Articolo 16, la scuola nella finanziaria
da Orizzonte scuola del 7 ottobre 2004
Art. 16
Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
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Per la proroga delle attività di cui
all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
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Per l’anno scolastico 2005/2006, la consistenza
numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto,
non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo
organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005 .
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L’insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di
istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti,
solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento
con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione,
nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del
personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i
docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua
straniera.
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A partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al
fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di
testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli
alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono
essere prodotti in via sperimentale ai fine della loro adozione nelle
scuole del primo ciclo dell’istruzione di cui al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria
superiore, nella doppia versione, a stampa, e “on-line” scaricabile da
internet.
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I libri di testo sviluppano i contenuti
essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e sono
realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti
corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e
possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono
composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato
dagli alunni.
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Il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare,
le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo
dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando
comunque il compenso per il diritto d’autore e la copertura dei costi
di produzione.
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A decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006, i
dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative idonee a
consentite la conservazione, presso la scuola, di libri e del restante
materiale didattico in uso agli studenti.
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Per l’attuazione del piano programmatico di cui
all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata,
a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e
generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione.
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Per la realizzazione di interventi di edilizia e
per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di
particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’art. 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro
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