La Corte Costituzionale

continua a riconoscere diritti

anche agli alunni con disabilità.

 di Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 26/8/2005

 

La corte costituzionale con sentenza n. 204 /04 ha assicurato la tutela giurisdizionale dei diritti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni “in materia di pubblici servizi”.

Le questioni affrontate, pur essendo molto complesse, interessano qualunque cittadino abbia rapporti quotidiani con le pubbliche amministrazioni, in quanto fruitori di pubblici servizi, come la scuola, la sanità, l’assistenza sociale, etc. Anzi vedremo più avanti che interessa proprio anche gli alunni con disabilità. Ma andiamo con ordine.

La sentenza è molto tecnica, affrontando i sommi sistemi della ripartizione di potere di decidere controversie su diritti fra TAR ed, in secondo grado, Consiglio di Stato e i Giudici ordinari. La Corte ha dichiarato illegittimo l’art 7 comma 1 lett “a” della L.n. 205/00, che aveva trasferito ai Giudici amministrativi “ tutte le controversie in materia di servizi pubblici”, considerandolo contrario all’art 24 della Costituzione, sul diritto ad avere un “giudice naturale prestabilito per legge”, dell’art 101 Cost. che attribuisce ai Giudici ordinari la giurisdizione dei diritti soggettivi, e l’art 113 Cost. che, nel considerare eccezionale la giurisdizione dei Giudici amministrativi in materia di diritti soggettivi, vieta la limitazione della difesa dei cittadini contro atti della pubbliche Amministrazioni per determinate categorie di atti.

In parole povere, se un atto amministrativo relativo alla fruizione di un servizio pubblico, lede un diritto soggettivo, il cittadino ha diritto di difendersi davanti ai giudici ordinari, dove i mezzi di difesa processuali sono maggiori ed i giudici sono oggettivamente imparziali, in quanto tutti vincitori di concorso, mentre presso il consiglio di Stato alcuni Magistrati sono di nomina governativa ed addirittura le loro funzioni sono compatibili con incarichi amministrativo-politici, quali quello di capo di Gabinetto o dell’Ufficio legislativo o di consigliere di qualche ministro.

La Sentenza argomenta ripercorrendo pure la storia della giustizia amministrativa dall’unità d’Italia e pervenendo ad utilizzare i lavori preparatori della costituzione.

E’ bene ricordare che lo Stato ottocentesco liberale, basandosi su una malintesa ripartizione di funzioni fra i tre poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale, era pervenuto a negare la tutela dei diritti dei cittadini davanti ai Giudici ordinari, sostenendo che il potere giurisdizionale non poteva annullare atti del potere esecutivo.

Il mio professore di Diritto amministrativo, Massimo Severo Giannini, all’inizio degli Anni Sessanta, spiegando ciò a noi studenti universitari, diceva indignato che la “ripartizione dei poteri” era la “foglia di fico” con cui lo Stato liberale negava la libertà dei cittadini di difendersi contro le pubbliche amministrazioni. La Costituzione ha eliminato tale ingiustizia, ma la legge censurata dalla Corte costituzionale aveva nuovamente sottratto tale tutela, facendo così diventare i Giudici amministrativi “giudici dell’Amministrazione”, cioè un “foro riservato”, come una volta c’erano i tribunali riservati per gli ecclesiastici o i nobili.

Adesso, secondo la Costituzione, solo quando un atto amministrativo non riguarda un diritto soggettivo, ma un interesse di un cittadino, tutelato “occasionalmente” nell’ambito di un interesse generale (tecnicamente “interesse legittimo”), come ad es. la regolarità di un concorso, si deve andare davanti ai TAR. Ma se un atto amministrativo viola un mio diritto, ad es. ad una prestazione sanitaria, alla frequenza scolastica, ad una prestazione economico-assistenziale, competente è il giudice ordinario.

Ed ai Giudici ordinari si rivolgono sempre più frequentemente i genitori di alunni con disabilità che hanno avuto una riduzione nel numero delle ore di sostegno o un numero di ore insufficienti a rispondere ai loro bisogni educativi. Sino ad oggi molti giudici di primo grado avevano affermato la loro competenza; ma qualche altro, proprio sulla base della legge censurata dalla Corte costituzionale,aveva rinviato la causa al TAR, con aggravio di spese e di tempi per gli utenti dei “pubblici servizi”; e l’Amministrazione scolastica sempre più turbata dalle ordinanze e dalle sentenze che la condannavano a nominare un maggior numero di insegnanti per il sostegno, sperava che presto i Giudici ordinari di secondo grado o la cassazione o il Consiglio di Stato rimettessero tutto in ordine, sottraendo ai giudici ordinari tali cause.

Ma così non è andatA, grazie alla Corte costituzionale ed ai Giudici che hanno accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la legge “liberticida”.

Ora i genitori si sentiranno più sereni quando dovessero affrontare una controversia sulle ore di sostegno contro l’Amministrazione scolastica.

Ma lo saranno anche se dovranno litigare con gli Enti locali per la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di loro competenza come stabilisce inequivocabilmente l’art 13 comma 3 della L.n. 104/92. E lo saranno anche quando dovranno litigare con gli Enti locali per il trasporto gratuito a scuola, giacchè esso è un diritto come chiaramente detto dall’art 28 comma 1 L.n. 118/71, come recepito dagli art 42 e 45 del DPR n. 616/77.

L’integrazione scolastica, che si realizza a scuola, non è però solo compito della scuola, ma anche degli Enti locali.

Male, malissimo, fa il Governo nel tagliare indiscriminatamente i finanziamenti agli Enti Locali che debbono fornire ai cittadini con disabilità questi ed altri servizi; infatti la riduzione dei mezzi finanziari agli enti locali, costringe questi a ridurre la qualità dei servizi erogabili o a ridurre quantitativamente servizi a loro ed ad altre fasce deboli di popolazione.

Fortunatamente la Corte costituzionale ricorda a tutti noi che ci sono “diritti soggettivi” inalienabili che debbono essere soddisfatti dalle pubbliche Amministrazioni ed, in caso di inadempienza, debbono essere difesi davanti ai Giudici ordinari.

Le pubbliche Amministrazioni sono avvertite. Provvedano, tramite accordi di programma, a coordinare fra loro i rispettivi servizi in funzione di una buona qualità dell’integrazione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione sa ormai bene che, se non garantisce la formazione di tutti i docenti di classe sull’integrazione, i genitori chiederanno sempre più ore di sostegno, che non saranno negate dai Giudici ordinari, perché se è la scuola, nel suo complesso, cioè docenti curriculari e docenti specializzati, a doversi far carico del progetto d’integrazione, qualora venga meno o sia insufficiente la presa in carico didattico dei primi, i genitori insisteranno, magari impropriamente, (ma si tratta di legittima difesa) per un maggior numero di ore assegnate ai secondi.

La Corte ci lascia a questa riflessione “prevacanziera”. Il Governo ed il Ministero ne traggano le conseguenze, anche in vista della prossima riunione del proprio Osservatorio permanente sull’integrazione scolastica, fissata (se ne prende atto con piacere) per i primi di Settembre.