Carriera per concorso, fuori le sigle

Accesso alla professione docente con contratti di formazione

 di Alessandra Ricciardi da ItaliaOggi del 12/10/2004

 

Per fare il vicepreside o svolgere una funzione strumentale bisognerà superare un concorso. Sono queste alcune delle novità più importanti contenute nel disegno di legge sullo stato giuridico dei diritti degli insegnanti (C 4091, disponibile sul sito: www.camera.it) attualmente al vaglio della VII commissione della camera dei deputati. Il dispositivo, che ha, come primi firmatari, Paolo Santulli (Forza Italia) e Angela Napoli (Alleanza nazionale) ridisegna completamente gli obblighi dei docenti. E cancella con un colpo di spugna il quadro delle relazioni sindacali, che è stato introdotto con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei docenti della scuola statale, dal 1993 in poi. È previsto, inoltre, un percorso di carriera per i docenti, che verrebbero assunti con un contratto di formazione lavoro, nella fase del tirocinio.

L'accesso al ruolo di docente iniziale avverrebbe, invece, dopo l'iscrizione all'albo e il superamento di un concorso.

Il secondo scatto di carriera sarebbe attribuito dopo un ulteriore concorso per titoli per ottenere la qualifica di docente ordinario e, infine, sempre dopo un concorso interno, si potrebbe accedere alla qualifica di docente esperto.

L'ammissione a quest'ultima qualifica darebbe titolo, tra le altre cose, a ricoprire incarichi complessi, come, per esempio, la funzione strumentale al piano dell'offerta formativa. La carriera dei docenti verrebbe scandita, inoltre, da valutazioni a cadenza quadriennale, dall'esito delle quali dipenderebbe l'eventuale accesso ai livelli superiori.

Il disegno di legge non dice nulla riguardo all'inquadramento dei vari livelli di carriera dei docenti.

Ciò non di meno, considerando che la vicedirigenza, nella pubblica amministrazione, ha inglobato i livelli C2 e C3, è ragionevole ritenere che, in ogni caso, i docenti esperti non potrebbero superare il livello C1, che ha sostituito il vecchio VII livello, in cui venivano inquadrati gli impiegati di concetto.

Ciò perché la figura del vicedirigente, stando a quello che si legge nell'articolato, si troverebbe a un livello gerarchicamente superiore rispetto a quello dei docenti.

 

VICEPRESIDE PER CONCORSO

Il disegno di legge Napoli Santulli prevede l'introduzione, nel comparto scuola, della figura del vicedirigente. Figura espressamente prevista solo nel comparto ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002. La norma in questione, che ha modificato il decreto legislativo 165/2001, con l'aggiunta dell'articolo 17-bis, dispone che i funzionari del comparto ministeri, appartenenti alle qualifiche C2 e C3, in possesso di laurea, vengano inquadrati nella vicedirigenza mediante la costituzione di un'apposita area di contrattazione.

La stessa norma dispone, poi, che la vicedirigenza possa essere introdotta anche in altre amministrazioni pubbliche, purché in queste ultime vi siano posizioni equiparabili alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri. L'equiparazione, però, può essere sancita solo a seguito dell'emanazione di un decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Il disegno di legge Santulli-Napoli, a questo proposito, non prevede, invece, un percorso di questo tipo.

Il dispositivo delinea, infatti, una vera e propria procedura concorsuale, con prove scritte e orali, alla quale potranno accedere solo i docenti laureati, e che sarà finalizzata a individuare i soggetti aventi titolo a sostituire il dirigente in via continuativa. Come avveniva fino a qualche anno fa, quando gli attuali dirigenti erano inquadrati nei ruoli dei presidi e dei direttori didattici. In pratica, prima dell'avvento dell'autonomia scolastica.

 

IL DOCENTE INIZIALE

Prima di diventare docente, l'aspirante dovrà conseguire la laurea specialistica e dovrà sottoporsi a un periodo di tirocinio.

Durante il tirocinio, l'aspirante docente sarà assunto dalla scuola con un contratto di formazione lavoro. Dopo avere superato il periodo di tirocinio, conseguirà il diritto di iscriversi all'albo dei docenti e potrà accedere al ruolo di docente iniziale.

L'accesso al ruolo, però, sarà comunque vincolato al superamento di un concorso per titoli.

