Questo benedetto coordinatore
di Mirella Albano, da Fuoriregistro del
16/9/2004
Al quesito: "Ci
si può rifiutare di essere nominati coordinatore di una classe?"
rispondo decisamente: "Non solo si può,
ma si DEVE."
Vi racconto quanto accaduto lo scorso anno a me
e ad un mio collega: io rifiutavo perché in part time, il collega
perché , secondo le disposizioni, il coordinatore dovrebbe presidere
gli scrutini.
Ecco i passaggi della storia.
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Partiamo dal presupposto che coordinatore viene
nominato CON DELEGA.
La delega va accettata ed è quindi l'espressione di una volontà. In
parole semplici, se io voglio delegare un altro ad acquistare un
appartamento per mio conto, l'altro deve avere la volontà di compiere
atti per mio conto. Ergo, se non accetto la delega - che è atto
volontario ed espressione di una volontà, quindi elemento essenziale
di un rapporto giuridico - non è possibile compiere nessun atto.
Qualsiasi atto compiuto in presenza di un vizio della volontà è
NULLO.
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In sede di ricorso , il collega ha sostenuto,
con il supporto del figlio avvocato, che la funzione di coordinatore,
così com'è concepita, prevede che si presiedano gli scrutini. Ora ,
con le nuove leggi sulla dirigenza, gli scrutini può presiderli solo
il Dirigente Scolastico.
La funzione dirigenziale non può essere delegata a dipendenti con
funzioni "inferiori" , come quelle del docente. Quindi, se si accetta
la delega a coordinatore, poi si potrebbe rivendicare l'assunzione in
posizioni e funzioni dirigenziali.
Il TAR del Lazio ha dato ragione al collega ed emesso una sentenza con
cui dichiara illegittimo
obbligare un docente ad assumere la funzione di coordinatore di
classe. Non solo, poiché gli atti degli scrutini (promozioni, debiti,
bocciature) sono a tutti gli effetti atti amministrativi veri e
propri, se gli scrutini sono stati presieduti da un coordinatore di
classe, tutti gli atti sono NULLI per vizio di competenza e di
volontà. Dal che si arguisce che qualsiasi genitore infuriato e
giuridicamente competente, potrebbe farsi saltare la mosca al naso ,
invocare la nullità degli atti e . . . citarci per danni.
In questo caso dovremmo essere noi docenti a pagarci l'avvocato e le
spese poiché, non avendo fatto atto di rimostranza ( come ha fatto il
collega e come ho fatto io) avremmo compiuto un atto illecito a tutti
gli effetti in quanto abbiamo accolto una delega senza averne la
capacità e svolto funzioni a noi non proprie. Per questo motivo ho
indotto il Dirigente a farmi un ordine di servizio. Io non ho
accettato , ho ubbidito. I dammi li pagherà lui e pure le spese.
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La morale si traduce in due inviti:
- procedere sempre con cautela e con il supporto
legale;
- fare attenzione alle ritorsioni , anche dei colleghi, incompetenti
ma adulatori;
- fare attenzione al mobbing: ci vanno a nozze!
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