sCUOLA PRIMARIA: IL NODO DEGLI ORGANICI.

di Dedalus, da ScuolaOggi del 15/2/2005

 

Nell’anno secondo dell’era della Riforma Moratti, ad iscrizioni ultimate e a metà febbraio 2005 nulla è ancora dato sapere su come verranno determinati gli organici dei docenti della scuola primaria. Mistero. Non è ancora chiaro, in altri termini, quanti insegnanti verranno assegnati alle scuole per l’a.s.2005/2006 e per quale tempo scuola. E’ questo un tema sul quale abbiamo già scritto ma sul quale vale la pena di tornare perché si tratta di una questione decisiva. La prosecuzione del tempo pieno ma non solo, anche quella dell’organizzazione modulare fondata sul gruppo docente e gli ambiti disciplinari – che è poi il modello più diffuso in Italia, se si pensa che il tempo pieno riguarda sì e no il 20% delle classi sul territorio nazionale – dipende strettamente da questo.

Fino ad oggi l’organico assegnato alle scuole prevedeva due docenti per ogni classe di tempo pieno e tre docenti ogni due classi a modulo (o, in alcuni casi, quattro docenti per tre classi a modulo). Lo scorso anno infatti questi parametri sono stati generalmente confermati nella definizione degli organici di istituto. I “tagli” hanno riguardato sostanzialmente le classi prime di tempo pieno in “esubero”, ma il sistema ha sostanzialmente confermato l’esistente, per quanto riguarda le classi già avviate. Questo nella fase, per così dire, di “transizione”. Ma ora? Il punto ora, torniamo a dirlo, è sostanzialmente questo: come verranno definiti gli organici quest’anno?

Occorre ricordare che il “commento” ministeriale al Decreto legislativo 59/2004 (quello aggiunto e “incorporato” al testo ufficiale del decreto…) precisava con chiarezza che “alla definizione dell’organico di istituto concorrono la quota ordinaria, quella facoltativa-opzionale e quella derivante dall’impegno orario dei docenti per l’assistenza agli alunni, durante il tempo dedicato alla mensa e alle attività ludico-ricreative del dopo mensa nei rientri pomeridiani”.
Cosa vuol dire? A rigore, la Riforma Moratti per la scuola primaria non prevede più l’esistenza dei due modelli precedenti, quelli previsti dalla legge 148/90 e poi “abrogati”. A rigore, il Tempo pieno (quello dell’art.8 comma 2 della 148/90, poi ricompreso nel T.U. 297/94, art.130) e i moduli non esistono più. Il D.lgs.59 delinea un’organizzazione delle “attività educative e didattiche” fondata su una diversa scansione temporale. Le ore di lezione settimanali obbligatorie per tutti sono 27. A queste si possono aggiungere tre ore di attività e insegnamenti facoltative e opzionali (per un totale di 30 ore) più l’eventuale “assistenza educativa” nel tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, fino ad un massimo di 40 ore (“tempo pieno” Moratti). Punto.
A rigore, così dovrebbe essere determinato l’organico di istituto: somma delle ore richieste per gli alunni delle varie classi (monte ore complessivo necessario) diviso 22 (orario settimanale del docente di scuola primaria). Vale a dire, la “copertura” del tempo scuola degli alunni. Questa non è una nostra interpretazione: è la lettera del “commento” al decreto sopra citato.

Abbiamo già detto e scritto delle conseguenze di questa operazione - se condotta in porto – per quanto riguarda la contrazione dei posti docenti e l’eliminazione delle compresenze. Ma qui ci poniamo un altro problema: quello dello stato di applicazione della Riforma, della sua linearità e della sua coerenza. In che senso?

Innanzi tutto sarebbe la prima volta che si determina un organico in base al solo monte ore (tempo scuola) e non anche al modello organizzativo-didattico. In passato c’era il “tempo normale” (un insegnante, una classe, 24 ore settimanali), poi subentrò il Tempo pieno, in versione prima sperimentale e poi ufficiale con la legge 148 (due insegnanti, una classe, 40 ore) e poi il modulo (3 insegnanti ogni 2 classi, 27-30 ore settimanali). C’era cioè uno stretto legame (vedi la legge 148/90) tra organici del personale docente – modelli organizzativi – orario delle attività didattiche. Qui invece è dato conoscere l’orario settimanale ma non l’organizzazione didattica. O meglio: il modello organizzativo lo si può intravedere (il docente tutor e i docenti di laboratorio) ma i passaggi necessari sul piano contrattuale e dello status giuridico dei docenti sono tutt’altro che compiuti. Soprattutto non è chiara e definita l’articolazione oraria e l’attribuzione delle discipline. Non è chiaro cioè quali sono le funzioni (e gli insegnamenti) che dovrebbero essere assegnati ai componenti della fantomatica équipe pedagogica (della quale peraltro nel testo del decreto n.59/2004 non si parla mai…).

Non solo, ma alla luce della recente sentenza del TAR di Lecce, questo meccanismo (organici/orari attività didattiche) potrebbe valere per le future classi prime e seconde, “ricomprese” nella riforma, ma per le altre già avviate?

E ancora: se l’organico venisse determinato ancora secondo i vecchi parametri (modulo e TP) ci sarebbe da chiedersi perché mai questi modelli sono stati “abrogati”. Se invece si dovesse procedere secondo i dettami del “commento ministeriale” (tante ore, tanti insegnanti), ci sarebbe da chiedersi qual è il modello organizzativo, quale l’articolazione oraria e didattica dei docenti nelle classi (chi fa che cosa). Insomma nel primo caso saremmo di fronte ad una prova di “incapacità”, di “incoerenza” nell’applicazione della Riforma. Nel secondo saremmo di fronte ad una prova di “insipienza”, ad uno stato di “leggerezza” organizzativa e di confusione generale.
Sia in un caso che nell’altro appare chiaramente l’inconsistenza di questa Riforma, una Riforma senza contenuti forti e condivisi e in evidente stato di difficoltà.