L'autonomia è infrazione disciplinare
(parola della Moratti)
di Corrado Mauceri da La scuola siamo noi del
3/10/2004
Nei giorni scorsi la stampa ha dato notizia di
una nota riservata del Ministero del 30.06 con cui si attribuisce ai
direttori generali degli uffici scolastici regionali il compito di
vigilare per l'integrale applicazione dei provvedimenti attuativi
della Legge Moratti e, se del caso, di adottare "interventi adeguati
anche di carattere disciplinare".
A parte il tono minaccioso ed intimidatorio questa nota ripropone
ancora una volta il rapporto tra autonomia e ruolo del
Ministero,tenuto conto peraltro della "costituzionalizzazione"
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Al di là di tutte le discussioni che si possono fare è fuor di dubbio
che tale "costituzionalizzazione" rappresenta un limite non solo per
le competenze legislative delle Regioni, ma anche per la competenza
legislativa statale; Stato e Regione nell'esercizio del loro potere
legislativo devono rispettare l'ambito riservato all'autonomia
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.
E' vero che l'autonomia deve svolgersi nell'ambito delle "norme
generali"dello Stato, ma queste norme generali devono definire gli
ordinamenti, gli obiettivi del processo formativo ai diversi livelli,
non possono stabilire come si deve organizzare l'attività didattica
per realizzare tali obiettivi, non possono stabilire come devono
deliberare gli organi i collegiali della scuola, e quindi non possono
tra l'altro stabilire che nell'ambito della funzione docente si debba
individuare un docente con funzioni tutoriali; una tale scelta attiene
all'esecizio dell'autonomia le cui modalità spettano solo ed
esclusivamente ai collegi docenti.
Una legge dello Stato (ma anche delle Regioni) che intervenga in
merito all'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativi, si
deve pertanto ritenere illegittima per violazione dell'art. 117 delle
Costituzione.
Il Ministero nella citata nota ricorda che la legge Moratti "è legge
dello Stato e deve essere osservata" è il caso , però, di ricordare al
Ministro che la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e
deve essere osservata da tutti ed in primo luogo dal Ministero.
Ciò premesso, è evidente che quando nella scuola gli organi collegiali
nell'esercizio della loro autonomia, ritengono di non designare il
tutor, non disapplicano le leggi dello Stato, ma interpretano ed
applicano in modo coerente con i principi costituzionali una legge
che, se applicata nel senso prospettato dal Ministro, sarebbe
incostituzionale.
Premesso, difatti, che ogni istituzione scolastica deve organizzare la
propria attività didattica nel modo che ritiene più opportuno e più
efficace e che, peraltro, nessun docente può essere espropriato delle
prerogative connesse con la funzione docente, le disposizioni
contenute nel Dl:vo n. 59/04 per quanto concerne il tutor possono
avere soltanto un valore indicativo, ma non efficacia vincolante.
Legittimamente, quindi, gli organi collegiali, a fronte di
disposizioni che potrebbero essere lesive dell'autonomia scolastica e
della funzione docente, possono deliberare senza alcun vincolo nel
modo ritenuto più opportuno,
Il Ministero minaccia sanzione disciplinari; è un'infrazione
disciplinare adoperarsi per ricondurre nell'ambito dei principi
costituzionali disposizioni nel metodo e nel merito di dubbia
legittimità costituzionale? L'autonomia scolastica è diventata
un'infrazione disciplinare?