SUGLI SPEZZONI ORARIO INFERIORI ALLE 7 ORE

 

di Andrea Folrit, del Coordinamento Precari di Venezia, 13/9/2004

 

Rispondiamo a richieste di chiarimento in merito alla competenza delle nomine di supplenza su spezzone orario inferiore alle 7 ore. Ci viene cioè chiesto a chi spetti effettuare le nomine su spezzoni orario di consistenza fino a 6 ore, in genere attribuiti ai presidi.

 

Nel Regolamento sulle supplenze (DM 201 del 25/5/2000), richiamando quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 124/99,  vengono tipicizzate le supplenze e non vengono più distinte tra loro le supplenze di più o meno di 6 ore (la differenziazione era presente nell'art. 521 del T.U. D.L.vo 297/94, abrogato dalla stessa Legge 124/99).

Le supplenze su spezzone fino a 6 ore pertanto (non rappresentando una cattedra) ricadono, se disponibili entro il 31/12 e fino alla fine dell'a.s., nelle supplenze sino al termine delle attività didattiche*, di competenza del Csa fino al 31/7 (quest'anno fino al 25/8) e del D.S. (sempre attingendo da G.P. o, solo se esaurita, da G.C.I.) dopo tale termine. Diventerebbero supplenze temporanee da attribuire da G.C.I. solo se si rendessero disponibili dopo il 31/12 o per assenza temporanea del titolare.

Quindi tali spezzoni fino a 6 ore, se le nomine fossero fatte dal Csa entro il 31/7 (25/8), sarebbero di competenza dello stesso Csa e dovrebbero essere incluse nelle disponibilità complessive assieme agli altri posti (cattedre e spezzoni superiori alle 6 ore); lo stesso si dica nel caso in cui, passato il 31/7 (25/8), le nomine passassero alla competenza dei D.S. (in genere presso le scuole-polo).

 

Quindi l'attribuzione diretta ai presidi (e alle loro G.C.I.) della competenza per gli spezzoni inferiori alle 7 ore non esiste più dall'a.s. 2000/01. Qualsiasi spezzone orario, se disponibile entro il 31/12 e fino almeno al termine dell'anno scolastico, deve essere incluso nelle nomine da G.P. fatte per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. E la condotta di alcuni D.S. che non comunicano al Csa la disponibilità di tali spezzoni orario, desiderando attribuirli al personale di ruolo già in servizio nello stesso istituto per completamento dell’orario d’obbligo o come incarico aggiuntivo è scorretta e passibile di denuncia. Tale copertura infatti è attuabile solo DOPO che lo spezzone è risultato inassegnato a conclusione delle operazioni di nomina da GP.

 

 

A tal proposito sottolineiamo il contenuto della C.M. n. 82 del 19/07/2002 prot. n. 2103 (Indicazioni operative in materia di supplenze di personale docente, educativo ed Ata in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti da parte dei dirigenti scolastici), cui fanno esplicito riferimento sia la Nota del 23 luglio 2003 prot. n. 2067 (Anno scolastico 2003/2004 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata) che la Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476 (Anno scolastico 2004/2005 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata):

"A conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche 1 e prima ancora di procedere al conferimento delle supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie di istituto e di circolo 2, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l'attribuzione delle ore residue in aggiunta all'orario d'obbligo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge n. 448/2001 3 e del decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento."

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1) che comprendono anche tutte le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (in pratica tutti gli spezzoni).

2) che il DS può utilizzare solo dopo che ha esaurito i nominativi inclusi nelle GP.

3) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) - Art. 22: "4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali" (si noti che nemmeno qui, giustamente, sono riportati riferimenti alle "6 ore").

 

Quindi, il DS, solo dopo che sono state effettuate le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche (Csa o/e Scuole-polo) e solo dopo che lo stesso DS ha effettuato le residue nomine, sempre sulla base delle GP, annuali e fino al termine delle attività didattiche (che ricomprendono cattedre, posti orario e qualsiasi spezzone!), solo allora, ribadiamo, egli provvederà, prima di ricorrere alle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, all'attribuzione, con consenso dell'interessato, di tutte le frazioni orarie inferiori a quelle d'obbligo (quindi di qualunque spezzone, fosse anche di 17 ore) al personale in servizio nella scuola. Dopodiché potrà ricorrere alle G.C.I. per le supplenze ancora da coprire.

 

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che, passato il 31/7 (25/8 solo per quest'anno), le nomine da GP per le supplenze annuali e sino al termine della attività didattiche sono di competenza del DS, come stabilito dall'Art. 4, comma 2, della Legge n. 333 del 20/8/2001:

""2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2."

