Come sarà la pensione dei precari?

di Nicola Mondelli, da ItaliaOggi del 24/2/2005

 

Servono 65 anni di età e 20 anni di contributi ai precari per andare in pensione. Vengono così applicate per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al dpr. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modifiche e integrazioni.

La precisazione è contenuta nella nota operativa n. 10 del 17 febbraio 2005 con la quale l’Inpdap ha risposto a una serie di quesiti formulati dalle sedi provinciali dell’istituto.

Dunque il diritto alla pensione di vecchiaia del personale supplente è subordinato al raggiungimento, in costanza di rapporto di lavoro, dell’età anagrafica di 65 anni e al possesso dell’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Tale diritto va riconosciuto, secondo il disposto articolo 2, comma 21, della legge n.335/95, alle lavoratrici al compimento del sessantesimo anno d’età con anzianità contributiva minima di anni 20, a condizione che chiedano la liquidazione della pensione equiparata alla vecchiaia all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda invece la pensione di anzianità, il relativo diritto si consegue, ricorda sempre l’Inpdap, sulla base dei requisiti anagrafici e/o contributivi introdotti dalla legge n. 335/95 così come modificati dalla legge n. 449/97, maturati in attività di servizio (57 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, almeno 38 anni di contribuzione nel 2005, almeno 39 nel 2006 e 2007. Tutto ciò evidentemente fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dal 1 gennaio 2008, nei confronti di tutto il personale della scuola, si applicherà la normativa prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, sia per quanto attiene alla pensione di vecchiaia sia a quella di anzianità.