Disabilità, l'Italia è all'avanguardia.

Un utente domanda se ci sono leggi sulla tutela dei disabili in altri stati europei. L'esperto risponde e coglie l'occasione per ripercorrere la storia del lungo cammino intrapreso nel nostro Paese.

di r.a.b. da Superabile del 29/2/2005

 

Vorrei sapere se all'estero, ed eventualmente in quale Stato, ci sono delle leggi sulla tutela dei disabili (visto che in Italia solo ora si propone un disegno di legge).

 

Risposta

Vorrei dire... ma che sta dicendo? L'Italia è uno dei Paesi più avanzati sotto il profilo della tutela dei disabili. E' vero, c'è ancora molta strada da percorrere, ma non diciamo cose del genere.

Le rifaccio un po' la storia di questo lungo cammino, ma ne parlo riferendomi in particolare all'integrazione scolastica che è il campo di cui mi occupo principalmente.Il raffronto con gli altri paesi, si può dire che non esiste, perché l'Italia e' l'unico paese in Europa che prevede l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap nelle classi comuni di ogni ordine e grado cioè dalla scuola materna all'università.

Uno degli aspetti più significativi del movimento che si è sviluppato nel mondo occidentale negli anni '68 '69 riguarda la contestazione di tutte le forme discriminative ed emarginati della società contemporanea: e fra le vittime del "SISTEMA" il riconoscimento, accanto agli svantaggi sociali, e agli svantaggi per età (vecchi e bambini), degli handicappati psico-fisici. Per quanto riguarda in modo specifico il problema degli handicappati, è da ricordare come per molti decenni esso sia stato affrontato in un ottica esclusivamente medico-specialistica, che comportava da un lato l'architettura di ogni persona in funzione del suo deficit (infatti tutti gli appartamenti ad una categoria nosografica venivano percepiti e trattati come relativamente omogenei fra loro), dall'altro lato il suo inserimento in una struttura monospecialistica e la sua separazione dai coetanei e spesso anche dalla famiglia.

Che questa fosse la tendenza è documentato dal fatto che proprio in quegli anni si riscontrava un notevole aumento delle "classi differenziali", di "scuole speciali" e "istituti per minori" come risposta a due bisogni sociali emergenti collegati uno con il fenomeno dell'emigrazione e l'altro con l'istituzione della scuola media unica .

Inoltre, fra gli handicappati "venivano" compresi anche i "disadattati del carattere e del comportamento": il termine "veniva" cosi estensivamente applicato ad individui portatori di gravi lesioni organiche e/o di gravi deficit psicologici e/o riconducibili a particolari condizioni socio-familiari.

La contestazione ha giustamente sottolineato l'importanza dei fattori socio-politico-culturali nella genesi e nel recupero degli handicappati e criticato l'impostazione puramente medico-biologico che caratterizzava il problema e che appariva strumentalizzabile e in effetti strumentalizzata ai fini di una emarginazione di uomini ritenuti meno produttivi. Ma nel rifiuto di una "concezione settoriale" e nell'intento di determinare un rapido superamento della stessa la contestazione era portata almeno nelle sue frange estreme, a negare una qualsiasi incidenza ai fattori medico biologici e primi fra tutti a quelli genetici:

L'eguaglianza di diritti fra tutti i cittadini veniva intesa anche come uguaglianza di posizione di partenza, secondo l'orientamento di un ambientalismo esclusivista: il riconoscimento di caratteristiche ereditarie sembrava in tale ottica comportare l'accettazione di concezioni razzistiche.

Attualmente, tanto l'esclusivismo innatista che quello ambientalista sembrano superati a favore della tesi di interazione fra fattori genetici e fattori acquisiti. In base a tale principio i due gruppi di fattori non si possono dissociare gli uni dagli altri, proprio perché fin dall'inizio essi operano nei termini di una stretta interdipendenza. La contestazione ha presentato quello dell’handicappato come un problema non solo del singolo ma della società, alla quale viene ricondotta la responsabilità nella genesi degli handicap. L’handicappato deve vivere come tutti in mezzo agli altri, perché la sua diversità è un'etichetta impostargli dalla società. Il suo trattamento deve essere essenzialmente pedagogico-sociale e deve coinvolgere il gruppo sociale di cui egli fa parte

 

Orientamento degli ultimi anni e conseguenze sull'ordinamento scolastico.

L'orientamento che si è sviluppato negli ultimi anni ha valorizzato l'apporto positivo della contestazione, ma ha rivoluzionato quegli aspetti di tale apporto che sembrano sacrificare all'affermazione ideologica il benessere dei singoli individui : ha considerato la necessità che gli handicappati siano inseriti in strutture "normali" , ma ha anche ribadito che per ciascuno di essi dovrà essere studiato l'intervento terapeutico o rieducativo più appropriato e che tale intervento dovrà realizzarsi per quanto possibile nelle strutture "normali". Ciò si potrà conseguire, sempre di più, arricchendo tali strutture in primo luogo la scuola, degli strumenti e delle competenze necessarie.

Questo orientamento fa scaturire nell'istituzione scolastica sostanziali e progressive innovazioni, tra le quali:

a) L. 30/03/1971 n. 118: (Salvo i casi...)
Norme in favore dei mutilati e invalidi civili; il cui art. 28, dopo aver dettato norme sul trasporto gratuito, l'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'assistenza degli invalidi più gravi, recita:
"...L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette scuole normali..."

b) C.M. 08/08/1975 n. 227 : (anche i...)
Sulla scorta delle indicazioni emerse dalle analisi ed elaborazioni recentemente svolte sui vari problemi educativi e scolastici degli alunni handicappati, in uniformità ad analoghi criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili, si è ritenuto di proporre l’adozione di misure e modalità organizzative utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di detti alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Tale obiettivo - che non è incompatibile con la necessaria continuità dell’opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti - sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento...";

c) Art.7 L. 4 Agosto 1977 n.517 : (..le classi differenziali...sono abolite.)
"Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni...
...sono previste forme d'integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione...
...In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialista, il servizio psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.....
...Le classi d'aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, sono abolite."

