Del fiduciario del dirigente

di Grazia Perrone da Fuoriregistro del 23/9/2004

 

Avevo già rivolto - in rete qualche anno fa - il medesimo quesito. Ora la riproposizione - su Italia Oggi del 21 settembre 2004 - dello stessa domanda e l'esauriente risposta fornita dall'esperto mi spinge a riparlarne. Anche perché la materia è controversa e ... riguarda la situazione di fatto della mia scuola. Situazione di fatto che il quesito posto tanto tempo fa non ha risolto. Anzi ... il dirigente pur informato della risposta fornitami dalla Treccani scuola si ... "è fatto due risate".

Ma procediamo con ordine. E partiamo dal quesito.

Paolo Chiaroni di Firenze in una nota pubblicata su Italia Oggi già citata scrive: "Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) nel quale lavoro anche quest'anno intende avvalersi della collaborazione di due docenti nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali e altro (vigilanza, coordinamento) e di un terzo docente nominato come fiduciario nella scuola dell'infanzia. I tre docenti saranno retribuiti con compensi a carico del fondo d'istituto e ciò non sembrerebbe possibile alla luce degli articoli 31 e 86 del contratto scuola vigente.

C'è altra normativa che lo consente? E' legittimo l'operato del dirigente?"
(...)"

Risposta

La figura del fiduciario di plesso non esiste più. Tale mansione, allo stato attuale, è riconducibile a quella del docente collaboratore del dirigente scolastico. Ne consegue che la relativa retribuzione debba essere individuata nella specifica precisione di cui all'art. 86, comma2, lettera e), del contratto di lavoro.
La norma in parola, peraltro, non consente di individuare più di due soggetti retribuibili quali docenti collaboratori del dirigente.
E' ragionevole ritenere che il dirigente scolastico non abbia titolo a individuare più di due docenti da destinare a mansione di collaborazione, essendo assolutamente vietata la possibilità di gravare l'onerosità della prestazione in assenza di apposita previsione retributiva (art. 2077 del codice civile: inderogabilità in pejus del contratto individuale di lavoro): In altre parole, il dirigente non può individuare
[1] più collaboratori di quanto sai possibile retribuire. Ciò a prescindere dalla eventuale disponibilità di altri soggetti a collaborare gratuitamente.

Questa è la tesi sostenuta dall'esperto.

Da parte mia nel chiedere formalmente ai dirigenti sindacali (di tutte le "parrocchie") di esprimersi in merito attivando - se necessario - tutte le procedure per addivenire sollecitamente ad una univoca ed "autentica" interpretazione contrattuale (ai sensi dell'art. 2 del CCNL 24 luglio 2003) mi batterò (in Collegio e in sede di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica) affinché, quest'anno, nella definizione dei compensi da attribuire ai collaboratori del "datore di lavoro" la RSU/fiduciaria abbia, perlomeno, il buon senso (ed il pudore!) di astenersi dal partecipare alla trattativa.


[1] E retribuire con il fondo di istituto ... aggiungerei