Il governo ribadisce la centralità
della cultura aziendale
di Monica Bacis da la
Retescuole di Milano del
13/10/2004
MIUR e Confindustria hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa sulla collaborazione tra sistema scolastico e
imprese.
L’accordo prevede la costituzione di comitati
paritetici per “progettare e approfondire iniziative, interventi e
strategie con valenza generale e trasversale” che andranno
successivamente a coinvolgere, per le rispettive competenze, le
regioni e gli enti locali.
L’intesa è finalizzata all’attuazione della
Legge 53/03 in tutte le sue tematiche tra cui la qualità e valutazione
del servizio scolastico, la personalizzazione dei piani di studio,
l’orientamento, l’alternanza scuola-lavoro, gli IFTS, la
certificazione dei crediti formativi, la formazione del personale
della scuola e dell’Università, e il coinvolgimento delle scuole
paritarie e Università al raggiungimento di alti profili formativi.
Una vera e propria cogestione della legge
Moratti da parte di MIUR e Confindustria che esclude il sindacato e
supera la ordinaria dialettica tra le parti sociali.
In tutti i momenti di consultazione con il
Ministero su queste tematiche, compreso l’ultimo incontro del 3
settembre, abbiamo posto l’esigenza di attivare tavoli in cui
Ministeri interessati, Regioni e Parti Sociali possano, pur nella
differenza delle valutazioni sulla legge 53/03, attivare un autentico
confronto sui temi del rapporto scuola-lavoro.
La scelta del Ministero di firmare un accordo
con la sola Confindustria conferma la volontà del Governo di ridurre
la complessità del rapporto scuola –lavoro alla centralità della
cultura aziendale.
Occorre, quindi, da parte delle strutture
territoriali, particolare attenzione per evitare la riproduzione nei
territori di questo modello cogestionale da parte delle Direzioni
Scolastiche Regionali, delle Regioni o della stessa Confindustria
territoriale.
PROTOCOLLO DI INTESA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITà E DELLA
RICERCA
CONFINDUSTRIA
Tra
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR)
E LA CONFINDUSTRIA
VISTA la legge 15 marzo 1977, n. 59, concernente
la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in
particolare l’art.21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative
all’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e tecnologica;
VISTO il D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il D.P.R. 11 aprile 2003, n. 319 “Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
Ricerca”, modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477, contenente
norme relative all’organizzazione del Ministero dell’Università e del
D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione la Ricerca Scientifica e
tecnologica ; modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477 e del
D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente la delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale e successivi decreti applicativi;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, di "Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro" ed il Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30";
VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e
al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28
marzo 2003, n.53;
VISTE le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona
23 e 24 marzo 2000 sull’occupazione, le riforme economiche e la
coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno
2002 sull’apprendimento permanente;
VISTE le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di
Copenhagen del 12 e 13 dicembre 2002 sugli obiettivi futuri e concreti
dei sistemi di istruzione e formazione;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 19 dicembre
2002 sulla promozione di una maggiore Cooperazione europea in materia
di istruzione e formazione professionale;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio
2003 sul capitale sociale e umano ;
VISTO l’accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno
2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione,
a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo
2003, n. 53;
VISTI i precedenti protocolli sottoscritti il 18 luglio 1990, il 19
aprile 1994, il 16 marzo 1998 e il 24 luglio 2002;
premesso che:
-
il MIUR è impegnato in un complesso processo di
innovazione e riordino dei propri assetti organizzativi e
istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per sostenere e
potenziare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla
formazione sia a livello nazionale che di unione europea, nell’ambito
della “società della conoscenza”; ed in particolare:
-
il D.P.R. 11 aprile 2003, n.319 ha regolamentato
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca sia a livello centrale che periferico;
-
la legge 28 marzo 2003 n.53 ha recepito e messo
a sistema i principi e i profili di un’istruzione e formazione di
qualità, in grado di garantire a tutti il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al
conseguimento di una qualifica entro il 18°anno d’età e una forte
integrazione tra le politiche educative e quelle del lavoro;
-
a legge Biagi - legge delega 14 febbraio 2003,
n. 30 - in materia di occupazione e mercato del lavoro ha aperto
scenari nuovi sul piano delle opportunità formative a tutte le
istituzioni scolastiche e formative.
