A proposito del DD 31/3/2005.

La riserva.

del Prof. Saverio Santamaita, da Orizzonte scuola del 15 aprile 2005

 

Il Decreto Dirigenziale del 31-03-05 (Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, aa. ss. 2005-06 e 2006-07), ha suscitato negli abilitandi SSIS e negli specializzandi per il sostegno preoccupazioni comprensibili ma non giustificate

Alcuni temono che l'iscrizione con riserva (art. 8) nelle graduatorie permanenti danneggi la loro collocazione nelle graduatorie stesse. Altri, in particolare specializzandi per il sostegno, temono che lo scioglimento della riserva, procrastinato nel tempo, possa determinare immissione nelle graduatorie di altre categorie di docenti, a danno degli attuali specializzandi.

In merito va precisato:

  1. il decreto in oggetto è, una volta tanto, chiaro. Trattasi di atto amministrativo che trae fondamento dalla legge 143/2004 e che, a differenza del decreto legge, non richiede procedura di conversione.

  2. In particolare è chiaro l'istituto della riserva che, per quanto qui rileva, riconosce agli abilitandi SSIS del V ciclo ed agli specializzandi per il sostegno il diritto di accedere alle graduatorie permanenti, con la riserva di perfezionare la propria iscrizione dopo aver conseguito il titolo.

  3. La norma (art. 8, comma 3) rinvia ad un successivo decreto ministeriale "il termine ultimo entro cui sarà disposto lo scioglimento della riserva" ed aggiunge che "contestualmente (…) saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti". Se la lingua italiana ha un senso, questo è lo scenario: mi iscrivo con riserva entro il 2 maggio 05; quando conseguo l'abilitazione o la specializzazione, autocertifico il titolo relativo; il CSA mi attribuisce il punteggio connesso al titolo conseguito e mi colloca in graduatoria; importante è che io sciolga la riserva prima del "termine ultimo" che sarà successivamente fissato. Pertanto non trovano riscontro i timori relativi a presunti inserimenti "in fondo" o "in coda" alle graduatorie: il decreto infatti non sembra considerare chi abbia sciolto la riserva alla stregua di un "figlio di un dio minore" ma piuttosto come il portatore di un diritto sancito dalla legge. Chi ha sciolto la riserva, in realtà, non è più un "iscritto con riserva", ma un normalissimo abilitato, titolare degli stessi diritti e degli stessi doveri di quanti si trovano nelle medesime condizioni. È ben per questo che l'art. 8 al comma 4 stabilisce: "L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato", dove l'"interessato" è l'iscritto con riserva che NON l'ha sciolta.

  4. Ancor meno fondamento ha il timore che, se il "termine ultimo" per lo scioglimento della riserva fosse procrastinato nel tempo, ciò determinerebbe accesso alle graduatorie permanenti di altri aventi diritto, danneggiando quanti vi si sono nel frattempo iscritti. Trattasi di un timore censurabile sul piano deontologico ed infondato sul piano fattuale. Sul primo punto: è ben strano che chi si sta battendo per il proprio diritto ad iscriversi nelle graduatorie permanenti, voglia al tempo stesso negare ad altri l'identico diritto. Sul secondo: anche ammesso che gli attuali abilitandi e specializzandi conseguissero i loro titoli e si iscrivessero alle graduatorie entro il termine del 2 maggio, resterebbe pur sempre la riserva per quanti, giusta il meccanismo descritto, avrebbero diritto pieno ad accedervi, dopo aver a loro volta sciolta la riserva.

Per questi motivi non si ritiene di accedere alle richieste di anticipare esami di profitto ed esami finali, né per il V ciclo né per il sostegno, al fine di rispettare una scadenza, quella del 2 maggio, che non riguarda né l'uno né l'altro. È anzi la prima volta, da quando esiste la SSIS, che gli esami finali non hanno il giogo di scadenze troppo ravvicinate. Questa circostanza dovrebbe dare maggiore serenità sia agli specializzandi che alla nostra struttura didattica ed organizzativa; non sarà un caso se, negli anni passati, proprio il meccanismo dell'iscrizione con riserva sia stato insistentemente chiesto al MIUR, sia dagli specializzandi che dalle SSIS.

Infine si ribadisce che questa Scuola si occupa di formazione degli insegnanti secondari, essendo il loro reclutamento (iscrizione nelle graduatorie, attribuzione di punteggi ecc.) competenza esclusiva di altri organi. Se ora questa Direzione, contravvenendo ad una prassi consolidata, ha deciso di intervenire nell'interpretazione di un decreto dirigenziale relativo al reclutamento, lo ha fatto sia per le ripercussioni organizzative sulla SSIS e sia per rispondere ai quesiti di quanti in questi giorni l'hanno interpellata in proposito.

L'interpretazione esposta è confortata dal parere di autorevoli dirigenti di CSA; la responsabilità è solo del Direttore.