La Corte Costituzionale
continua a riconoscere diritti
anche agli alunni con disabilità.
di Salvatore Nocera, da
Educazione & Scuola del
26/8/2005
La corte costituzionale con sentenza n. 204 /04
ha assicurato la tutela giurisdizionale dei diritti vantati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni “in materia di pubblici
servizi”.
Le questioni affrontate, pur essendo molto complesse, interessano
qualunque cittadino abbia rapporti quotidiani con le pubbliche
amministrazioni, in quanto fruitori di pubblici servizi, come la
scuola, la sanità, l’assistenza sociale, etc. Anzi vedremo più avanti
che interessa proprio anche gli alunni con disabilità. Ma andiamo con
ordine.
La sentenza è molto tecnica, affrontando i sommi sistemi della
ripartizione di potere di decidere controversie su diritti fra TAR ed,
in secondo grado, Consiglio di Stato e i Giudici ordinari. La Corte ha
dichiarato illegittimo l’art 7 comma 1 lett “a” della L.n. 205/00, che
aveva trasferito ai Giudici amministrativi “ tutte le controversie in
materia di servizi pubblici”, considerandolo contrario all’art 24
della Costituzione, sul diritto ad avere un “giudice naturale
prestabilito per legge”, dell’art 101 Cost. che attribuisce ai Giudici
ordinari la giurisdizione dei diritti soggettivi, e l’art 113 Cost.
che, nel considerare eccezionale la giurisdizione dei Giudici
amministrativi in materia di diritti soggettivi, vieta la limitazione
della difesa dei cittadini contro atti della pubbliche Amministrazioni
per determinate categorie di atti.
In parole povere, se un atto amministrativo relativo alla fruizione di
un servizio pubblico, lede un diritto soggettivo, il cittadino ha
diritto di difendersi davanti ai giudici ordinari, dove i mezzi di
difesa processuali sono maggiori ed i giudici sono oggettivamente
imparziali, in quanto tutti vincitori di concorso, mentre presso il
consiglio di Stato alcuni Magistrati sono di nomina governativa ed
addirittura le loro funzioni sono compatibili con incarichi
amministrativo-politici, quali quello di capo di Gabinetto o
dell’Ufficio legislativo o di consigliere di qualche ministro.
La Sentenza argomenta ripercorrendo pure la storia della giustizia
amministrativa dall’unità d’Italia e pervenendo ad utilizzare i lavori
preparatori della costituzione.
E’ bene ricordare che lo Stato ottocentesco liberale, basandosi su una
malintesa ripartizione di funzioni fra i tre poteri legislativo,
esecutivo e giurisdizionale, era pervenuto a negare la tutela dei
diritti dei cittadini davanti ai Giudici ordinari, sostenendo che il
potere giurisdizionale non poteva annullare atti del potere esecutivo.
Il mio professore di Diritto amministrativo, Massimo Severo Giannini,
all’inizio degli Anni Sessanta, spiegando ciò a noi studenti
universitari, diceva indignato che la “ripartizione dei poteri” era la
“foglia di fico” con cui lo Stato liberale negava la libertà dei
cittadini di difendersi contro le pubbliche amministrazioni. La
Costituzione ha eliminato tale ingiustizia, ma la legge censurata
dalla Corte costituzionale aveva nuovamente sottratto tale tutela,
facendo così diventare i Giudici amministrativi “giudici
dell’Amministrazione”, cioè un “foro riservato”, come una volta
c’erano i tribunali riservati per gli ecclesiastici o i nobili.
Adesso, secondo la Costituzione, solo quando un atto amministrativo
non riguarda un diritto soggettivo, ma un interesse di un cittadino,
tutelato “occasionalmente” nell’ambito di un interesse generale
(tecnicamente “interesse legittimo”), come ad es. la regolarità di un
concorso, si deve andare davanti ai TAR. Ma se un atto amministrativo
viola un mio diritto, ad es. ad una prestazione sanitaria, alla
frequenza scolastica, ad una prestazione economico-assistenziale,
competente è il giudice ordinario.
Ed ai Giudici ordinari si rivolgono sempre più frequentemente i
genitori di alunni con disabilità che hanno avuto una riduzione nel
numero delle ore di sostegno o un numero di ore insufficienti a
rispondere ai loro bisogni educativi. Sino ad oggi molti giudici di
primo grado avevano affermato la loro competenza; ma qualche altro,
proprio sulla base della legge censurata dalla Corte
costituzionale,aveva rinviato la causa al TAR, con aggravio di spese e
di tempi per gli utenti dei “pubblici servizi”; e l’Amministrazione
scolastica sempre più turbata dalle ordinanze e dalle sentenze che la
condannavano a nominare un maggior numero di insegnanti per il
sostegno, sperava che presto i Giudici ordinari di secondo grado o la
cassazione o il Consiglio di Stato rimettessero tutto in ordine,
sottraendo ai giudici ordinari tali cause.
Ma così non è andatA, grazie alla Corte costituzionale ed ai Giudici
che hanno accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate
contro la legge “liberticida”.
Ora i genitori si sentiranno più sereni quando dovessero affrontare
una controversia sulle ore di sostegno contro l’Amministrazione
scolastica.
Ma lo saranno anche se dovranno litigare con gli Enti locali per la
nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di loro
competenza come stabilisce inequivocabilmente l’art 13 comma 3 della
L.n. 104/92. E lo saranno anche quando dovranno litigare con gli Enti
locali per il trasporto gratuito a scuola, giacchè esso è un diritto
come chiaramente detto dall’art 28 comma 1 L.n. 118/71, come recepito
dagli art 42 e 45 del DPR n. 616/77.
L’integrazione scolastica, che si realizza a scuola, non è però solo
compito della scuola, ma anche degli Enti locali.
Male, malissimo, fa il Governo nel tagliare indiscriminatamente i
finanziamenti agli Enti Locali che debbono fornire ai cittadini con
disabilità questi ed altri servizi; infatti la riduzione dei mezzi
finanziari agli enti locali, costringe questi a ridurre la qualità dei
servizi erogabili o a ridurre quantitativamente servizi a loro ed ad
altre fasce deboli di popolazione.
Fortunatamente la Corte costituzionale ricorda a tutti noi che ci sono
“diritti soggettivi” inalienabili che debbono essere soddisfatti dalle
pubbliche Amministrazioni ed, in caso di inadempienza, debbono essere
difesi davanti ai Giudici ordinari.
Le pubbliche Amministrazioni sono avvertite. Provvedano, tramite
accordi di programma, a coordinare fra loro i rispettivi servizi in
funzione di una buona qualità dell’integrazione scolastica. Il
Ministero dell’Istruzione sa ormai bene che, se non garantisce la
formazione di tutti i docenti di classe sull’integrazione, i genitori
chiederanno sempre più ore di sostegno, che non saranno negate dai
Giudici ordinari, perché se è la scuola, nel suo complesso, cioè
docenti curriculari e docenti specializzati, a doversi far carico del
progetto d’integrazione, qualora venga meno o sia insufficiente la
presa in carico didattico dei primi, i genitori insisteranno, magari
impropriamente, (ma si tratta di legittima difesa) per un maggior
numero di ore assegnate ai secondi.
La Corte ci lascia a questa riflessione “prevacanziera”. Il Governo ed
il Ministero ne traggano le conseguenze, anche in vista della prossima
riunione del proprio Osservatorio permanente sull’integrazione
scolastica, fissata (se ne prende atto con piacere) per i primi di
Settembre.