Alunni stranieri: il Ministero batte un colpo?

di Elio Gilberto Bettinelli, da ScuolaOggi del 19/12/2005

 

Finalmente, verrebbe da dire. Finalmente il Ministero sembra intenzionato a battere un colpo: dopo una sostanziale latitanza quinquennale – una intera legislatura! – stanno circolando le bozze contenenti “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.

Finalmente, a distanza di 6 anni dall’ultimo significativo atto normativo nazionale, il DPR 31 agosto 1999 n.394; dopo che gli alunni stranieri presenti nel nostro sistema scolastico sono passati da 147 mila circa nell’as. 2000/2001 – 1,87% della popolazione scolastica- a oltre 400 mila – il 5% – nell’a.s. in corso; dopo che i dati più recenti relativi a bocciature, abbandoni, ritardo scolastico non segnalano miglioramenti significativi ma in alcuni casi addirittura ci dicono di allarmanti regressioni; dopo che i margini di organico disponibile cui attingere per insegnanti “facilitatori” di apprendimento sono stati drasticamente ridotti, fin quasi a sparire; dopo che l’autonomia senza risorse certe ha portato a situazioni di grande disparità territoriale relativamente alle opportunità di accoglienza offerte agli alunni stranieri e talvolta ad atti di arbitrio, conseguenti a normative non sempre chiare; dopo l’avvio e l’attuazione di una riforma nei cui documenti non si trova un richiamo esplicito alla funzione della scuola in una società eterogenea e multiculturale; dopo…. anche qualche lodevole iniziativa, quale la formazione di insegnanti gestita dalle Università; insomma dopo . . .

Nonostante tutto: finalmente delle Linee Guida!

Innanzitutto l’atto stesso di pubblicarle e diffonderle richiamerà le istituzioni scolastiche a focalizzare la loro attenzione sul tema dell’inclusione degli alunni stranieri, cruciale per una scuola che voglia esercitare una funzione culturalmente rilevante nella nostra società. In secondo luogo esse sembrano giustamente attingere a piene mani dalle esperienze e dalle buone pratiche delle scuole ma anche, e in maniera rilevante, dalle riflessioni cui hanno contribuito Centri Interculturali extra istituzionali (anche se nel documento non si fa alcun riferimento ad essi). Inoltre riprendono concetti e parole assenti nei documenti di riforma, una fra tutte: educazione interculturale. E’ poi esplicita la scelta di riallacciarsi agli atti politici e culturali del decennio 1990-2000: decreti, leggi, pronunce del CNPI, direttive, circolari che hanno dato un grande contributo all’azione delle scuole. Si sana così, sul far della sera di questa legislatura, una frattura, una ostilità che sembrava permeare ogni atto ministeriale nei riguardi di un passato visceralmente aborrito, considerato negativo: meglio tardi che mai? Infine esse danno l’idea di lavori in corso, di azioni di monitoraggio e accompagnamento utili e necessarie.

Quanto al merito, certo possiamo dire che non contengono grandi novità rispetto agli interventi precedenti e a quanto viene agito dalle scuole più sensibili e impegnate sul tema. Le “Linee Guida” sembrano limitarsi a mettere insieme norme e regole esistenti, idee consolidate e “buone” pratiche ma nulla più. E invece sarebbe necessaria una elaborazione più ampia e adeguata alla realtà in cui vivono oggi le nostre scuole. In mancanza di ciò è comunque urgente fare un ulteriore sforzo almeno in due direzioni: nell’assumere impegni più stringenti in merito al diritto degli alunni neoimmigrati a fruire di percorsi di apprendimento dell’italiano ovunque essi possano iscriversi; nel chiarire incongruenze e dubbi che sorgono all’incrocio fra nuovi ordinamenti (L. 53 del 2003 e decreti conseguenti) e indicazioni specifiche sugli alunni stranieri nella scuola (DPR 31 agosto 1999 n.394).

