Il governo ribadisce la centralità

della cultura aziendale

 

 di Monica Bacis  da la Retescuole di Milano del 13/10/2004

 

MIUR e Confindustria hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla collaborazione tra sistema scolastico e imprese.

L’accordo prevede la costituzione di comitati paritetici per “progettare e approfondire iniziative, interventi e strategie con valenza generale e trasversale” che andranno successivamente a coinvolgere, per le rispettive competenze, le regioni e gli enti locali.

L’intesa è finalizzata all’attuazione della Legge 53/03 in tutte le sue tematiche tra cui la qualità e valutazione del servizio scolastico, la personalizzazione dei piani di studio, l’orientamento, l’alternanza scuola-lavoro, gli IFTS, la certificazione dei crediti formativi, la formazione del personale della scuola e dell’Università, e il coinvolgimento delle scuole paritarie e Università al raggiungimento di alti profili formativi.

Una vera e propria cogestione della legge Moratti da parte di MIUR e Confindustria che esclude il sindacato e supera la ordinaria dialettica tra le parti sociali.

In tutti i momenti di consultazione con il Ministero su queste tematiche, compreso l’ultimo incontro del 3 settembre, abbiamo posto l’esigenza di attivare tavoli in cui Ministeri interessati, Regioni e Parti Sociali possano, pur nella differenza delle valutazioni sulla legge 53/03, attivare un autentico confronto sui temi del rapporto scuola-lavoro.

La scelta del Ministero di firmare un accordo con la sola Confindustria conferma la volontà del Governo di ridurre la complessità del rapporto scuola –lavoro alla centralità della cultura aziendale.

Occorre, quindi, da parte delle strutture territoriali, particolare attenzione per evitare la riproduzione nei territori di questo modello cogestionale da parte delle Direzioni Scolastiche Regionali, delle Regioni o della stessa Confindustria territoriale.

 

PROTOCOLLO DI INTESA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA
CONFINDUSTRIA

Tra

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR)

E LA CONFINDUSTRIA

VISTA la legge 15 marzo 1977, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare l’art.21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica;
VISTO il D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il D.P.R. 11 aprile 2003, n. 319 “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca”, modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all’organizzazione del Ministero dell’Università e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione la Ricerca Scientifica e tecnologica ; modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477 e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e successivi decreti applicativi;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, di "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" ed il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTE le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000 sull’occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente;
VISTE le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Copenhagen del 12 e 13 dicembre 2002 sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano ;
VISTO l’accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTI i precedenti protocolli sottoscritti il 18 luglio 1990, il 19 aprile 1994, il 16 marzo 1998 e il 24 luglio 2002;

premesso che:

  • il MIUR è impegnato in un complesso processo di innovazione e riordino dei propri assetti organizzativi e istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per sostenere e potenziare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione sia a livello nazionale che di unione europea, nell’ambito della “società della conoscenza”; ed in particolare:

  • il D.P.R. 11 aprile 2003, n.319 ha regolamentato l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia a livello centrale che periferico;

  • la legge 28 marzo 2003 n.53 ha recepito e messo a sistema i principi e i profili di un’istruzione e formazione di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18°anno d’età e una forte integrazione tra le politiche educative e quelle del lavoro;

  • a legge Biagi - legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 - in materia di occupazione e mercato del lavoro ha aperto scenari nuovi sul piano delle opportunità formative a tutte le istituzioni scolastiche e formative.

  • la CONFINDUSTRIA consapevole dell’importanza che assume la formazione quale fattore di crescita complessiva del Paese e la competitività delle imprese, intende contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione attraverso un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo del Paese;

  • il MIUR e la CONFINDUSTRIA da tempo collaborano attivamente in maniera organica e sistematica a sostegno dello sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale investire al fine di coniugare coesione sociale, competitività, formazione di più alto profilo, opportunità occupazionali, migliore qualità della vita;

  • il MIUR e la CONFINDUSTRIA intendono promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le università con il sistema produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, le competenze professionali delle persone lungo tutto l’arco della vita. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;

  • i processi di riforma e le innovazione in atto, in ambito scolastico e formativo, suggeriscono di adottare un nuovo protocollo d’intesa, che recepisca in termini più moderni ed efficaci i raccordi e le interazioni tra il sistema dell’istruzione e il sistema produttivo.


