L'ALTRA FACCIA DEL GOVERNO SUL TUTOR:

ATTO D'INDIRIZZO DELL'A.R.A.N.

dal SAM-Gilda del 2/9/2004

 

ATTO DI INDIRIZZO ALL’ARAN

PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA

DALL’ART. 43 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA

SOTTOSCRITTO IL 24 LUGLIO 2003.

 

1. Procedura.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della funzione pubblica, di intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all’art.41, comma 2. del d.lgs n. 165 del 2001, impartisce i seguenti indirizzi all’ARAN per l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 43 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Scuola, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio 2002-2003, sottoscritto il 24 luglio 2003.

2.       Premessa.

L’art. 43 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ha previsto che la disciplina relativa al personale scolastico, docente e ATA, sia suscettibile di revisione in via pattizia qualora ciò si renda necessario in relazione all’entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n, 53 e delle connesse disposizioni attuative.

L’emanazione del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n, 59, recante la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell‘istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” ha concretizzato i presupposti indicati dalla predetta disposizione contrattuale, determinando l’esigenza di avviare la trattativa per la definizione della prevista sessione negoziale. 

Pertanto, attraverso l’atto in oggetto si definiscono gli indirizzi all’ARAN per l’integrazione e la modificazione del vigente assetto contrattuale. 

3. Definizione di nuove professionalità e modalità organizzative per la scuola dell’infanzia.

L’art. 2, lettera f), della Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull‘istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, nel riconoscere alle famiglie la facoltà di iscrivere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età. entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, prevede che tale anticipazione, oltre ad avvenire secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, sia anche conciata all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative. 

IL legislatore, in sede di attuazione della citata delega, ‘avvenuta con il citato D.Lgs 19 febbraio 2004, n, 59, ha voluto ribadire all’art. 12, comma 1, queste ultime esigenze e ha disposto che sia l’anticipazione valevole per l’anno scolastico 2003/2004 (che consentiva l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ai bambini e alle bambine che compivano i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004), sia quella ordinaria ai sensi dell’art. 2, non solo conservino il carattere di gradualità e di sperimentazione, ma siano volte «anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative». 

Il problema si pone, in particolare, per il personale ATA e riguarda il profilo di collaboratore scolastico. 

Come già evidenziato nelle indicazioni e istruzioni applicative del predetto decreto legislativo, emanate con C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, la previsione contenuta nel richiamato art. 12, è suscettibile di determinare l’esigenza di istituire ulteriori profili professionali del personale scolastico sopra indicato e, comunque, è destinata ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già regolate dal contratto, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, con conseguente riflesso ‘anche sugli aspetti retributivi delle relative prestazioni. 

Gli interventi modificativi, in astratto possibili, si possono ricondurre, in linea di massima, alle seguenti tre modalità: 

a)      costituzione di un nuovo profilo professionale - da effettuare, atteso che il citato d.lgs n. 59 del 2004 non reca oneri, esclusivamente nell’ambito delle risorse contrattuali disponibili - che si aggiungerebbe ai due (collaboratore scolastico dei servizi e collaboratore scolastico) già previsti dalla Tabella B, annessa al vigente CCNL;

b)      arricchimento delle mansioni, connesse ai profili esistenti con corrispondente congruo riconoscimento economico;

c)      riconduzione delle richieste nuove professionalità al regime degli incarichi specifici regolati dall’art. 47 del CCNL in questione, inserendo nella norma una esplicita previsione che definisca anche le modalità retributive. 

La scelta dell’una o dell’altra soluzione, o di tutte, anche in modo articolato, dove, comunque, essere valutata con ponderazione, misurandone la concreta fattibilità con riferimento, prioritariamente, agli equilibri raggiunti negli, attuali assetti contrattuali e alle risorse disponibili. 

 

4. Definizione dei criteri per l’individuazione dei docenti preposti alle funzioni tutoriali. 

Gli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 hanno introdotto la figura del docente tutor, rispettivamente, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. 

