Una sentenza del Tribunale di Firenze ribalta l’opinione del Miur. Docenti, le ore aggiuntive si pagano per intero. Le scuole devono restituire il maltolto a migliaia di professori di Vincenzo Brancatisano, da www.vincenzobrancatisano.it, 7/12/2005
Ore aggiuntive, sentenza importante per migliaia di lavoratori della scuola. Il Tribunale di Firenze ha deciso (in favore dei docenti) sull’annosa questione del pagamento delle ore settimanali svolte dagli insegnanti per tutto l’anno scolastico ed eccedenti l'orario d’obbligo. Molte scuole in questi anni si sono rifiutate di pagare ai lavoratori l’indennità integrativa speciale sui maggiori compensi, per cui le ore successive alla diciottesima (massimo settimanale) non veniva pagata nella misura di un diciottesimo ma poco più di un trentaseiesimo. Come dire: lavoro straordinario pagato non di più ma quasi la metà. Ciò che ha spinto molti a ritenere che le scuole preferissero conferire ai docenti in servizio le ore aggiuntive allo scopo di risparmiare, con ciò privando tanti disoccupati del diritto al lavoro. Anche di fronte all’orientamento favorevole della giustizia amministrativa, si contano a migliaia le richieste dei docenti, sempre respinte, anche in applicazione di una circolare del Ministero dell’Istruzione firmata dal Dirigente del Dipartimento, Pasquale Capo, secondo cui “ad avviso di questo Ministero, non appare opportuno, allo stato, aderire a tali richieste. In effetti, nonostante la contraria giurisprudenza dei giudici amministrativi, si ritiene che possa utilmente sostenersi avanti al giudice del lavoro la tesi che, attualmente, la materia è disciplinata dall'art. 70, comma 1, del Ccnl del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995 il quale espressamente dispone che il compenso in questione deve essere rapportato allo ‘stipendio tabellare’ in godimento, e non più al ‘trattamento economico’, come previsto dall'art. 88 del D.P.R. 417/74”. Un cavillo che ha fatto perdere molte migliaia di euro agli insegnanti. Ora il Tribunale ha stabilito che le ore aggiuntive vanno pagate per intero con esclusione dell’aggiunta di famiglia e dell'assegno familiare. Scrive infatti il giudice che devono continuare ad essere applicati in materia le norme contenute nell’articolo 6 del Dpr 10 aprile 1986 e nell’art. 3 del Dpr 399 del 1988, che a loro volta si legano all'art. 88, comma 4, del Dpr 417 del 1974, costantemente ignorato dalle scuole, e che prevede, per l’appunto, un compenso in ragione di un diciottesimo del trattamento economico, senza esplicitamente escludere l’ex scala mobile”.
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