SPECIALE RIFORMA MORATTI.

Ogni istituto potrà decidere

la propria organizzazione oraria.

Organici a rischio con la flessibilità

Personale confermato solo per il 2004-2005. Poi i tagli .

 di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi dell'11 settembre 2004

 

Autonomia di funzioni e flessibilità oraria. Sono queste le espressioni-chiave intorno a cui ruota la capacità delle scuole di far fronte ai problemi che scaturiranno dall’entrata a regime della riforma Moratti. La riduzione del numero delle ore di lezione e l’introduzione delle attività facoltative, infatti, porrà le istituzioni scolastiche di fronte a nuove difficoltà, che, se non adeguatamente risolte, determineranno l’insorgenza di esuberi strutturali di proporzioni notevoli. La mancata attivazione di un numero adeguato di percorsi formativi legati alle attività opzionali e facoltative, infatti, potrebbe determinare contrazioni all’interno dell’organico di diritto, con conseguente insorgenza di situazioni di soprannumerarietà. In buona sostanza, dunque, se per quest’anno il ministro ha fatto valere le vecchie regole sugli organici, con ogni probabilità ciò non avverrà per il prossimo anno. Di qui la necessità di organizzare adeguatamente l’offerta formativa opzionale e facoltativa, avvalendosi anche di adeguati strumenti di flessibilità. Ogni ordine di scuola, peraltro, andrà incontro a modelli organizzativi diversi sulla base di varie opzioni. Va detto subito, inoltre, che la riforma non si applica, per il momento, alla scuola secondaria di secondo grado. Ecco un quadro sintetico dei vari modelli, suddiviso per ordine di scuola.

 

Scuola dell’infanzia

Nella scuola dell’infanzia sarà possibile optare tra tre moduli organizzativi, rispettivamente, di 825, 1.400 e 1.700 ore annuali. Le varie opzioni potranno fare riferimento a un quadro settimanale simile a quello esposto di seguito:

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825 ore annuali: 25 ore settimanali per 35 settimane - lezioni solo di mattina;

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1.400 ore annuali: 40 ore settimanali per 35 settimane - lezioni mattina e pomeriggio;

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1.700 ore annuali: 48 o 49 ore settimanali per 35 settimane - lezioni mattina e pomeriggio.

 

Scuola primaria

Anche nella scuola primaria (ex elementare) i modelli organizzativi sono fondamentalmente tre. Con un monte ore obbligatorio di 891 ore, che può essere assunto senza aggiunte oppure può essere incrementato con ore facoltative e con le ore di assistenza alla mensa scolastica.

Ecco un prospetto di come possono essere organizzati i tre modelli:

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891 ore annuali: 27 ore settimanali per 33 settimane;

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891 ore annuali + 99 ore opzionali e facoltative per un totale di 990: 30 ore (2 7+3) settimanali per 33 settimane;

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891 ore obbligatorie + 99 ore opzionali e facoltative + 330 di mensa e dopo mensa pari a 1.320 annuali: 40 ore settimanali per 33 settimane.

 

Scuola secondaria di primo grado

La scuola secondaria di primo grado potrà fare riferimento a tre modelli che, in analogia con la scuola primaria, fanno riferimento a un nucleo centrale di 891 ore annuali al quale, però, possono aggiungersi più ore, per le attività facoltative e opzionali. Nel monte ore obbligatorio è compresa l’ora di religione.

Ecco lo schema con i possibili modelli organizzativi.

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891 ore annuali: per 33 settimane di 27 ore ciascuna;

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891 ore obbligatorie a cui vanno aggiunte fino a un massimo di 198 ore di attività opzionali e facoltative: per 33 settimane di 33 ore ciascuna ( 27+6);

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891 ore obbligatorie a cui si sommano 198 ore opzionali e facoltative e 231 di mensa e dopo mensa pari a 1.320 annuali: per 33 settimane di 37 ore ciascuna.

 

La flessibilità oraria

Fin qui i vari modelli organizzativi espressamente previsti dalla riforma Moratti. Ognuno di questi modelli, però, potrà essere attuato dalle scuole in ottemperanza a quanto stabilito dal collegio dei docenti. Fermo restando che all’interno di ogni modello bisognerà tenere conto del diverso peso delle discipline e del mutato carico orario di ognuna di esse.

Gli effetti più sensibili, peraltro, si avranno nella scuola secondaria di primo grado, dove vi sarà una riduzione generalizzata del monte ore delle singole discipline.

 

La normativa di riferimento

Per fare fronte alle nuove necessità le scuole potranno avvalersi di tutte le varie opzioni che consente la legge in materia di flessibilità. Opzioni che sono già presenti nel nostro ordinamento dal 26 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 236: il provvedimento che ha dato attuazione alla flessibilità organizzativa prevista dal regolamento dell’autonomia scolastica.

Il dispositivo, peraltro, suddivide il monte ore in una quota dell’85%, riservata alle discipline ordinamentali. E per il restante 15% affida alle scuole la possibilità di introdurre nuove discipline oppure compensazioni tra le varie materie.

Lo stesso provvedimento fa riferimento, inoltre, agli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal decreto del presidente della repubblica 275/99.

Tra le varie possibilità previste dalla flessibilità organizzative anche quella della riduzione delle ore di lezione: un espediente che è stato utilizzato finora anche per fare fronte alle necessità dell’utenza in termini di conciliabilità con gli orari dei mezzi di trasposto pubblico. Fermo restando, però, che l’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non potrà comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, nell’ambito del quale dovranno essere recuperate le residue frazioni di tempo.

 

Il monte ore in tre soluzioni

In buona sostanza la normativa in vigore fa riferimento a tre possibilità. La prima è costituita dalla facoltà di confermare l’attuale assetto senza apportare modifiche di sorta. Vale a dire: 18 ore di cattedra dedicate interamente alla disciplina o al ceppo di discipline afferenti la classe di concorso nella quale il docente presta servizio. La seconda possibilità è quella di effettuare compensazioni tra discipline. In pratica, tale operazione consiste nel cedere ore in alcuni periodi, salvo riottenerle in altri periodi. Una prassi, peraltro, largamente praticata, sebbene in modo informale, in tutte le scuole, per favorire lo svolgimento dei compiti in classe. Infine, la terza possibilità: utilizzare il 15% del monte ore della propria disciplina per introdurre lo studio di altre discipline, non necessariamente affini alla materia di insegnamento. Insomma una serie di opportunità che costituiscono il presupposto per dare attuazione alle novità introdotte dalla riforma.

 

Flessibilità e contratto

I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della prestazione, a seguito dell’applicazione della flessibilità, potranno essere compensati tramite il fondo d’istituto. La determinazione dei compensi e i criteri per accedere ai compensi potranno essere adeguatamente regolati al tavolo negoziale d’istituto, tramite appositi accordi tra dirigente scolastico e rappresentanza sindacale unitaria di scuola.