-
la CONFINDUSTRIA consapevole dell’importanza che
assume la formazione quale fattore di crescita complessiva del Paese e
la competitività delle imprese, intende contribuire al miglioramento
della qualità dell’istruzione attraverso un più incisivo raccordo tra
offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo del
Paese;
-
il MIUR e la CONFINDUSTRIA da tempo collaborano
attivamente in maniera organica e sistematica a sostegno dello
sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale
investire al fine di coniugare coesione sociale, competitività,
formazione di più alto profilo, opportunità occupazionali, migliore
qualità della vita;
-
il MIUR e la CONFINDUSTRIA intendono promuovere
e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più
stretto e proficuo tra le scuole e le università con il sistema
produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad
accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e
tecnologico, le competenze professionali delle persone lungo tutto
l’arco della vita. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a
rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione
dell’istruzione richiesto dagli standard europei, a formare risorse
umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché
di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;
-
i processi di riforma e le innovazione in atto,
in ambito scolastico e formativo, suggeriscono di adottare un nuovo
protocollo d’intesa, che recepisca in termini più moderni ed efficaci
i raccordi e le interazioni tra il sistema dell’istruzione e il
sistema produttivo.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il MIUR e la Confindustria - di seguito per
brevità denominati “le parti” - si impegnano a programmare e
promuovere iniziative e interventi di consultazione e di raccordo
permanenti per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli
output del sistema formativo, per favorire l’integrazione tra i
sistemi d’istruzione, formazione e mondo della produzione e del
lavoro, l’innalzamento della qualità dell’istruzione e formazione, la
ricerca e l’innovazione nei vari settori del sistema scolastico, la
competitività delle imprese, la promozione della cittadinanza attiva e
dell’occupabilità sostenibile per i giovani.
A tal fine le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano
e sperimentano, d’intesa, modelli, percorsi, progetti, metodologie che
consentano un raccordo organico e funzionale con l’autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e
dell'università, nelle dimensioni sia locale che europea e
internazionale.
Art. 2
Nell’ambito delle finalità di collaborazione di
cui all’art.1, le parti stabiliscono di dare priorità agli interventi
a sostegno dei processi di riforma previsti dalla legge n.53/03 e
relative norme attuative, alle collaborazioni tra scuole, università e
imprese, in particolare nel Mezzogiorno, con specifico riguardo alle
seguenti aree:
-
qualità del servizio scolastico,
-
valutazione riferita al sistema dell’istruzione
in tutte le sue articolazioni, ivi compresa l’educazione permanente;
-
supporto all’autonomia delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie;
-
offerta formativa e personalizzazione dei piani
di studio;
-
orientamento;
-
innalzamento del livello delle competenze
scientifiche e tecnologiche;
-
educazione permanente degli adulti e, in
particolare, la formazione continua e ricorrente dei lavoratori;
-
percorsi di l'Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore;
-
l’alternanza scuola-lavoroalternanza scuola –
lavoro;
-
istruzione e formazione tecnica superiore;
-
incremento dell’offerta di stage e tirocini
formativi da parte delle imprese;
-
formazione del personale della scuola e delle
università, con particolare riguardo alle nuove tecnologie,
all’innovazione didattica e alla progettazione formativa, per la
costruzione di un “sistema” di formazione e aggiornamento permanente
in servizio;la formazione dei dirigenti dell’amministrazione centrale
e periferica;
-
internazionalizzazione dell’istruzione
scolastica e universitaria;
-
sviluppo delle nuove tecnologie educative, con
particolare riferimento all’ambiente e-learning;
-
coinvolgimento delle scuole paritarie e delle
università non statali legalmente riconosciute al raggiungimento di
alti profili formativi;
-
certificazione delle competenze acquisite in
ambiente formale, non formale e informale.
Art.3
Le parti si impegnano a coinvolgere le
rispettive strutture centrali e periferiche.
Nella realizzazione delle iniziative comuni, di cui al presente
protocollo, saranno coinvolti, per le rispettive competenze, Regioni
ed Enti Locali.
Art. 4
Le parti, consapevoli che la Rete Qualità assume
un’importanza strategica rilevante ai fini dell’acquisizione, da parte
delle scuole, di una cultura progettuale, professionale e
organizzativa capace di garantire il miglioramento continuo del
servizio e i risultati di apprendimento da parte degli studenti,
convengono sull’esigenza che tale Rete vada adeguatamente sostenuta e
potenziata.
Accanto ai Poli tradizionali (Milano, Padova, Mantova, Vicenza, Roma,
Napoli) cui compete il ruolo di “Laboratori per lo sviluppo della
qualità nelle scuole”, in ogni regione sarà incentivato il
funzionamento di Centri regionali, istituiti per promuovere la cultura
della Qualità, quale base del buon funzionamento di tutte le
istituzioni scolastiche.
Art.5
Nella considerazione che il confronto con i
sistemi educativi e formativi di altri paesi costituisce prerequisito
di base per il miglioramento della qualità dell’istruzione e di
un’efficace formazione del capitale umano, le parti si impegnano a
programmare e sviluppare azioni rivolte a facilitare lo scambio di
esperienze e la mobilità sia degli studenti che dei docenti. Si
impegnano, inoltre, attraverso una comunicazione mirata, ad attrarre
presso le università i migliori studenti, docenti e ricercatori
stranieri, in particolare provenienti dai paesi che garantiscono
maggiore interesse per l’export italiano.
