Privacy:
il fascicolo con i dati del dipendente è riservato
da
Italiascuola del 26/10/2004
Dal sito del Garante per la protezione dei dati
personali, riportiamo la notizia di un intervento a tutela di una
lavoratrice, oggetto di un'indebita diffusione di suoi dati personali
e, fatto ancora più grave, di dati sensibili riguardanti un minore
disabile.
I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i
dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei
dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea
misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. A
maggior ragione se tra le informazioni raccolte compaiono dati
sensibili riferiti ad un minore.
Lo ha sottolineato il Garante accogliendo il ricorso di una dipendente
di una società che lamentava una grave violazione della propria
riservatezza personale e familiare. I fatti risalgono a dicembre dello
scorso anno quando la donna, che occupava temporaneamente la scrivania
di un collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di
una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella
quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di
salute della figlia minore disabile. Per due volte si era rivolta
all’amministrazione contestando l’indebita divulgazione della lettera
e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi.
L’interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di
legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in
fotocopia, nonché di avere conferma dell’esistenza di dati personali
in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e
dettagliato.
Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto
il caso al Garante. L’Autorità ha riconosciuto le ragioni della
dipendente e ha ordinato alla società di astenersi dall’ulteriore
trattamento illecito dei dati personali dell’interessata. Alla società
è stato anche imposto di adottare tutte le misure di sicurezza idonee
a prevenire il ripetersi di eventi del genere.
Secondo il Garante la presenza ingiustificata di tale fotocopia
contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al
di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non
appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati
personali ed in particolare con le prescrizioni e le cautele indicate
nell’autorizzazione generale che disciplina il trattamento dei dati
sensibili nei rapporti di lavoro e con le disposizioni in materia di
misure di sicurezza. Va ricordato, peraltro, che i dati sensibili
devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo
personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.
La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fatta
dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora
conclusa, i cui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la
valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di
competenza.
La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure di sicurezza
adottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosa
protezione dei dati. Alla società sono state infine addebitate le
spese del procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.