Si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1

Il MIUR e la Confindustria - di seguito per brevità denominati “le parti” - si impegnano a programmare e promuovere iniziative e interventi di consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per favorire l’integrazione tra i sistemi d’istruzione, formazione e mondo della produzione e del lavoro, l’innalzamento della qualità dell’istruzione e formazione, la ricerca e l’innovazione nei vari settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità sostenibile per i giovani.
A tal fine le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano, d’intesa, modelli, percorsi, progetti, metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale con l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e dell'università, nelle dimensioni sia locale che europea e internazionale.

 

Art. 2

Nell’ambito delle finalità di collaborazione di cui all’art.1, le parti stabiliscono di dare priorità agli interventi a sostegno dei processi di riforma previsti dalla legge n.53/03 e relative norme attuative, alle collaborazioni tra scuole, università e imprese, in particolare nel Mezzogiorno, con specifico riguardo alle seguenti aree:

  • qualità del servizio scolastico,

  • valutazione riferita al sistema dell’istruzione in tutte le sue articolazioni, ivi compresa l’educazione permanente;

  • supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

  • offerta formativa e personalizzazione dei piani di studio;

  • orientamento;

  • innalzamento del livello delle competenze scientifiche e tecnologiche;

  • educazione permanente degli adulti e, in particolare, la formazione continua e ricorrente dei lavoratori;

  • percorsi di l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;

  • l’alternanza scuola-lavoroalternanza scuola – lavoro;

  • istruzione e formazione tecnica superiore;

  • incremento dell’offerta di stage e tirocini formativi da parte delle imprese;

  • formazione del personale della scuola e delle università, con particolare riguardo alle nuove tecnologie, all’innovazione didattica e alla progettazione formativa, per la costruzione di un “sistema” di formazione e aggiornamento permanente in servizio;la formazione dei dirigenti dell’amministrazione centrale e periferica;

  • internazionalizzazione dell’istruzione scolastica e universitaria;

  • sviluppo delle nuove tecnologie educative, con particolare riferimento all’ambiente e-learning;

  • coinvolgimento delle scuole paritarie e delle università non statali legalmente riconosciute al raggiungimento di alti profili formativi;

  • certificazione delle competenze acquisite in ambiente formale, non formale e informale.

 

Art.3

Le parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e periferiche.
Nella realizzazione delle iniziative comuni, di cui al presente protocollo, saranno coinvolti, per le rispettive competenze, Regioni ed Enti Locali.

 

Art. 4

Le parti, consapevoli che la Rete Qualità assume un’importanza strategica rilevante ai fini dell’acquisizione, da parte delle scuole, di una cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di garantire il miglioramento continuo del servizio e i risultati di apprendimento da parte degli studenti, convengono sull’esigenza che tale Rete vada adeguatamente sostenuta e potenziata.
Accanto ai Poli tradizionali (Milano, Padova, Mantova, Vicenza, Roma, Napoli) cui compete il ruolo di “Laboratori per lo sviluppo della qualità nelle scuole”, in ogni regione sarà incentivato il funzionamento di Centri regionali, istituiti per promuovere la cultura della Qualità, quale base del buon funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche.

 

Art.5

Nella considerazione che il confronto con i sistemi educativi e formativi di altri paesi costituisce prerequisito di base per il miglioramento della qualità dell’istruzione e di un’efficace formazione del capitale umano, le parti si impegnano a programmare e sviluppare azioni rivolte a facilitare lo scambio di esperienze e la mobilità sia degli studenti che dei docenti. Si impegnano, inoltre, attraverso una comunicazione mirata, ad attrarre presso le università i migliori studenti, docenti e ricercatori stranieri, in particolare provenienti dai paesi che garantiscono maggiore interesse per l’export italiano.

