Trattativa sul tutor: proseguono gli incontri

Poche novità nell'incontro del 14 ottobre, anche se la Cisl ammette che la parte pubblica incomincia ad avere qualche "apertura". Mancano ancora le condizioni per una chiusura della trattativa. Cgil-Flc chiede che venga abrogata la norma richiamata nella legge 53, ma risalente al 1997, che consente alle scuole di stipulare contratti d'opera

 di Reginaldo Palermo da La Tecnica della Scuola del 16/10/2004

 

Continua presso la sede dell'Aran la trattativa sulla funzione tutoriale e sulle altre materie previste dall'art. 43 del Contratto nazionale di lavoro.

L'ultimo incontro, svoltosi il 14 ottobre, non ha segnato particolari novità anche se le stesse organizzazioni sindacali ammettono di aver registrato qualche "apertura".

Nonostante tutto i presupposti per una conclusione della trattativa non ci sono ancora e non basterà certamente l'ulteriore incontro già programmato per il prossimo 20 ottobre.

I nodi più difficile da sciogliere sono due: il problema degli anticipi nella scuola dell'infanzia e la questione della funzione tutoriale.

Sul primo punto le posizioni continuano ad essere distanti anche si sta concretizzando l'ipotesi di istituire una commissione paritetica che definisca i profili professionali necessari per garantire la frequenza dei bambini con meno di tre anni di età.

Per il resto nessun passo in avanti è stato compiuto.

Cislscuola rivendica "l'esplicita disapplicazione di tutte le norme legislative che invadono le prerogative contrattuali", mentre Cgil-Flc ribadisce che l'art. 43 del Contratto nazionale consente "per le materie che attengono il rapporto di lavoro di regolarle autonomamente e non di applicare pedissequamente qualsiasi previsione di legge".

La questione a dire il vero appare un po' più complessa e articolata; il decreto 165 (Testo unico sui dipendenti dello Stato) prevede infatti che "eventuali disposizioni di legge che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi". Ma il fatto è che non pare che la definizione della funzione docente possa essere considerata questione inerente il rapporto di lavoro; diverso è il caso della mobilità, per la quale la legge n. 53 prevede una cadenza triennale e non più annuale (e naturalmente i sindacati chiedono che le domande di trasferimento possano essere presentate ogni anno).

Nel corso dell'incontro Cgil-Flc ha poi aperto una questione che finora era rimasta nell'ombra: il decreto 59 prevede che per la realizzazione delle attività opzionali le scuole possano stipulare "contratti d'opera", ma il sindacato di Enrico Panini contesta questa ipotesi in quanto in tal modo si introdurrebbe "una tipologia di rapporto di lavoro attualmente non presente nella scuola". Va ricordato, peraltro, che i contratti d'opera furono introdotti nelle scuole grazie alla legge finanziaria 449 approvata nel 1997 dal Centro-sinistra.

Meno pesante il giudizio complessivo di UilScuola che sottolinea come le aperture dell'Aran sono il risultato della mobilitazione della categoria promossa dalle organizzazioni sindacali.