 

Addirittura degne di tirata d'orecchie le Note del gestore del Sistema informativo allegate alla nota prot. n. 476 del 25 agosto 2004 e alla nota prot. 2067 del 23 luglio 2003, per il conferimento delle supplenze rispettivamente per gli aa.ss. 2004/05 e 2003/04.

Con un mirabile gioco di prestigio, il gestore indica che, secondo le disposizioni "vigenti" (e indica il comma 11 della C.M. 220 del 27 settembre 2000), potranno essere conferite supplenze solo su spezzoni orario maggiori di sei ore.

Peccato che la suddetta C.M. 220/2000 faccia riferimento all’art. 11 dell’O.M. n. 208 del 30 aprile 1998. Quest'ultima, però, essendo antecedente alla Legge 124/99, fa ancora riferimento al già citato art. 521 del D.L.vo 297/94 (quello che allora attribuiva gli spezzoni fino a 6 ore alle supplenze temporanee), abrogato dalla Legge 124/99.

Errate quindi le affermazioni e le disposizioni impartite dalle Note del gestore del Sistema Informativo, che impongono addirittura il diretto azzeramento dalle liste delle disponibilità di TUTTI gli spezzoni fino a 6 ore.

E l'errore si ripete anche nella C.M. 76 dell'8/7/2002 dove si afferma che "L'individuazione del destinatario della supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche compete inoltre al dirigente scolastico in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore alle sei ore settimanali".

 

Chiediamo al MIUR di indicarci in base a quale norma continui a fare riferimento alle supplenze fino a sei ore settimanali, dato che l'unica legge che le nominava è stata abrogata, che la legge sostitutiva e il "regolamento sulle supplenze" al contrario eliminano ogni distinzione parlando solo di "ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario" e che nemmeno il CCNL le menziona mai.


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* a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
  b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
  c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
 


 

Cerchiamo di riassumere in uno schema quella che, secondo la normativa vigente, dovrebbe essere la sequenza operativa da rispettare nell'assegnazione degli spezzoni orario per le supplenze, confrontandola con le modalità che invece vengono applicate dai Csa e dai Dirigenti scolastici (DS).

COSA PREVEDE LA NORMA

COSA VIENE FATTO

1. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DISPONIBILITA'

Vengono messi a disposizione delle supplenze in ambito provinciale TUTTI gli spezzoni indistintamente (La Legge 124/99, art. 4, ha cancellato l'esistenza degli spezzoni fino alle 6 ore).

Gli spezzoni da assegnare in ambito provinciale sono tutti quelli che risultano disponibili entro il 31/12 e fino al termine dell'a.s..

La competenza delle nomine in ambito provinciale è del Dirigente del CSA fino al 31/7 (solo per quest'anno fino al 25/8), mentre diventa del Dirigente scolastico dopo il 31/7 (Legge 333/01, art. 4, comma 2).

1. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DISPONIBILITA'

Alcuni CSA accorpano tra loro il più possibile gli spezzoni in modo da costituire dei posti orario di circa 18 ore. Ma gli spezzoni residui, se inferiori alle 7 ore, vengono eliminati dalle liste delle disponibilità.

Altri CSA addirittura eliminano direttamente dall'elenco tutti gli spezzoni sotto le 7 ore, senza procedere ad accorpamenti.

2. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO PRESSO I CSA (ENTRO IL 31/7)

Vengono utilizzate le GP fino a loro esaurimento, fino a nomina di tutti i candidati presentatisi alla convocazione o fino ad assegnazione di tutti gli spezzoni.

In caso di esaurimento delle GP, gli spezzoni residui passano di competenza del DS, in ambito di singolo istituto, che recluterà da Graduatoria di Circolo o d'Istituto (GCI).

In caso di esaurimento dei candidati presentatisi, gli spezzoni (se non attribuiti in una successiva convocazione presso il Csa) passano di competenza dei rispettivi DS, ma sempre in ambito provinciale, che recluterà, dopo il 31/7, i supplenti da GP. Solo dopo esaurimento della GP, il DS ricorrerà alla GCI.

2. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO PRESSO I CSA  (ENTRO IL 31/7)

Vengono utilizzate le GP fino a loro esaurimento, fino a nomina di tutti i candidati presentatisi alla convocazione o fino ad assegnazione di tutti gli spezzoni, ma gli spezzoni messi a disposizione sono solo quelli da 7 ore in su.

3. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DA PARTE DEI DS (DOPO IL 31/7)

La legge 333/01 attribuisce la competenza delle nomine annuali e sino al termine delle attività didattiche (in cui rientrano tutti gli spezzoni) in ambito provinciale ai DS, una volta trascorso il 31/7.

