valutato dal voto di condotta, mai abolito, può di nuovo dar luogo alla bocciatura. Conseguenza non prevista dalla legge, che contrasta con il diritto dovere. Avrebbe l'effetto di una sanzione disciplinare grave senza però le garanzie per lo studente del contraddittorio e del ricorso amministrativo, previste dalla procedura disciplinare.

4. È ripristinata l'ammissione all'esame di stato, abolita perché lo studente escluso veniva prima ammesso con riserva dal Tar e poi sanato in caso di superamento dell'esame. La riesumazione appare incongrua anche perché la commissione di esame è interna.

6. Viene mantenuto l'esame di idoneità, un vecchio arnese, rispetto al sistema del riconoscimento dei crediti, mantenuto perché è un affare per gli istituti legalmente riconosciuti, che il ministro avrebbe dovuto quest'anno dichiarare estinti in base alla legge di parità.

ART. 14: ESAME DI STATO

Piccoli ritocchi, ma che avranno grandi effetti sulle prove, sulle sedi di esame per i privatisti, sull'abbreviazione del corso di studi.

Commi:

1. Le prove verteranno sulle materie dell'ultimo anno e non del corso; quelle nazionali saranno predisposte dall'Invalsi e non dal ministero; non è chiaro se rimane al ministro il potere di scelta.

3. Più difficile per uno studente saltare dal 4° anno all'esame: oltre avere 8 nelle materie del 4° anno, deve avere la media del 7 allo scrutino del 2° anno.

5. I candidati esterni potranno fare l'esame anche nelle scuole paritarie.

 

 

 

 

Meno autonomia, ma paghe più pesanti per i ricercatori. Una notizia buona e una cattiva per gli atenei, che hanno proclamato un nuovo stato di agitazione, sulla base delle novità introdotte dal decreto legge approvato venerdì scorso in consiglio dei ministri.

Secondo le nuove norme, infatti, gli atenei potranno confermare e quindi aumentare gli stipendi dei ricercatori a partire già dal primo anno, ma per farlo sarà indispensabile presentare al Miur, per l'approvazione, un piano triennale delle assunzioni. Una misura decisa dal ministero per cercare di limitare il boom di cattedre e corsi che si sono moltiplicati dopo l'introduzione del doppio corso di laurea da tre e da cinque anni.

La misura è stato salutata con soddisfazione dal ministro Letizia Moratti che ha definito la possibilità di aumentare gli stipendi dei ricercatori dalle attuali 1100 euro al mese a oltre 1500 subito dopo il primo anno, una misura importante per cercare di fermare la fuga dei cervelli dall'Italia.

Più preoccupato invece il mondo universitario, come emerge dal documento unitario firmato giovedì sera da undici sigle sindacali e associative del settore, tra i quali i sindacati confederali e lo Snals. Il decreto in questione, secondo i le organizzazioni sindacali, infatti, ´conferma l'attacco definitivo all'autonomia delle Università, alle quali non si riconosce più alcuna capacità e ragionevolezza nella gestione delle proprie risorse'. Inoltre la misura del governo appare in netta contraddizione con quanto afferma il ddl sullo stato giuridico dei docenti universitari che prevede la messa a esaurimento del ruolo del ricercatore. Il timore è che attraverso i nuovi aumenti di stipendio si voglia tacitare il mondo della ricerca che invece, a detta delle associazioni verrebbe duramente danneggiata se il ddl sullo stato giuridico fosse approvato. Il provvedimento in questione, tra l'altro, dopo numerosi tentativi di dialogo, tavoli di confronto, e continui rinvii decisi nella speranza che sul testo si potesse raggiungere un accordo con una parte rilevante delle rappresentanze universitarie risulta calendarizzato presso l'aula della camera nel mese di febbraio.

Ragioni che hanno spinto i sindacati a promuovere lo stato di agitazione e a promuovere una nuova settimana di iniziative e proteste dal 14 al 18 febbraio. Proteste che poi culmineranno in una manifestazione nazionale che dovrebbe tenersi il 2 marzo a Roma.