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stato giuridico e diritti dei docenti

 dall'Aniat.org del 14/10/2004

 

Inviamo il Testo Unificato del nuovo stato giuridico e diritti dei docenti in discussione in Parlamento e il testo integrale della legge finanziaria 2005, richiamando l'attenzione rispettivamente sugli articoli 3 e 4 (Stato giuridico) e sull' art. 16 (Legge finanziaria).

Dal Testo Unificato del nuovo stato giuridico

Art. 3.

(Articolazioni della professione docente).

  1. È istituita l'articolazione della professione docente nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, così come disposto dall'articolo 9, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo comporta l'attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque anni nel livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello iniziale è programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun di tali livelli professionali.

  2. Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini dell'accesso all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge. Per l'intera durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione e lavoro. Il superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso all'albo.

  3. È disposta la valutazione periodica dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:

a) efficacia dell'azione didattica e formativa;

b)impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;

c)contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

d) titoli professionali acquisiti in servizio.

  1. La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b) del comma 3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente.

  2. La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un funzionario del competente ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo, di cui all'articolo 4.

  3. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal competente ufficio scolastico regionale e dal competente assessorato dell'amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'istituzione scolastica o formativa costituisce un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all'istituzione stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provvede, secondo la normativa vigente, alla nomina dei vincitori del concorso. L'attività della commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Avverso le decisioni della commissione giudicatrice è ammesso ricorso al giudice del lavoro. I concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

  4. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione regionale. Ai fini della selezione di cui al presente comma, il direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:

a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità;

b) di apposita valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa;

c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

  1. Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nelle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa dispone, secondo la normativa vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori della selezione.

  2. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione regionale, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali acquisiti dall'aspirante anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali i direttori generali degli uffici scolastici regionali istituiscono apposite commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado di istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.

  3. Con proprio regolamento da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità di composizione della commissioni di cui ai commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle loro funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate.

  4. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa, disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo di istituto.

 

Art. 4.

(Istituzione della vicedirigenza).

  1. È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.

  2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine di scuola per cui intendono concorrere.

  3. Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice del concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti scolastici.

  4. All'esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.

  5. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.

  6. Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente. La retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma contrattazione di cui all'articolo 9, comma 3.

Dalla Legge finanziaria

Art. 16: Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

  1. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

  2. Per l’anno scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005 .

  3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera.

  4. A partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale ai fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e “on-line” scaricabile da Internet.

  5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.

  6. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d’autore e la copertura dei costi di produzione.

  7. A decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006, i dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione, presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.

  8. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

  9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.