Il Regolamento sulle supplenze (DM 201/00) prevedrebbe un piano provinciale organizzativo, mai applicato, che il Miur ha deciso di sostituire (per garantire il rispetto dell'ordine di graduatoria) con le nomine presso le "scuole di riferimento" (più comunemente dette scuole polo). Qui un DS si fa carico di individuare, per conto di tutti i DS della provincia, e seguendo rigorosamente l'ordine di GP, gli aventi diritto alla nomina per determinati insegnamenti. Il contratto verrà poi sottoscritto dal DS della scuola in cui si svolge la supplenza.

Vengono utilizzate le GP fino a loro esaurimento, fino a nomina di tutti i candidati presentatisi alla convocazione o fino ad assegnazione di tutti gli spezzoni.

In caso di esaurimento delle GP, gli spezzoni residui passano di competenza del DS, in ambito di singolo istituto, che recluterà da Graduatoria di Circolo o d'Istituto (GCI).

In caso di esaurimento dei candidati presentatisi, gli spezzoni (se non attribuiti in una successiva convocazione presso la scuola polo) passano di competenza dei rispettivi DS, ma sempre in ambito provinciale, che recluterà i supplenti da GP. Solo dopo esaurimento della GP, il DS ricorrerà alla GCI.

 

3. NOMINE IN AMBITO PROVINCIALE: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DA PARTE DEI DS (DOPO IL 31/7)

In alcune province le "scuole di riferimento" non vengono istituite e gli spezzoni residui (già decurtati di quelli sotto le 7 ore) passano direttamente nelle mani del rispettivo DS.

Spesso il DS, invece di utilizzare, come previsto dalla legge, le GP, passa direttamente alla nomina da GCI (che però, per effetto della Legge Finanziaria del 2002, dev'essere preceduta dall'attribuzione, su base volontaria, degli spezzoni ai docenti in servizio nella scuola).

 

Se si sommano gli effetti, tutti gli spezzoni da destinare in ambito provinciale ai precari iscritti in GP, vengono spartiti, come ore aggiuntive, tra i docenti già in servizio.

 

4. NOMINE IN AMBITO DI SINGOLO ISTITUTO

La legge 333/01 stabilisce che, fino al 31/12, per le supplenze che non siano brevi o occasionali, si può ricorrere alla GCI solo in caso di esaurimento della GP.

Quindi i DS attribuiscono tutti gli spezzoni di cui dispongono utilizzando le GP, in ambito provinciale, fintantoché queste non risultino esaurite.

Solo a questo punto, e prima di procedere all'utilizzo delle GCI, come previsto dalla Legge Finanziaria del 2002 e indicato dalla C.M. n. 82 del 19/07/02, il DS attribuisce ai docenti in servizio, previa accettazione, tutti gli spezzoni di cui dispone, anche frammentandoli.

Infine, per gli spezzoni rimasti non assegnati, il DS ricorrerà alle GCI, prima della propria scuola e quindi di quelle vicine.

 

4. NOMINE IN AMBITO DI SINGOLO ISTITUTO

In totale inosservanza della legge 333/01 e della C.M. n. 82 del 19/07/02, senza aver prima esaurito la GP, la maggior parte dei DS attribuisce direttamente tutti gli spezzoni ai docenti in servizio nella scuola.

Solo dopo questa fase, che di solito lascia ben pochi spezzoni ancora disponibili, il DS ricorre alle graduatorie, talvolta addirittura ignorando le GP benché non ancora esaurite.

 

Le norme e le regole da seguire sono quindi molto semplici:

a)     gli spezzoni orario, tutti, se disponibili entro il 31/12 e fino al termine dell'a.s., devono essere attribuiti con supplenze fino al termine delle attività didattiche (Legge 124/99, art. 4);

b)     prima si deve esaurire la fase di nomina in ambito provinciale (da parte del CSA e/o del DS), per la quale si utilizza esclusivamente la GP, fino a suo esaurimento o ad esaurimento degli spezzoni; in quest'ultimo caso, tale fase dev'essere riattivata per ogni ulteriore disponibilità che si venisse a creare successivamente ed entro il 31/12;

c)     in seconda battuta, esaurita la GP, si procede con la fase di nomina in ambito di singolo istituto (da parte del DS) senza l'impiego della GCI, che comporta l'assegnazione degli spezzoni residui, previa accettazione, ai docenti in servizio nella scuola;

d)     infine si passa alla fase di nomina in ambito di singolo istituto (da parte del DS) ricorrendo alla GCI, dove vengono assegnati gli spezzoni ancora disponibili a supplenti non in servizio nella scuola.