I concorsi saranno indetti dalle singole istituzioni scolastiche, che provvederanno all'espletamento delle procedure concorsuali tramite un'apposita commissione, che sarà presieduta dal dirigente scolastico.

 

IL DOCENTE ORDINARIO

Trascorsi cinque anni, il docente iniziale potrà aspirare a passare al livello successivo, sostenendo un concorso per titoli.

Una volta superata positivamente la selezione concorsuale, il docente iniziale diventerà docente ordinario. L'accesso alla qualifica di docente ordinario non comporterà alcun cambio di mansioni. Il docente, però, avrà diritto a una retribuzione più alta e conserverà l'anzianità maturata fino a quel momento.

Il numero dei posti autorizzati per la qualifica di docente ordinario sarà definito anno per anno dal ministero dell'istruzione di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze.

 

IL DOCENTE ESPERTO

Trascorsi altri cinque anni nel ruolo di docente ordinario, l'aspirante potrà sostenere un'ulteriore selezione per titoli, finalizzata all'accesso alla qualifica di docente esperto.

Il disegno di legge Santulli-Napoli descrive questa figura professionale alla stregua di un docente che ´ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti', si legge nel dispositivo, "di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa".

Anche in questo caso il numero dei docenti che potranno accedere alla qualifica sarà stabilito dal ministero dell'istruzione insieme al ministero dell'economia e delle finanze.

 

LA VALUTAZIONE

I docenti iniziali e i docenti ordinari saranno valutati ogni quattro anni, da una commissione permanente costituita presso la scuola di servizio.

La commissione sarà composta da un ispettore, dal dirigente scolastico e da due docenti esperti. Nelle scuole del primo ciclo la commissione sarà formata anche da due genitori e, nelle scuole del secondo ciclo, da un genitore e da un alunno.

L'attività dei singoli docenti sarà valutata tenendo presente l'efficacia dell'azione didattica e formativa; l'impegno professionale nella progettazione e attuazione del piano dell'offerta formativa; il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa e, infine, i titoli professionali acquisiti in servizio.

La valutazione non avrà carattere sanzionatorio, salvo che in casi particolarmente gravi, accertati i quali comporterà la sospensione della progressione economica per anzianità.

Le valutazioni periodiche costituiranno crediti professionali e saranno inserite nel portfolio del singolo docente.

 

LA RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dei docenti non avverrà più tramite il sindacato, ma attraverso un organo collegiale di carattere tecnico-consultivo.

L'organo avrà un livello nazionale e articolazioni regionali e sarà composto da 20 docenti eletti dagli insegnanti iscritti all'albo. I restanti componenti saranno designati, per cooptazione, dalle associazioni professionali.

Il parlamentino dei docenti avrà le funzioni consultive e disciplinari dell'attuale Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, in più, avrà il compito di redigere il codice deontologico e di curare l'albo professionale. Va detto subito, peraltro, che il nuovo Cnpi non svolgerà le stesse mansioni degli ordini professionali e avrà meno poteri. In particolare, non avrà titolo a irrogare le sanzioni disciplinari.

Ma è ragionevole credere che potrà esprimere pareri all'amministrazione centrale circa i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari.

Va detto, inoltre, che i pareri del Cnpi, allo stato, sono vincolanti per il ministro dell'istruzione. Nel disegno di legge Santulli-Napoli, invece, non si fa alcuna menzione di questo aspetto.

Il nuovo organi di rappresentanza avrà anche il compito di fissare i criteri generali cui dovranno attenersi le scuole per valutare i docenti.

 

SINDACATI AL PALO

I sindacati non avranno più titolo a contrattare la prestazione e si limiteranno a pattuire le retribuzioni.

La stessa cosa dovrebbe valere anche per la disciplina dei permessi, che da diritti soggettivi dovrebbero ritornare a essere semplici interessi legittimi. In buona sostanza, si tornerebbe ai vecchi congedi, con relativa reintegrazione del potere autoritativo dell'amministrazione. In altre parole, tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro verrebbe decontrattualizzato.

E il risultato sarebbe che, per i docenti, diritti e doveri verrebbero fissati per legge. Il dispositivo, peraltro, prevede anche la cancellazione delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu).

Si tratterebbe, peraltro, di un caso unico nel pubblico impiego, dove tutti i lavoratori dei diversi comparti (e anche il personale non docente del comparto scuola) continuerebbero, invece, a fruire delle tutele sindacali e delle rappresentanze sindacali elette direttamente sul posto di lavoro