Le norme citate correlano la funzione tutoriale all’esigenza di personalizzazione dei piani di studio, ponendola in rapporto strumentale con il perseguimento delle finalità educative assegnate dagli articoli 5 e 9, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. 

Il docente incaricato della predetta funzione, oltre ad essere in possesso di specifica formazione, deve svolgere, in costante rapporto con le famiglie e il territorio, e avvalendosi del contributo degli altri insegnanti, compiti di orientamento in ordine alla .scelta delle attività e degli insegnamenti rientranti nell’offerta opzionale/facoltativa organizzata dalle scuole ai sensi dei commi 2 degli articoli 7 e 10, già citati, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo. 

Nei rispettivi commi 5, gli articoli 7 e 10, da ultimo citati, enunciano, infine, la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, impedendo esplicitamente che l’incarico di tutor possa estrinsecarsi in un rapporto di sovraordinazione sugli altri insegnanti, come peraltro già sottolineato nella citata C.M. n. 29 del 2004

Nella scuola primaria, il docente al quale sono affidate le funzioni di cui sopra, assicura, nei primi tre anni, un’attività di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali. 

Le indicazioni e le istruzioni applicative emanate con la Circolare sopra più volte richiamata, precisano, inoltre, che l’attività tutoriale «non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale», concretandosi invece in una funzione che rientra «nel profilo professionale del docente», arricchendone le competenze e gli aspetti interrelazionali. 

Si tratta, più specificamente, di un insieme di funzioni, affidate in ogni classe ad un docente che comunque continua a svolgere, a determinate condizioni, il suo principale compito di insegnante. 

Le medesime funzioni, inoltre, non si esplicano separatamente dal contesto degli interventi e delle responsabilità degli altri docenti. Continuano, infatti, ad essere rimesse alla collegialità, all’apporto e alle considerazioni d’insieme di tutto il corpo insegnante le principali attività connesse alla didattica quali la valutazione degli alunni, la predisposizione della documentazione narrativa del processo formativo di ciascuno di essi (portfolio), le relazioni con le famiglie e gli interventi di orientamento. 

La funzione tutoriale, in definitiva, corresponsabilizza in diverso modo tutti, ma chiede ad un docente in particolare di garantirne l’attuazione in modo razionale e unitario. 

La consapevolezza che le concrete modalità di svolgimento della nuova funzione possano determinare la necessità di rivedere le attuali disposizioni contrattuali sugli orari, sull’organizzazione del lavoro e sul regime delle prestazioni, rende urgente l’avvio di un apposito confronto con le controparti sindacali per adeguare il vigente assetto normativo alle ricadute della riforma scolastica, secondo l’espressa previsione contenuta nel già citato art. 43 del CCNL 2002/2005. 

Le risorse finanziarie disponibili per l’attivazione della funzione in esame, ai sensi dell’art. 43 del CCNL, sono fissate dall’emendamento al disegno di legge di assestamento del bilancio 2004, che individua specificamente le risorse da destinare alla funzione di tutoraggio. 

Esse consistono in € 21.270.000, stanziati sul capitolo di bilancio di nuova costituzione “Spese per compensare la funzione tutoriale dei docenti”, sotto il centro di responsabilità amministrativa “Servizio affari economico finanziari”, determinato tramite compensazione, quanto ad € 18.898.000 dal capitolo 1225, concernente “Iniziative per l’orientamento, la prevenzione delle dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione”, e quanto ad € 2.372.000 dal capitolo 1442, denominato “Spese per l’istruzione post-secondaria e degli adulti”. 

Per l’anno 2005 il complessivo fabbisogno di € 63.810.000 sarà imputato all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 92, legge finanziaria 2004. 

Le predette risorse per la funzione di tutoraggio verranno utilizzate successivamente all’approvazione della legge di assestamento del bilancio 2004. 

La fase negoziale e l’impiego delle risorse dovrà concludersi in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, trattandosi di risorse da assegnare, con vincolo di destinazione al fondo di istituto delle istituzioni scolastiche ed educative.

 

Il Ministro   Luigi Mazzella