Aspettativa sì, ma non matura Tfs.

Trattamento di fine servizio sospeso fino al ritorno ai ruoli

ItaliaOggi del 20/12/2005

 

I docenti e i non docenti di ruolo, che si mettono in aspettativa per accettare incarichi a tempo determinato, perdono l'eventuale diritto al trattamento di fine servizio (Tfs) per tutta la durata dell'aspettativa. Fermo restando che, mentre svolgono l'incarico, maturano le corripondenti quote di trattamento di fine rapporto (Tfr).

Al rientro nel ruolo di appartenenza, però, vengono reintegrati nel precedente trattamento.

E dunque, se erano in regime di Tfs, continuano a maturarlo, da quel momento e fino all'atto della cessazione dal servizio. E' questo uno dei chiarimenti forniti dall'Inpdap in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Federazione nazionale direttori dei servizi generali e amministrativi (Fnada). Il testo è disponibile sul sito: www.fnada.it.

 

Supplenze del personale di ruolo

La possibilità di accettare incarichi di supplenza per il personale di ruolo è espressamente prevista dal contratto di lavoro: dall'articolo 33, per i docenti, e l'articolo 58, per il personale Ata.

Durante il periodo di svolgimento della supplenza il lavoratore gode di un apposito periodo di aspettativa, che gli consente di conservare il diritto a rientrare nel ruolo di appartenenza, mantenendo la titolarità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il periodo di aspettativa non può eccedere i tre anni

E una volta esaurito, il lavoratore deve rientrare nel ruolo di appartenenza. Se non lo fa, il mancato rientro è causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Durante l'aspettativa si va in Tfs

Lo svolgimento dell'incarico di supplenza, però, implica l'applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr). E dunque, se il dipendente di ruolo è in regime di trattamento di fine servizio, durante lo svolgimento dell'incarico di supplenza perde il diritto al Tfs e deve accontentarsi del Tfr.

Il che non vuol dire che perde completamente la buonuscita. Più semplicemente, l'interessato durante il periodo di aspettativa (che coincide con la supplenza) viene retribuito, in tutto e per tutto, come se si trattasse di un supplente. E siccome i supplenti vengono assoggettati alla disciplina del Tfr (che è meno vantaggiosa rispetto al Tfs) anche i dipendenti di ruolo che svolgono l'incarico di supplenza, durante il periodo di aspettativa, devono accontentarsi del Tfr. Ma solo per il periodo coincidente con la durata dell'incarico a tempo determinato.

 

Presidi incaricati

L'Inpdap ha chiarito, inoltre, che i docenti di ruolo, in regime di Tfs, continuano a maturare le relative quote anche durante il periodo di eventuale svolgimento di incarichi di presidenza.

L'ente previdenziale, infatti, ha spiegato che il momentaneo passaggio al regime di Tfr deriva unicamente dalla fruizione dell'aspettativa che, nel caso dei presidi incaricati, non sussiste.

 

Passaggi di qualifica

Il diritto al mantenimento del regime di Tfs vale anche per gli assistenti amministrativi che ottengono il passaggio alla qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi per concorso, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

Idem per coloro che passano di ruolo dopo un periodo di aspettativa, nel quale hanno svolto un incarico di supplenza come direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Tfs e fondo Espero

L'Inpdap ha chiarito, infine, che in caso di adesione ad Espero di personale già in regime di Tfs la somma maturata fino a quel momento viene assunta come base per la rivalutazione del Tfr.

E se l'interessato ha maturato solo 6 mesi nell'anno in corso, il periodo vale come anno intero.