RIFORMA DELLA SECONDARIA L'avvio del nuovo sistema sarà graduale, a partire dal 2006. Formazione professionale a due vie. L'apprendistato esaurisce il diritto-dovere prima dei corsi Ifp. da ItaliaOggi dell'1/2/2005
La seconda parte del decreto di riforma delle superiori interessa in particolare la formazione e l'istruzione professionale. Poco chiari molti punti, a partire dalla validità dei contratti di apprendistato rispetto ai corsi di istruzione e formazione professionale.
ART. 15: ISTRUZIONE E FORMAZIONE Commi: 1. Il decreto non interviene sulla intera formazione professionale, continua o ricorrente, ma solo su quella connessa al diritto dovere, per i giovani fino ai 18 anni. La formazione professionale di primo livello che non soddisfa i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) rilascia titoli e qualifiche che hanno validità solo regionale. 2. I Lep dovrebbero indicare i livelli essenziali (non quelli minimi) del servizio, necessari per assicurare su tutto il territorio la soddisfazione di diritti sociali e civili. Per individuare i Lep occorre quindi individuare i diritti da assicurare: - il diritto allo studio, come accesso fino a 18 anni o almeno fino al conseguimento di un titolo, ma anche come successo; - il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli; - il diritto di integrazione delle persone con handicap; - il diritto alla certificazione dei percorsi e del riconoscimento dei crediti; - il diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita; - il diritto di istituire scuole. I successivi articoli riferiscono i livelli essenziali non alle prestazioni finalizzate ad assicurare diritti ma agli elementi del sistema della Ifp, come si dovesse adeguare ad un modello unico di gestione. 4. Viene modificato lo scopo del regolamento: la legge prevede che definisca come accertare la rispondenza dei titoli e qualifiche ai profili educativi culturali e professionali, perché possano avere valore su tutto il territorio nazionale ed europeo; il decreto prevede invece che definisca come accertare il rispetto dei Lep, che costituirebbe un indebito controllo della legislazione regionale o della organizzazione del servizio. 5. Viene introdotto il vincolo, non previsto dalla legge (art. 2 lett. h), che dall'Ifp si accede all'Ifts con un diploma quadriennale. Inoltre non è chiaro il valore dei nuovi titoli, perché non essendo previsti dall'ordinamento giuridico attuale, non possono essere ”fatti salvi”. 6. Il 5° anno integrativo è organizzato nell'Ifp e non nei licei, e sembra essere un corso uguale qualunque sia il diploma professionale conseguito. 7. Chi ha un contratto di apprendistato tra 15 e 18 anni può conseguire qualifiche di durata diversa, anche inferiore ai tre anni, finendo il periodo di diritto dovere prima di chi frequenta un corso di Ifp, che è almeno triennale. Incerta la qualifica così conseguita, che non sarebbe un titolo, ma un credito formativo per proseguire nei percorsi del 2° ciclo (art. 51del decreto legislativo n. 276/03).
ART. 16: OFFERTA FORMATIVA Assicurare un'offerta adeguata alla domanda è un Lep, perché garantisce il diritto di accesso all'istruzione.
ART. 17: PERCORSI Il diritto alla formazione può essere assicurato fissando o gli standard formativi minimi nazionali o le caratteristiche formali dei percorsi (orari minimi, anno formativo uguale a quello scolastico. Il decreto percorre entrambi le strade: la seconda con questo articolo; la prima con i due successivi. La legge (art. 2 lett. h) prevede solo percorsi che danno titoli e qualifiche di diverso livello ma non la durata dei corsi; il decreto invece impedisce che vi siano anche percorsi biennali o quinquennali.
ART. 18: OBIETTIVI Lettere: a) Indica le finalità dei percorsi Ifp; molto povere rispetto alla cultura liceale dell'art.2 del decreto, e non assicurano la pari dignità dei sistemi di cui si parla all'art.1. b) L'intesa stato - regioni sulle figure professionali attorno cui organizzare i percorsi non è prevista dalla legge (art. 2 lett. h). c) Il rispetto degli standard formativi minimi è un Lep.
ART. 19: STANDARD MINIMI La legge (art. 7) prevede che gli standard minimi nazionali di base e professionali siano stabiliti con regolamento d'intesa con le regioni. Essi sono vincolanti per l'Ifp. Il decreto fissa però altri standard, non previsti dalla legge, e relativi non all'apprendimento degli studenti ma al personale, di cui si parla anche nell'art. 20. Il rispetto di questi standard non sono Lep.
ART. 20: DOCENTI Un Lep potrebbe essere che i docenti debbano essere abilitati o accreditati dalla regione secondo procedure uniformi; non lo è quanto previsto per gli esperti.
