Il Tribunale di Napoli ha condannato il Csa

per aver agito senza il nullaosta.

Trasferimenti, serve il sì della sigla
In caso contrario, il dirigente sindacale è sempre inamovibile

da ItaliaOggi del 30/8/2005

 

Dirigenti sindacali inamovibili senza il nulla osta dell'organizzazione di appartenenza. È dell'8 agosto scorso l'ultima condanna per condotta antisindacale, inflitta all'amministrazione, per avere trasferito d'ufficio un sindacalista senza il permesso del sindacato di riferimento.

Questa volta è il turno del giudice del lavoro di Napoli, che ha dichiarato antisindacale il comportamento del Centro servizi amministrativi del capoluogo campano (decreto 10 agosto 2005). L'ufficio scolastico, infatti, aveva trasferito d'autorità una docente, facente parte della direzione provinciale della Gilda degli insegnanti di Napoli, senza chiedere il nullaosta dell'organizzazione di appartenenza. Il Csa di Napoli era già stato condannato l'anno scorso dal giudice del lavoro per un caso analogo (decreto 6 agosto 2004).


LA CLAUSOLA CHE NON C'È

Proseguono, dunque, le sentenze di condanna per trasferimenti d'ufficio, che integrano gli estremi della condotta antisindacale, regolata dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).

Il contenzioso, peraltro, nasce da una sorta di vuoto normativo negli accordi di comparto, che non hanno mai recepito espressamente quanto previsto dal legislatore (articolo 22, legge 300/70) e dal contratto quadro del 1998 (articolo 18, comma 4).


IL NULLAOSTA

Lo statuto dei lavoratori, prevede, infatti, una particolare tutela a vantaggio dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, che consiste nella loro inamovibilità senza il preventivo nullaosta dell'organizzazione di appartenenza. Tale norma, peraltro, è stata recepita e ampliata in sede di contrattazione quadro, laddove le parti hanno ritenuto di estenderne il campo d'azione a tutti i dirigenti sindacali. Vale a dire, ai componenti degli organi statutari e a coloro che fanno parte delle rappresentanze sindacali unitarie.


IL MINISTERO DICE DI NO

Resta il fatto, però, che a livello di comparto non è mai stato stipulato un contratto ad hoc.

Anzi, qualche anno fa, in modo informale, le parti ritennero di accordarsi circa la non applicabilità delle tutele previste dalla legge nei confronti delle Rsu. E a questo proposito venne emanata anche una nota ministeriale (ufficio VII,. prot. Dgpsa/Uff.VII/ 1256 del 14 marzo 2002): ´Quanto previsto dal comma 4, dell'art. 18 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7/8/98', recita il provvedimento, ´non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa'.

Di qui l'insorgere di situazioni di contenzioso che, quando sono state portate davanti al giudice, hanno visto sistematicamente l'amministrazione soccombente.


COSA DICE L'ARAN

Tra l'altro, anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sembrerebbe incline a ritenere che la normativa vada applicata anche in assenza di clausole ad hoc, nei contratti sulla mobilità.

Su questo problema, peraltro, l'Aran si è già espressa anche tramite la risposta a un quesito, pubblicata sul sito dell'agenzia (www.aranagenzia.it): ´Nel merito del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme di tutela delle prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti la mobilità', recita il provvedimento, ´questa agenzia non può che sottolineare che la disciplina che tutela il dirigente sindacale è contenuta nell'art. 18 del Contratta collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto 1998 e che tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla materia né al contratto collettivo nazionale di comparto né alla relativa contrattazione integrativa'. In buona sostanza, secondo l'Aran, la normativa di riferimento è quella contenuta nel contratto quadro. Ciò perché, in quella sede, le parti non hanno ritenuto di rinviare la regolazione delle tutele sindacali ai tavoli di comparto. Insomma, la norma è quella e va applicata senza passaggi negoziali.


I VARI ORIENTAMENTI

Resta il fatto che, fino ad oggi, gli uffici scolastici provinciali hanno ritenuto, nella stragrande maggioranza dei casi, di fare riferimento solo ed esclusivamente al contratto sulla mobilità. E nel contratto della mobilità, il divieto di trasferire d'ufficio il dirigente sindacale, in assenza di nulla osta dell'organizzazione di appartenenza non c'è. In pratica, sembrerebbero convivere due orientamenti. Entrambi autorevoli. Il primo, condiviso dall'amministrazione centrale e dai sindacati firmatari del contratto di lavoro, secondo il quale, il dirigente sindacale, sia esso componente di organo statutario o della Rsu, va trasferito d'ufficio ogni qualvolta risulti soprannumerario. Senza chiedere il nulla osta al sindacato di appartenenza. Il secondo, condiviso dall'Aran e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo il quale, l'assenza di nulla osta sarebbe causa di nullità del provvedimento di mobilità autoritativa. Insomma una questione molto controversa, che, con ogni probabilità, si risolverà solo quando si giungerà ad una pronuncia della Cassazione.