Dibattito aperto sulla devolution scolastica

 da TuttoscuolaFocus del 4/10/2004

 

Con la nuova devolution il MIUR perde o guadagna competenze? Il lavoro parlamentare di revisione della Costituzione procede con rapidità, anche se venerdì 30 settembre l'iter ha subito un imprevisto stop per la mancanza del numero legale, e non è facile seguire nel dettaglio le diverse proposte. Fino a che non si arriverà ad un testo completo è dunque difficile dare un giudizio complessivo sugli emendamenti governativi al testo di riforma in corso di approvazione alla Camera.

TuttoscuolaNEWS ha offerto ai lettori la scorsa settimana qualche riflessione generale sulla riformulazione delle competenze nel settore scuola.

L'ANSA ha ampiamente ripreso la notizia, e negli ambienti ministeriali ha destato interesse la tesi, da noi sostenuta, che con la normativa approvata alla Camera (ma l'iter parlamentare non è ancora finito) se è vero che il MIUR deve rinunciare del tutto ai compiti di gestione, in compenso allarga le proprie competenze dal punto di vista del governo strategico del sistema. Vediamo perché.

 

Sulla "colonnina del passivo" basti ricordare che già oggi l'amministrazione continua ad esercitare le competenze concernenti la definizione delle dotazioni organiche del personale docente per assicurare la continuità di funzionamento del servizio e non più
come titolare della potestà, ma come supplente in sostituzione del soggetto istituzionale (Regione) al quale la competenza è stata riconosciuta (sentenza Corte Costituzionale del 13 gennaio 2004, n.13).

Ma all'attivo del Miur c'è da registrare che restano al centro competenze fondamentali: disegno del sistema di istruzione attraverso le "norme generali" e determinazione dei principi fondamentali; definizione dei programmi di interesse nazionale per entrambi i sistemi (istruzione e formazione) - almeno questo sembra potersi dedurre dal testo; definizione, attraverso la potestà regolamentare (ex legge 59/1997 e DPR 275/1999), delle regole attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, ribadita dal nuovo testo dell'art. 117, comma 3.

Competenze strategiche alle quali si può aggiungere, per affinità sistemica e concettuale, quella della valutazione di sistema, per tutto il sistema educativo, quello di istruzione e quello di istruzione e formazione professionale.

D'altronde l'attribuzione alla competenza esclusiva delle Regioni di specifiche materie (organizzazione scolastica, gestione degli istituti, definizione della parte dei programmi di interesse delle Regioni) sembra sottrarre la legge regionale al limite dei principi fondamentali ai quali soggiace viceversa la competenza concorrente delle Regioni.

È vero (e non è un contributo alla chiarezza) che anche nella nuova versione dell'art. 117 compare l'elenco delle materie oggetto di legislazione concorrente, e che tra queste è inclusa l'istruzione, "con esclusione della istruzione e della formazione professionale", ma la formula con la quale è stata inserita la "devolution" scolastica specifica che ad essere devolute con potestà legislativa esclusiva per le regioni sono le competenze di tipo organizzativo e gestionale, mentre quelle che riguardano i programmi "scolastici e formativi" (quindi anche quelli del sistema di istruzione ed formazione professionale) restano assegnate alla competenza dello Stato, ad eccezione della parte di interesse specifico della Regione.

 

Insomma il quadro è estremamente complesso. Lo dimostra il fatto che nella nuova versione dell’art. 117 l’istruzione è ricompresa in ben tre ambiti legislativi: le norme generali rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato; l’istruzione in generale, salva l’autonomia delle scuole (e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale) è a legislazione concorrente, per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, eccetto che per la determinazione dei principi fondamentali; organizzazione e gestione degli istituti e definizione della parte dei programmi di interesse specifico della Regione rientrano nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni.

Le difficoltà già sorte nel processo attuativo dell’attuale art. 117 avrebbero dovuto indurre il Parlamento a coordinare i contenuti di ciascun comma e non limitarsi ad aggiungere un altro elenco di competenze che rischia di favorire inevitabilmente la difesa delle reciproche potestà legislative.

Insomma, prospettive tutt’altro che facili che potrebbero rinsaldare i deficit di cambiamento e far percepire come poco utili le riforme sia istituzionali sia quelle che riguardano il sistema dell’istruzione e della formazione. Sulle prospettive di cambiamento d’altro canto non può troppo a lungo pesare il clima di contrapposizione politica, né quello della incertezza e dell’inerzia.