 

Art.6

Per contrastare e ridurre la dispersione scolastica, obiettivo prioritario anche in ambito europeo, e garantire un più efficace raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, le parti convengono di realizzare iniziative dirette a:

  • favorire il coordinamento tra i soggetti istituzionalmente competenti nel settore dell’orientamento;

  • mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi formativi con particolare riferimento a quelli scientifici e tecnologici, sul mercato del lavoro e delle professioni;

  • definire e sperimentare un sistema di crediti formativi personali da spendere negli itinerari scolastici e formativi, nonchè di transizione tra istruzione e mondo della produzione e del lavoro;

  • favorire la diffusione dei tirocini di orientamento nella scuola e nell’università, nonché le esperienze di alternanza scuola-lavoro;

  • contribuire alla individuazione delle competenze specifiche, indispensabili per la formazione della persona ed ai fini dell’occupazione;

  • favorire la concertazione e definizione di percorsi di orientamento, ri-orientamento e riqualificazione in ogni fase di transizione, ogni volta si renda necessario assumere decisioni di particolare importanza.

 

Art.7

Le Parti, per dare attuazione all’art. 4 della legge n. 53/2003, si impegnano a svolgere azioni programmate e congiunte volte a diffondere e valorizzare l’alternanza scuola-lavoro, quale metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti. Tali iniziative intendono favorire l’orientamento degli studenti e promuovere l’acquisizione di conoscenze competenze e abilità, a partire da esperienze concrete realizzate a contatto con le realtà produttive.

 

Art. 8

Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e incentivare lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore attraverso interventi pluriennali, intesi tra l’altro, a favorire la costituzione di Poli formativi di eccellenza, strettamente collegati con le strutture e le realtà della ricerca scientifica e tecnologica. Gli interventi saranno rivolti a potenziare la formazione e l’occupabilità dei giovani, la formazione continua degli adulti, la crescita del capitale umano e ad incrementare le capacità di interpretare e gestire l’innovazione da parte delle imprese, soprattutto medie e piccole, nei contesti locale, nazionale ed internazionale.

 

Art. 9

Le parti, consapevoli che la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie rappresentano un importante strumento di diffusione e innovazione didattica in grado, tra l’altro, di facilitare e migliorare i processi di apprendimento e autoapprendimento, nonché una competenza basilare per lo svolgimento di qualsiasi professione, programmano di promuovere iniziative per la diffusione delle tecnologie in tutti gli ambiti formativi e in particolare in quello scolastico.

 

Art.10

Le parti si impegnano a valorizzare la presenza nelle scuole degli studenti stranieri per facilitarne la crescita culturale e professionale. Le parti si impegnano altresì a realizzare iniziative atte a sostenere l'inserimento e l’integrazione nella scuola dei soggetti più deboli.

 

Art. 11

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica delle attività relative ai settori dell’ istruzione e dell’università, sono costituiti, con decreto del Ministro:

  1. un Comitato di coordinamento composto, per il MIUR, dal Ministro, dal Capo di Gabinetto, dai Capi dipartimento, e, per la Confindustria, dal Vice Presidente per Education e dal Direttore del Nucleo Formazione e Scuola;

  2. un Comitato Tecnico per l’istruzione, composto da 8 rappresentanti della Confindustria e 8 rappresentanti del MIUR;

  3. un Comitato Tecnico per l’Università, costituito da 6 rappresentanti della Confindustria e 6 rappresentanti del MIUR.

Presso ciascun Comitato opera una Segreteria Tecnica a cura degli uffici dei Capi Dipartimento per l’istruzione e l’università.
Il Comitato di coordinamento istituisce tavoli di confronto, costituiti da entrambe le rappresentanze, per progettare e approfondire iniziative, interventi e strategie con valenza generale e trasversale, su indicazioni del Ministro.
I Comitati Tecnici sono presieduti dal Sottosegretario delegato o, in sua assenza, dal Capo dipartimento, competente per materia.
I Comitati possono operare congiuntamente ovvero attraverso gruppi di lavoro o organismi di confronto costituiti da entrambe le rappresentanze.
Per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, potranno essere chiamati a partecipare agli incontri, di volta in volta, esperti anche stranieri.

Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula.

 

Roma, 21 settembre 2004

Il Ministro dell’Istruzione, Il Vice Presidente
dell’Università e della Ricerca per l’Education
Letizia Moratti Gianfelice Rocca