Graduatorie Permanenti definitive

chiarimenti sulla valutazione delle domande

 

dal CSA di Venezia, 1/9/2004

 

Il Centro Servizi Amministrativi di Venezia, è fermamente deciso a mantenere una stretta collaborazione con i docenti che hanno opportunamente presentato domanda per l’inserimento in “graduatoria permanente” e che, in occasione della pubblicazione delle “graduatorie definitive” potrebbero considerare l’eventualità di avanzare ricorso per “errata valutazione”, non ignorando, e tentando di evitare il danno che l’instaurazione di un “contenzioso” arrecherebbe ad entrambe le parti.

A tale proposito invita tutti i docenti a controllare il proprio punteggio utilizzando le allegate “TABELLE DI VALUTAZIONE” (ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3 - D.D.G. 21/4/04, e Tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione del Decreto Legge n. 97/2004, ALLEGATO A, che sostituisce la precedente tabella ALLEGATO 2 di cui al D.D.G- 21 aprile 2004 – a secondo del caso) e contemporaneamente fornisce le seguenti “precisazioni” che, senza dubbio, aiuteranno i candidati nella verifica del calcolo della propria posizione:

  • L’articolo 8 nonies del D.L. 136/04 stabilisce la non retroattività della valutazione dei servizi sotto descritti, introdotta dalla tabella annessa alla legge 143/04

- servizi non specifici

- servizi prestati in scuole di montagna

- servizi prestati nelle piccole isole e nelle scuole carcerarie

considerando, quindi, solo il servizio prestato a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004.

 

Per i “servizi non specifici” la legge 186/04 chiarisce che la valutazione al 50 % spetta solo nell’ambito di due distinti settori:

- scuola dell’infanzia, scuola primaria ed educatori

- scuola secondaria di I e di II grado

Per i servizi prestati in scuole di montagna, il raddoppio spetta soltanto se il servizio è stato prestato in una scuola situata in un Comune di montagna e ubicata al di sopra dei 600 metri di altitudine.