Stop ai sindacati nella bozza che unifica i Pdl

 

Sindacati alla porta e spazio alle associazioni professionali; i
stituzione della vicedirigenza; carriera per gli insegnanti
e contratto di lavoro da stipulare direttamente tra scuole e professori

 

 di Luigi Illiano da Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2004

 

Inoltre, saranno gli stessi istituti a bandire i concorsi per le assunzioni: sono solo alcune delle novità più rilevanti contenute dalla nuova bozza sullo stato giuridico dei docenti, in discussione alla commissione Cultura della Camera. In pratica i progetti di legge presentati nel giugno 2003 dagli onorevoli Paolo Santulli di Forza Italia (n. 4091) e Angela Napoli di Alleanza nazionale (n. 4095) stanno per essere racchiusi in un solo testo. E la prossima settimana, in commissione, la maggioranza ha intenzione di tirare dritto e accelerare per «arrivare alla discussione in aula entro ottobre», secondo quanto afferma lo stesso Santulli. «E un provvedimento che ci soddisfa — spiega ancora Santulli — anche perché colma alcune delle lacune segnalate in commissione. Siamo determinati a procedere spediti fino all’ approvazione».

Sindacati. Dal documento arriva una spallata alle organizzazioni sindacali: «Alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria partecipa esclusivamente il personale non docente». Quindi, nessuno spazio per le sigle degli insegnanti. Inoltre, per «garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità, fissati dalla presente legge. A tal fine è istituita l’area della funzione docente come articolazione autonoma del comparto scuola».

Associazioni professionali. Le scuole favoriranno la presenza e le attività delle associazioni professionali che verranno consultate nel merito della didattica e della formazione. Le associazioni formeranno organismi tecnici rappresentativi, a livello nazionale e regionale.

Carriera. La professione docente viene articolata in tre livelli: iniziale, ordinario ed esperto, corrispondenti — rispettivamente — ai 7°, 8° e 9° livello degli inquadramenti previsti per il personale dello Stato. Al docente esperto competono responsabilità relative alla formazione iniziale e di aggiornamento, di coordinamento, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. La collocazione in livelli non instaura alcun tipo di rapporto gerarchico tra gli insegnanti. Il documento, inoltre, istituisce un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali.

Assunzione diretta. Coloro che avranno conseguito la laurea specialistica saranno assunti, per l’intera durata del tirocinio (previsto dalla legge di riforma), dalle singole scuole con contratto temporaneo di formazione lavoro. Il superamento del tirocinio costituirà titolo valido per l’accesso all’albo dei docenti, secondo quanto previsto dalla legge Moratti.

Concorsi indetti dalle scuole. L’ assunzione con contratto a tempo indeterminato, al livello di docente iniziale, avviene a seguito di concorsi per soli titoli (compreso quello attestante il superamento del periodo di tirocinio) indetti dalle singole scuole, con autorizzazione rilasciata dall’ ufficio scolastico regionale.

Vicedirigenza. Il testo istituisce la vicedirigenza, alla quale si accede attraverso concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale. Alla selezione sono ammessi soltanto i docenti laureati appartenenti all’8° e 9° livello. La retribuzione dei vicedingenti verrà definita dal contratto collettivo nazionale.

Ispettori. Gli ispettori tecnici saranno 1.500, dei quali 500 assegnati agli uffici del ministero. Alla funzione si accede mediante formazione e concorso e potranno parteciparvi soltanto insegnanti dell’8° e 9° livello.