ART. 21: CERTIFICAZIONE La certificazione più che un Lep è norma generale, infatti è prevista nell'art. 1 del decreto. La composizione delle commissioni di esame non è un Lep.
ART. 22: STRUTTURE Commi: 1. È Lep il fatto che le strutture (cioè gli enti) abbiano requisiti uniformi. 2. Risulta contraddittorio fissare i requisiti essenziali nel decreto, che ha valore di legge, e poi modificarli ogni tre anni con regolamento, previa intesa in conferenza unificata.
ART. 23: PASSAGGI Commi: 1. La possibilità di cambiare indirizzo non è un Lep, ma una norma generale di sistema, infatti è prevista dall'art. 1; 2. Non ha senso prevedere intese tra stato e una regione perché il riconoscimento dei crediti richiede regole nazionali;
ART. 24: VALUTAZIONE Si identifica il Servizio nazionale di valutazione con l'Invalsi, cui si attribuisce compiti impropri di verifica del rispetto dei Lep e di valutazione dei percorsi formativi. L'istituto effettua invece verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta delle istituzioni.
ART. 25: ATTUAZIONE Commi: 1. La riforma parte dal 2006-07. La gradualità dell'avvio dei licei dovrebbe riferirsi al fatto che si parte dal 1° anno di tutti i nuovi licei. Non è chiaro se sia graduale anche l'avvio delle tipologie di licei; 2. Dal 2006-07 non si possono avviare nuove prime dei corsi del precedente ordinamento che vanno ad esaurimento. Per 5 anni convivono vecchio e nuovo ordinamento; 3. La competenza di programmare la distribuzione delle scuole, e quindi la possibilità di realizzare licei e corsi di Ifp nella stessa sede, spetta alla regione e non alle singole istituzioni.
ART. 26: TRASFERIMENTO ALLE REGIONI È un articolo che risulta oscuro perché reticente sul destino degli istituti professionali. Commi: 1. Pare privo di senso trasferire alle regioni competenze che hanno già per effetto dell'art. 117 Cost. Lo stato deve trasferire invece le risorse necessarie per la gestione dell'Ifp; 2. È del tutto oscuro. La chiave di lettura possibile è che il comma precedente parli di trasferimento degli istituti professionali. per cui la regione deve: - assicurare (cioè dichiarare di provvedere o realizzare?) i nuovi Lep, descritti in precedenza; - definire livelli di servizio da mantenere (si riferisce ai corsi di istruzione professionale in via di esaurimento?) in base ad intese stato-regioni o specifiche tra Miur e regione; 3. La procedura descritta ha senso solo se si tratta di trasferire beni o personale, non competenze; infatti è stata adottata nel passato in relazione all'art.145 del decreto n. 112/98 per trasferire 7 istituti professionali ad alcune regioni.
ART. 27: DIRITTO-DOVERE Commi: 1. Il diritto dovere è oggi di 9 anni, passerà a 10 quando entrerà in vigore il decreto sul diritto dovere, cioè dal 1 settembre 2005. Con questo decreto passerà a 11 anni dal 1 settembre 2005. Non è previsto che si arrivi ai 12 anni previsti dalla legge; 3. I corsi sperimentali, invece di essere superati, sono ampliati e potenziati ma la organizzazione rimane vincolata da intese stato regioni, nonostante la competenza regionale in materia e il trasferimento dei fondi previsto dal decreto sul diritto dovere (art. 8); 4. I corsi sperimentali sono valutati dal Servizio nazionale di valutazione che viene sempre identificato con l'Invalsi. I corsi sperimentali cesseranno alla completa attuazione del diritto dovere fino a 12 anni, di cui però non è fissata la data. Come dire che resteranno in vita a lungo.
ARTICOLI MANCANTI Mancano due articoli: - quello che indichi le norme vigenti che sono abrogate, in particolare del testo unico, dlgs 297/94, e della l. 425/97 sugli esami di stato; - quello sui finanziamenti dell'ampliamento del diritto dovere e relativi ai Lep, anzitutto.
I NUOVI OSA ItaliaOggi è in grado di dare conto di due nuovi allegati al decreto per il 2° ciclo. 1. I piani di studio del liceo tecnologico. Rispetto ai piani orari presenti sul sito del ministero scompare filosofia a vantaggio delle materie di indirizzo che dal 3° al 5° anno salgono da 8 a 10 ore settimanali. Compare chimica al 3° anno degli indirizzi agrario e territorio. 2. A differenza di quanto detto nel documento sul sito del Miur, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del 2° ciclo risulta modificato. Non è unico, ma sono due: per chi completa il diritto dovere di istruzione e formazione, un giovane che consegue una qualifica triennale nell'istruzione e formazione professionale, per chi completa i licei. È confermato che oltre il liceo musicale c'è il liceo della danza. In tutto sono 21. |