Le scuole devono rispettare le 27 ore scelte dalle famiglie
da TuttoscuolaFOCUS del 17/9/2004
Il decreto legislativo 59/2004 nelle scuole riformate ha previsto due tipi di orario settimanale delle lezioni: 27 ore obbligatorie per tutti e 6 ore (tre nella primaria) facoltative. Se i genitori che optano per l’opzione zero (cioè nessuna attività aggiuntiva all’orario obbligatorio) sono pochi, la scuola deve comunque tener conto dell’opzione o vale in questi casi la maggioranza? In un istituto di Roma, dove solamente sei genitori in una prima classe al momento dell’iscrizione hanno chiesto di avvalersi del solo orario obbligatorio, la richiesta è stata respinta, perché l’organizzazione della scuola, per la quale aveva optato la maggioranza dei genitori, era su un orario settimanale lungo. Per l’esigua minoranza di genitori vi erano due possibilità: adeguarsi all’orario lungo oppure cambiare scuola. I genitori non hanno accettato nessuna delle due ipotesi e hanno fatto ricorso a tutti i livelli possibili, arrivando fino al Consiglio di Stato che ha accolto la loro richieste, in quanto la scelta delle sole 27 ore settimanali è un diritto soggettivo riconosciuto dalla norma alla famiglia che non può essere condizionato da esigenze organizzative del servizio. La scuola dovrà quindi accogliere gli alunni a orario "normale", organizzando diversamente le attività didattiche per consentire anche a loro la piena fruizione del diritto allo studio. In passato, i genitori che si trovavano in minoranza dovevano adattarsi o cambiare scuola. Ora non più, perché la riforma ha capovolto il rapporto offerta-domanda. Prevale infatti ora la domanda sull’offerta.
La sentenza era, in un certo senso, prevedibile, ma determina comunque effetti di rilievo sia sugli organici futuri sia sull’organizzazione didattica. Circa il primo aspetto, va notato che il parere del Consiglio di Stato concorre a consolidare l’orientamento di talune istituzioni scolastiche paritarie di ridurre l’orario contrattuale di lavoro dei docenti prima ancora di conoscere le opzioni delle famiglie. Le indicazioni che il ministero dovrebbe emanare in conseguenza delle valutazioni del Consiglio di Stato potrebbero avere conseguenze molto serie sulla futura consistenza degli organici del personale docente, che come è noto pur in assenza di una puntuale previsione legislativa sono stati "congelati" per il corrente anno scolastico. Riguardo invece agli aspetti organizzativi, nel caso non si possano costituire classi omogenee per orario, la convivenza nella stessa classe di alunni con orari diversi comporta un’articolazione oraria delle attività che sia rispettosa dei diritti di tutti. La conseguenza, in simili casi, è che le ore opzionali finiscano per essere portate in fascia pomeridiana. |