 

Più dettagliatamente:

a. Credo sia giunto il momento di affermare chiaramente il diritto soggettivo di ogni alunno neoimmigrato a fruire di un’azione di sostegno linguistico iniziale garantita, un pacchetto orario di italiano L2 definito in maniera flessibile ma certa. Per questo scopo occorre destinare risorse certe e non lasciarne la ricerca solamente alle singole scuole che possono o meno incontrare la sensibilità politica degli enti locali. Così come sarebbe assai utile attuare forme di rilevazione in ingresso delle competenze degli alunni neoimmigrati, in particolare di quelli del 2° ciclo e almeno per i gruppi linguistici più numerosi, mediante prove relative ai diversi ambiti disciplinari in L1 o avvalendosi di mediatori linguistici qualificati.

b. Le “Linee Guida” rischiano di apparire “grida spagnole” su alcuni punti. Il primo è il ribadito, e giusto, criterio generale dell’inserimento scolastico degli alunni neoimmigrati nella della classe corrispondente all’età anagrafica. Non esistono dati nazionali ma quelli raccolti dall’ISMU in Lombardia, danno il ritardo scolastico a oltre il 20% nella scuola primaria, 53% nella secondaria di primo grado, oltre il 65% nella secondaria di secondo grado: ritardo scolastico che si costruisce all’inizio della carriera scolastica degli alunni neoimmigrati in Italia. Il criterio generale è dunque quasi un’eccezione, non la norma! Che fare? Non basta ribadire la norma, occorre darle gambe perché sia applicata. Intanto occorre precisare se essa vale anche nel 2° ciclo dell’istruzione oppure no e se non vale a quali criteri occorre rifarsi ad evitare il fenomeno massiccio dell’inserimento dei ragazzi neoimmigrati dai 14 ai 17 anni nelle prime classi, a prescindere dai percorsi di studio precedenti. Il secondo è relativo alla norma abbastanza diffusamente disattesa, dell’iscrizione alle classi in qualsiasi periodo dell’anno. In particolare nella scuola superiore, ma non solo, gli alunni che si presentano nei mesi finali dell’anno scolastico sono “invitati” a ripresentarsi all’inizio dell’a.s. successivo. Posizione comprensibile da parte delle scuole, per tante ragioni. Ma di fatto lascia ragazzi a spasso e allunga il loro percorso scolastico. Sarebbe bene che le Linee Guida si esprimessero al riguardo. Mi domando se, allo stato attuale, nella scuola secondaria di 2° grado per questi alunni non sia allora opportuno organizzare corsi di italiano durante i pochi mesi rimanenti. Mi rendo conto che si tratta di un discorso assai delicato ma non si può continuare a ribadire regole e principi di fatto sovente disattesi nella realtà.

c. La L. 53 afferma che è necessaria la licenza media per accedere al secondo ciclo dell’istruzione. Che cosa significa questo per un alunno neoimmigrato quattordicenne? Che deve avere la licenza media italiana prima di iscriversi alla secondaria di secondo grado? Che valgono comunque otto anni di scuola nel suo paese? In questo caso che cosa succederà all’esame di maturità quando il presidente di commissione chiederà sulla base di una circolare ministeriale la sua licenza media italiana, pena l’esclusione dall’esame? Anche in questo caso un po’ di chiarezza servirebbe. Perché altrimenti i dirigenti sensibili non avranno altra scelta che iscrivere gli alunni alla scuola secondaria di secondo grado e contemporaneamente fargli frequentare corsi nei CTP, dove esistono, per avere la necessaria licenza.

Sono solo alcuni esempi di un quadro normativo che dà adito a interpretazioni disparate. Sarebbe bene allora precisare le Linee Guida a partire da una disamina puntuale delle ambiguità esistenti nelle norme. Questo potrebbe essere fatto da parte dei responsabili di CSA e Direzioni Regionali ai quali sono state inviate le “Linee Guida” per averne un parere. Questo almeno ci si dovrebbe attendere da un documento di indirizzo, anche qualora esso, per ragioni di scelta politica, non indichi nuove risorse, pur necessarie, per attuare credibili progetti di integrazione scolastica.