A proposito del DD 31/3/2005.
La riserva.
del Prof. Saverio Santamaita, da
Orizzonte scuola del
15 aprile 2005
Il Decreto Dirigenziale del 31-03-05
(Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo, aa. ss. 2005-06 e 2006-07), ha
suscitato negli abilitandi SSIS e negli specializzandi per il sostegno
preoccupazioni comprensibili ma non giustificate
Alcuni temono che l'iscrizione con riserva (art.
8) nelle graduatorie permanenti danneggi la loro collocazione nelle
graduatorie stesse. Altri, in particolare specializzandi per il
sostegno, temono che lo scioglimento della riserva, procrastinato nel
tempo, possa determinare immissione nelle graduatorie di altre
categorie di docenti, a danno degli attuali specializzandi.
In merito va precisato:
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il decreto in oggetto è, una volta tanto,
chiaro. Trattasi di atto amministrativo che trae fondamento dalla
legge 143/2004 e che, a differenza del decreto legge, non richiede
procedura di conversione.
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In particolare è chiaro l'istituto della riserva
che, per quanto qui rileva, riconosce agli abilitandi SSIS del V ciclo
ed agli specializzandi per il sostegno il diritto di accedere alle
graduatorie permanenti, con la riserva di perfezionare la propria
iscrizione dopo aver conseguito il titolo.
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La norma (art. 8, comma 3) rinvia ad un
successivo decreto ministeriale "il termine ultimo entro cui sarà
disposto lo scioglimento della riserva" ed aggiunge che
"contestualmente (…) saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli
conseguiti". Se la lingua italiana ha un senso, questo è lo scenario:
mi iscrivo con riserva entro il 2 maggio 05; quando conseguo
l'abilitazione o la specializzazione, autocertifico il titolo
relativo; il CSA mi attribuisce il punteggio connesso al titolo
conseguito e mi colloca in graduatoria; importante è che io sciolga la
riserva prima del "termine ultimo" che sarà successivamente fissato.
Pertanto non trovano riscontro i timori relativi a presunti
inserimenti "in fondo" o "in coda" alle graduatorie: il decreto
infatti non sembra considerare chi abbia sciolto la riserva alla
stregua di un "figlio di un dio minore" ma piuttosto come il portatore
di un diritto sancito dalla legge. Chi ha sciolto la riserva, in
realtà, non è più un "iscritto con riserva", ma un normalissimo
abilitato, titolare degli stessi diritti e degli stessi doveri di
quanti si trovano nelle medesime condizioni. È ben per questo che
l'art. 8 al comma 4 stabilisce: "L'iscrizione con riserva nelle
graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare
contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato", dove
l'"interessato" è l'iscritto con riserva che NON l'ha sciolta.
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Ancor meno fondamento ha il timore che, se il
"termine ultimo" per lo scioglimento della riserva fosse procrastinato
nel tempo, ciò determinerebbe accesso alle graduatorie permanenti di
altri aventi diritto, danneggiando quanti vi si sono nel frattempo
iscritti. Trattasi di un timore censurabile sul piano deontologico ed
infondato sul piano fattuale. Sul primo punto: è ben strano che chi si
sta battendo per il proprio diritto ad iscriversi nelle graduatorie
permanenti, voglia al tempo stesso negare ad altri l'identico diritto.
Sul secondo: anche ammesso che gli attuali abilitandi e specializzandi
conseguissero i loro titoli e si iscrivessero alle graduatorie entro
il termine del 2 maggio, resterebbe pur sempre la riserva per quanti,
giusta il meccanismo descritto, avrebbero diritto pieno ad accedervi,
dopo aver a loro volta sciolta la riserva.
Per questi motivi non si ritiene di accedere
alle richieste di anticipare esami di profitto ed esami finali, né per
il V ciclo né per il sostegno, al fine di rispettare una scadenza,
quella del 2 maggio, che non riguarda né l'uno né l'altro. È anzi la
prima volta, da quando esiste la SSIS, che gli esami finali non hanno
il giogo di scadenze troppo ravvicinate. Questa circostanza dovrebbe
dare maggiore serenità sia agli specializzandi che alla nostra
struttura didattica ed organizzativa; non sarà un caso se, negli anni
passati, proprio il meccanismo dell'iscrizione con riserva sia stato
insistentemente chiesto al MIUR, sia dagli specializzandi che dalle
SSIS.
Infine si ribadisce che questa Scuola si occupa
di formazione degli insegnanti secondari, essendo il loro reclutamento
(iscrizione nelle graduatorie, attribuzione di punteggi ecc.)
competenza esclusiva di altri organi. Se ora questa Direzione,
contravvenendo ad una prassi consolidata, ha deciso di intervenire
nell'interpretazione di un decreto dirigenziale relativo al
reclutamento, lo ha fatto sia per le ripercussioni organizzative sulla
SSIS e sia per rispondere ai quesiti di quanti in questi giorni
l'hanno interpellata in proposito.
L'interpretazione esposta è confortata dal
parere di autorevoli dirigenti di CSA; la responsabilità è solo del
Direttore.