Del fiduciario del dirigente
di Grazia Perrone da Fuoriregistro del
23/9/2004
Avevo già rivolto -
in rete qualche
anno fa - il medesimo quesito. Ora la riproposizione - su Italia Oggi
del 21 settembre 2004 - dello stessa domanda e l'esauriente risposta
fornita dall'esperto mi spinge a riparlarne. Anche perché la materia è
controversa e ... riguarda la situazione di fatto della mia
scuola. Situazione di fatto che il quesito posto tanto tempo fa non ha
risolto. Anzi ... il dirigente pur informato della risposta fornitami
dalla Treccani scuola si ... "è fatto due risate".
Ma procediamo con ordine. E partiamo dal quesito.
Paolo Chiaroni di Firenze in una nota pubblicata su Italia Oggi già
citata scrive: "Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo
(scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) nel quale
lavoro anche quest'anno intende avvalersi della collaborazione di due
docenti nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali e altro (vigilanza, coordinamento) e di un terzo
docente nominato come fiduciario nella scuola dell'infanzia. I
tre docenti saranno retribuiti con compensi a carico del fondo
d'istituto e ciò non sembrerebbe possibile alla luce degli articoli 31
e 86 del contratto scuola vigente.
C'è altra normativa che lo consente? E' legittimo l'operato del
dirigente?" (...)"
Risposta
La figura del fiduciario di plesso non esiste più. Tale
mansione, allo stato attuale, è riconducibile a quella del docente
collaboratore del dirigente scolastico. Ne consegue che la relativa
retribuzione debba essere individuata nella specifica precisione di
cui all'art. 86, comma2, lettera e), del contratto di lavoro.
La norma in parola, peraltro, non consente di individuare più di
due soggetti retribuibili quali docenti collaboratori del dirigente.
E' ragionevole ritenere che il dirigente scolastico non abbia titolo a
individuare più di due docenti da destinare a mansione di
collaborazione, essendo assolutamente vietata la possibilità di
gravare l'onerosità della prestazione in assenza di apposita
previsione retributiva (art. 2077 del codice civile: inderogabilità in
pejus del contratto individuale di lavoro): In altre parole, il
dirigente non può individuare [1]
più collaboratori di quanto sai possibile retribuire.
Ciò a prescindere dalla eventuale disponibilità di altri soggetti a
collaborare gratuitamente.
Questa è la tesi sostenuta dall'esperto.
Da parte mia nel chiedere formalmente ai dirigenti sindacali (di tutte
le "parrocchie") di esprimersi in merito attivando - se
necessario - tutte le procedure per addivenire sollecitamente ad una
univoca ed "autentica" interpretazione contrattuale (ai sensi
dell'art. 2 del CCNL 24 luglio 2003) mi batterò (in Collegio e in sede
di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione
scolastica) affinché, quest'anno, nella definizione dei compensi da
attribuire ai collaboratori del "datore di lavoro" la RSU/fiduciaria
abbia, perlomeno, il buon senso (ed il pudore!) di astenersi
dal partecipare alla trattativa.
[1] E retribuire con il fondo di istituto
... aggiungerei