Art.6
Per contrastare e ridurre la dispersione
scolastica, obiettivo prioritario anche in ambito europeo, e garantire
un più efficace raccordo tra istruzione, formazione e mondo del
lavoro, le parti convengono di realizzare iniziative dirette a:
-
favorire il coordinamento tra i soggetti
istituzionalmente competenti nel settore dell’orientamento;
-
mettere a disposizione degli studenti e dei
docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla
valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi
formativi con particolare riferimento a quelli scientifici e
tecnologici, sul mercato del lavoro e delle professioni;
-
definire e sperimentare un sistema di crediti
formativi personali da spendere negli itinerari scolastici e
formativi, nonchè di transizione tra istruzione e mondo della
produzione e del lavoro;
-
favorire la diffusione dei tirocini di
orientamento nella scuola e nell’università, nonché le esperienze di
alternanza scuola-lavoro;
-
contribuire alla individuazione delle competenze
specifiche, indispensabili per la formazione della persona ed ai fini
dell’occupazione;
-
favorire la concertazione e definizione di
percorsi di orientamento, ri-orientamento e riqualificazione in ogni
fase di transizione, ogni volta si renda necessario assumere decisioni
di particolare importanza.
Art.7
Le Parti, per dare attuazione all’art. 4 della
legge n. 53/2003, si impegnano a svolgere azioni programmate e
congiunte volte a diffondere e valorizzare l’alternanza scuola-lavoro,
quale metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni
formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti. Tali
iniziative intendono favorire l’orientamento degli studenti e
promuovere l’acquisizione di conoscenze competenze e abilità, a
partire da esperienze concrete realizzate a contatto con le realtà
produttive.
Art. 8
Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e
incentivare lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore attraverso interventi pluriennali, intesi tra l’altro, a
favorire la costituzione di Poli formativi di eccellenza, strettamente
collegati con le strutture e le realtà della ricerca scientifica e
tecnologica. Gli interventi saranno rivolti a potenziare la formazione
e l’occupabilità dei giovani, la formazione continua degli adulti, la
crescita del capitale umano e ad incrementare le capacità di
interpretare e gestire l’innovazione da parte delle imprese,
soprattutto medie e piccole, nei contesti locale, nazionale ed
internazionale.
Art. 9
Le parti, consapevoli che la conoscenza e
l’utilizzo delle nuove tecnologie rappresentano un importante
strumento di diffusione e innovazione didattica in grado, tra l’altro,
di facilitare e migliorare i processi di apprendimento e
autoapprendimento, nonché una competenza basilare per lo svolgimento
di qualsiasi professione, programmano di promuovere iniziative per la
diffusione delle tecnologie in tutti gli ambiti formativi e in
particolare in quello scolastico.
Art.10
Le parti si impegnano a valorizzare la presenza
nelle scuole degli studenti stranieri per facilitarne la crescita
culturale e professionale. Le parti si impegnano altresì a realizzare
iniziative atte a sostenere l'inserimento e l’integrazione nella
scuola dei soggetti più deboli.
Art. 11
Per la realizzazione degli obiettivi indicati
nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica delle
attività relative ai settori dell’ istruzione e dell’università, sono
costituiti, con decreto del Ministro:
-
un Comitato di coordinamento composto, per il
MIUR, dal Ministro, dal Capo di Gabinetto, dai Capi dipartimento, e,
per la Confindustria, dal Vice Presidente per Education e dal
Direttore del Nucleo Formazione e Scuola;
-
un Comitato Tecnico per l’istruzione, composto
da 8 rappresentanti della Confindustria e 8 rappresentanti del MIUR;
-
un Comitato Tecnico per l’Università, costituito
da 6 rappresentanti della Confindustria e 6 rappresentanti del MIUR.
Presso ciascun Comitato opera una Segreteria
Tecnica a cura degli uffici dei Capi Dipartimento per l’istruzione e
l’università.
Il Comitato di coordinamento istituisce tavoli di confronto,
costituiti da entrambe le rappresentanze, per progettare e
approfondire iniziative, interventi e strategie con valenza generale e
trasversale, su indicazioni del Ministro.
I Comitati Tecnici sono presieduti dal Sottosegretario delegato o, in
sua assenza, dal Capo dipartimento, competente per materia.
I Comitati possono operare congiuntamente ovvero attraverso gruppi di
lavoro o organismi di confronto costituiti da entrambe le
rappresentanze.
Per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
potranno essere chiamati a partecipare agli incontri, di volta in
volta, esperti anche stranieri.
Il presente Protocollo ha validità di quattro
anni a decorrere dalla data di stipula.
Roma, 21 settembre 2004
Il Ministro dell’Istruzione, Il Vice
Presidente
dell’Università e della Ricerca per l’Education
Letizia Moratti Gianfelice Rocca