Dunque, con la L. 517 emanata nel 1977, viene reso effettivo il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili, vengono abolite le classi "differenziali" e di "aggiornamento", che erano state istituite da una legge del 1962. Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati di cui al DPR 970/75 (nel linguaggio comune definiti come insegnanti di sostegno).Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, .... entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze dello Stato e della ASL.

L'art. 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi. Rapporto che è cambiato poi con il Decreto 331/98, che porta il rapporto a 1/138, cambiato poi ancora con le ultime finanziarie ai giorni nostri, 1/145, facendo salve le deroghe per i gravi e i gravissimi.

I complessi problemi di ordine organizzativo nati dalla applicazione della L. 517/77 hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di produrre una cospicua normativa amministrativa. Alla L. 517/77 hanno fatto seguito numerose Circolari Ministeriali che hanno di volta in volta specificato, ad esempio, il ruolo dell'insegnante di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli esami di licenza media nonché indicazioni per gli accordi tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari della ASL.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) che dichiara illegittimo l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anzichè disporre che tale frequenza "è assicurata" ( trovi la sentenza nelle norme della nostra rubrica).

A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 la quale fornisce indicazioni finalizzate a consentire "l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola".

 

Il 5 febbraio 1992 e' stato promulgato dal Parlamento un importante provvedimento legislativo: la "Legge-quadro 104/92 per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

L'approvazione di questa legge ha avuto lo scopo di sintetizzare in un unico testo le variegate normative preesistenti e di introdurre, mediante nuove disposizioni, significative risposte ai problemi delle persone disabili: in particolare viene attribuita importanza alla prevenzione e alla rimozione di situazioni invalidanti, prevedendo inoltre la piena partecipazione sociale dei disabili attraverso idonei interventi, ed il possibile miglioramento dell'autonomia personale e l'esercizio dei diritti civili.

Occorre precisare che questo provvedimento legislativo, proprio per le caratteristiche di "Legge Quadro", si propone di stabilire in linea di principio l'insieme dei diritti della persona disabile, senza per addentrarsi in specifiche indicazioni operative, la cui programmazione viene lasciata per lo più alle Regioni, talvolta senza precisare i tempi entro cui dovranno essere emanate tali indicazioni.

 

Credo di averti dato delle spiegazioni di massima, ma ti consiglio comunque la lettura di un libro di: Salvatore Nocera, Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia, Trento, Erickson, 2001.

Il libro di Salvatore Nocera - per anni consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e già coautore di L'integrazione scolastica delle persone Down (2000) - ripercorre criticamente il cammino della normativa sull'integrazione degli alunni disabili nella scuola italiana, dalle origini sino ad oggi. Le prospettive dell'integrazione scolastica vengono rilette alla luce delle profonde innovazioni normative degli ultimi anni, come l'autonomia scolastica, la parità scolastica e il decentramento delle funzioni amministrative.

  La politica dell’Unione Europea in tema di disabilità

Negli ultimi dieci anni la Comunità Europea ha avviato un importante cammino di comprensione delle problematiche correlate alla disabilità, impegnandosi nello sforzo comune di introdurre un approccio mainstreaming, ossia diretto all'integrazione delle politiche sulla disabilità trasversalmente a tutti gli ambiti in cui esse vanno ad innestarsi.

Si è così giunti a dare visibilità ad una ampia fascia della popolazione europea, a lungo marginalizzata ed esclusa. La Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 aprile 1992, recita "..Ciascun essere umano è unico e presenta una gamma differenziata di qualità ed aspirazioni. L'esistenza e la comparsa di un handicap sconvolge la vita della persona e di chi gli è accanto. Tuttavia, l'handicap non tocca le caratteristiche e le aspirazioni della persona, ma compromette la possibilità di realizzarle pienamente. Nessuno è al riparo di un handicap che può manifestarsi in qualsiasi momento dell'esistenza. Come l'handicap non è sempre uguale, i bisogni tanto della persona colpita che di quelle vicine possono essere molto diversi, così la capacità della collettività a rispondervi. Di conseguenza la società deve riconoscere a ciascun cittadino la possibilità di scegliere la propria forma di partecipazione alla vita collettiva...".

Occorre anche ricordare che, con specifico riferimento all’integrazione scolastica, le Norme Standard delle Nazioni Unite sulle Pari Opportunità per le persone con disabilità, alla norma 6 punto 1 affermano che "Gli Stati devono riconoscere il principio di pari opportunità nei cicli di studio primario, secondario e superiore per i giovani ed adulti disabili, in un contesto integrato. Gli Stati devono far sì che l’istruzione delle persone disabili sia parte integrante del sistema scolastico".

E' stato posto al centro delle politiche comunitarie il diritto fondamentale alla parità di opportunità per tutti i cittadini: consentire alle persone con disabilità di sviluppare appieno le loro attività, potenziare, valorizzare ed applicare efficientemente le loro capacità residue non solo va a loro vantaggio ma a profitto della società nel suo complesso.

La Commissione della Comunità Europea ha lavorato molto in ordine a tali obiettivi, adottando diversi programmi comunitari, promuovendo iniziative politiche, formulando proposte ufficiali a tutti gli stati ed intervenendo con azioni specifiche.

Comunque per quanto riguarda in particolare per l'Europa ti rimando al sito dell'European Disability Forum