Tutor:

s’allontana l’accordo, si avvicina lo sciopero

 da Tuttoscuola di mercoledì 27 ottobre 2004

 

Dopo l’ennesima fumata nera nella trattativa sindacale del 20 ottobre per l’attuazione dell’art. 43, l’Aran ha chiesto tempo per verificare presso il Miur le condizioni per sciogliere alcuni nodi del confronto e non ha quindi fissato nessuna data per la ripresa dei contatti con le organizzazioni sindacali.

Dalle dichiarazioni dei sindacati si ha la netta impressione che le ipotesi di accordo, che sembravano ormai imminenti, si allontanino sempre più con due conseguenze pesanti.

Innanzitutto il mancato accordo sul tutor lascia al palo quelle (numerose) scuole che, in attesa di una soluzione, non hanno attivato in alcun modo la funzione tutoriale e anche altri aspetti importanti della riforma. In secondo luogo anche il mancato accordo sulle misure di sostegno agli anticipi nella scuola dell’infanzia crea effetti negativi sul servizio, perché lascia sempre in attesa migliaia di bambini che, pur nella disponibilità dei posti nelle scuole dell’infanzia, non possono essere ammessi fino alla sottoscrizione dell’accordo.

Ma c’è di più: il ministero ha disponibili per la scuola dell’infanzia 400 posti "congelati" per nuove sezioni, aperte sia agli anticipatari sia a bambini in lista di attesa.

Il Miur, a questo punto, potrebbe anche decidere di assegnare quei posti senza attendere gli accordi: una scelta che, da una parte, verrebbe accolta favorevolmente da migliaia di famiglie ma che rappresenterebbe un vulnus nelle già difficili relazioni sindacali.

Intanto si avvicina la data dello sciopero generale del 15 novembre, dopo gli scioperi territoriali brevi di questa ultima decade di ottobre.

 

e se il contratto disapplica la legge?

Dal confronto sindacale intorno al tavolo della trattativa per l’attuazione dell’art. 43 del CCNL della scuola (tutor e misure di sostegno agli anticipi nell’infanzia) sta emergendo una questione di fondo che potrebbe dare un volto nuovo all’attuazione della riforma e anche al disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti attualmente in discussione alla Camera.

I contratti possono impedire l’applicazione di norme di legge che riguardano aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti?

Una risposta affermativa in tal senso è già stata data in passato, quando, per effetto della privatizzazione dei contratti di lavoro nel settore pubblico, i contratti nazionali, in base a una precisa disposizione di legge (art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001), potevano disapplicare norme di legge che in precedenza avevano regolamentato materie di contrattazione.

Tale possibilità si è conclusa con il contratto 98-2001, ma per il futuro?

Il medesimo decreto legislativo 165/2001 prevede però che "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (comma 2, art. 2)".

Una norma, questa, ancora non applicata. Ma ora, a margine della contrastata trattativa sul tutor, la questione di una sua possibile applicazione emerge in pieno con possibilità di correggere il decreto legislativo 59/2004 per contratto, anziché secondo la procedura delegata prevista.

Anche (e di più) il disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti potrebbe allora essere disapplicato per contratto, a meno che "la legge disponga espressamente in senso contrario". O no?

 

quale possibile via d’uscita?

La situazione di stallo che si registra nella trattativa sul tutor è determinata da posizioni apparentemente inconciliabili: accordo di natura transitoria fino al 31 agosto 2005 sul presupposto della sperimentalità della riforma, o accordo correlato al principio secondo il quale ogni contratto produce effetti fino a quando non subentra un nuovo contratto.

Ciascuna delle due posizioni ha puntuali ricadute. La trattativa a termine significa che scaduto l’anno di riferimento la riforma entra in vigore. Nell’altra ipotesi, il processo attuativo incontrerebbe il limite dell’accordo la cui mancanza impedirebbe l’entrata in vigore della legge.

Situazione davvero paradossale di una legge disapplicata prima ancora di entrare in vigore. Quale possibile via d’uscita? Forse l’impegno formale delle parti di rinegoziare le questioni in discussione alla luce da un lato degli esiti della funzione tutoriale svolta con modalità sperimentali e flessibili, secondo criteri generali definiti dal collegio dei docenti, e dall’altro degli impegni finanziari connessi al finanziamento dei nuovi istituti, potrebbe costituire una base per un compromesso capace di restituire un minimo di certezza e di serenità a chi quotidianamente è impegnato nella prestazione dell’insegnamento.