Articolo 16, la scuola nella finanziaria

 da Orizzonte scuola del 7 ottobre 2004

 

Art. 16

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

  1. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

  2. Per l’anno scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005 .

  3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera.

  4. A partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale ai fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e “on-line” scaricabile da internet.

  5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.

  6. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d’autore e la copertura dei costi di produzione.

  7. A decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006, i dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione, presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.

  8. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

  9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro