Condannata una studentessa universitaria abruzzese.

Cassazione, linea dura contro gli studenti

che "ritoccano" i voti.

La sentenza: il libretto è come un certificato

pertanto "correggere" le valutazioni fa scattare una condanna penale.

 

  dall'adnkronos del 9/9/2004

 

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Linea dura della Cassazione nei confronti degli studenti che 'ritoccano' i voti nel libretto scolastico. Il libretto, infatti, e' come un ''certificato", pertanto 'correggere' le valutazioni fa scattare una condanna penale. Lo sancisce la Corte di Cassazione che ha condannato una studentessa universitaria abruzzese, Giulia D., per il reato di ''falsità materiale commessa da privato" (l'art. 482 c.p. prevede anche la reclusione sino ad un anno), per avere ''alterato, mediante modifiche, il libretto di iscrizione" al corso di Scienze Politiche dell'università "D'Annunzio" di Chieti.

La studentessa aveva ''alterato i voti conseguiti in alcuni esami" e si era attribuita il superamento con profitto di sette esami mai sostenuti. Assolta dal Tribunale di Teramo per il quale il libretto scolastico non e' altro che un 'pro memoria" dello studente, Giulia D. e' stata invece condannata dalla Cassazione che ha equiparato il libretto ad un vero e proprio ''certificato in quanto atto che, pur essendo destinato alla prova, ha natura di documento secondario o derivato perché contiene dichiarazioni di scienza, cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali".

Non l'aveva pensata allo stesso modo il Tribunale di Teramo che, nel giugno 2002, aveva assolto la studentessa sulla base del fatto che ''anche quando depositato a corredo della domanda per sostenere l'esame di laurea, il documento è oggetto di verifica mediante controlli degli esami attraverso i relativi verbali". Giudizio non condiviso dalla Corte d'appello di L'Aquila che, nel settembre 2003, condannava Giulia D. a sei mesi e quindici giorni di reclusione (pena sospesa).

La studentessa, forte della sentenza assolutoria di primo grado, ha protestato in Cassazione ma la Quinta sezione penale ha respinto il ricorso.