Che brutta fine per i Precari di Lingue Straniere!

di Stefano Di Domenico da Meridiano scuola del 14/10/2004

 

Chi si è sottoposto ai Concorsi a Cattedra e alle sezioni riservate dei Corsi Abilitanti non può e non deve tollerare il contenuto del CCNL sulla mobilità, che, a sua volta, recepisce i dettami legislativi del 1998. E’ una vera e propria stortura, soprattutto per alcuni docenti, ormai sospesi nella vertigine legislativa.

Sfoglio il testo del CCNL del 2002-2003 e leggo, testualmente, al TITOLO I – Disposizioni comuni al personale della scuola – Art. 3 – Mobilità professionale – Destinatari – Comma I, quanto segue:

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall’O.M., il personale che abbia conseguito tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate, purché le prove riferite a tutti i candidati, si concludano 10 giorni prima del termine previsto dall’O.M. per la comunicazione al CED delle domande stesse.

Il testo è degno di tutto rispetto. La curiosità e la necessità di andare alla ricerca della predetta citazione contrattuale sono nate dal fatto che, nella mia provincia, un numero piuttosto cospicuo di docenti in ruolo alle scuole medie per l’insegnamento dell’inglese, di colpo, sono transitati, senza il possesso dell’abilitazione prescritta, sull’insegnamento di questa disciplina alle scuole superiori, con la conseguente sottrazione di cattedre in questo grado di scuola.

Ho provato, per un attimo, lo stesso stato d’animo di quando, in classe, chiedi allo studente di fare silenzio ed egli continua a parlare. In questo caso, come nel precedente, la percezione del mondo risulta essere binariamente controtendente. L’affermazione di una regola diventa la sua negazione.

La mia curiosità, e la necessità, si spingono oltre. Continuo a leggere il CCNL e trovo, verso la metà del malloppo cartaceo, alle pagine 57-58, un capitolo particolare, CAPO VII – Disposizioni specifiche per la scuola secondaria – Art. 40, Aggregazione di Classi di Concorso, Commi 1 e 2, che modifica il mio grado di sensibilità verso il mondo circostante.

 

Al Comma 1 si legge

A seguito del D.M. N. 354 del 10-8-1998, integrato dal D.M. 448 del 10-11-1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.

 

Al Comma 2 sono enucleate le citate aggregazioni:

In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:

Ambito 1

-          25/A Disegno e storia dell’arte

-          28/A Educazione artistica

Ambito 2

-          29/A Educazione fisica II grado

-          30/A Educazione fisica I grado

Ambito 3

-          31/A Educazione musicale II grado

-          32/A Educazione musicale I grado

Ambito 4

-          43/A Ital., storia, educ. civica nella media

-          50/A Materie letterarie negli istituti II grado

Ambito 5

-          45/A Lingua straniera

-          46/A Lingua e Civiltà straniera

Ambito 8

-          per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.

In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale:

Ambito 10

-          4/C esercitazioni aeronautiche

-          8/C esercitazioni di circolazione aerea

Ambito 11

-          6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni

-          12/C esercitazioni di modellismo

Ma che bravi !!! Vorrei conoscere la mente che ha partorito questo capolavoro!

L’incredulità prende il sopravvento. Mi collego ad Internet e vado alla ricerca di tutti i CCNL. Ebbene, scopro che dal 1999 al 2005, tutti i Contratti di mobilità contengono le belle idee espresse sopra.

Nel 2000, impegnato nei Concorsi Ordinari e nei Corsi Riservati abilitanti, non vedevo (e sfido chiunque ne sia stato capace) le intenzioni prospettiche surrettiziamente nascoste nella normativa.

Qui e ora, e col senno del poi, mi limiterò a perorare la causa per l’A.D. 5, l’ambito a cui appartengo. Nel 2000 ho totalizzato ben 3 abilitazioni, 2 da Concorso Ordinario, l’altra da Riservato. Non posso, quindi, tollerare la sottrazione del diritto, tanto meno, l’approssimazione legislativa e, parimenti, l’assenza del diritto di difesa, della difesa del diritto, spesso gridati ma poi puntualmente profanati.

Gli altri difenderanno l’A. D. di appartenenza.

Dai Decreti Ministeriali, recepiti dal CCNL, emerge la fusione di 2 classi di concorso. Tale fusione genera necessariamente una dignità giuridica equivalente per le due discipline, un tempo tenute distinte. La mia perplessità, ora, si focalizza sui soggetti che possono fruire degli effetti giuridici di questa aggregazione.

A mio avviso, i docenti provenienti da concorsi precedenti, non svolti o non superati, non possono e non devono godere di alcun privilegio, retroattivo o estensivo, della norma perché i contenuti concorsuali non sono stati espletati o non sono andati a buon fine (questa seconda ipotesi è la più accreditata).

Superare, allora, il concorso alle medie significava superare prove specificatamente, unicamente linguistiche, non letterarie. Per queste ultime, occorreva superare il concorso per le superiori.

Il beneficio deve, invece, cadere su coloro che hanno espletato le prove concorsuali in base alla nuova normativa, perché essi hanno svolto il concorso su entrambe le prove, di Lingua (unità o modulo) e Letteratura (analisi testuale), con accertamenti linguistico-letterari.

Uno Stato di diritto imporrebbe la tesi in base alla quale non può essere riconosciuto un titolo a chi non lo possiede. Poiché la Laurea in Lingue non è di per sé abilitante, come tutte le Lauree in Italia, la necessità di abilitazioni specifiche è avvalorata dal fatto che alcuni piani di studio universitari, consentivano in passato (non so ora) l’inserimento di una biennalizzazione della 3^ Lingua straniera. Non era previsto, in questo biennio, lo svolgimento di programmi letterari o di civiltà straniera. Si trattava di mera lingua.

La riflessione che si impone ora è la seguente: il legislatore, in questo caso sbarazzino e pressappochista, ha ritenuto che l’insegnamento della Lingua e quello della Letteratura non solo dovessero appartenere allo stesso ambito giuridico ma anche alla stessa sfera cognitiva. Chi opera da anni nel settore sa che così non è. Vi sono differenze notevoli da un punto di vista euristico (definizione di strategie, metodi, obiettivi). La Lingua impone approcci metodologici specifici, la Letteratura altri, altrettanto specifici. Non si può e non si deve fare di ogni erba un fascio. Chi opera e parla con cognizione di causa, non può tollerare l’approssimazione.

I docenti precari, in virtù dell’iscrizione nelle liste del Concorso delle GP, avrebbero un diritto in più proprio in virtù dell’accorpamento delle Classi di Concorso e del superamento a fortiori di entrambe le prove d’esame (si veda, al riguardo, la citata CM 454/98, sotto la voce PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI) e, parimenti, un diritto in più in virtù degli anni di servizio prestati per quella, e solo quella, Classe di Concorso.

Risultano, invece, danneggiati in misura doppia: da un lato vi sono le cattedre sottratte e, dall’altro, la mancanza del medesimo trattamento di privilegio per gli iscritti nelle GP. Il docente parzialmente abilitato può sfruttare, sulla base del testo di legge, le procedure di mobilità professionale. Ciò significa che egli può far valere i diritti maturati per un tipo di servizio e rovesciarli, conseguentemente, su altra tipologia di servizio. Dal canto suo, il docente precario, iscritto nelle GP, maturerà il diritto soltanto sulla Classe di Concorso in cui ha prestato servizio e non sull’altra, che pure appartiene al medesimo Ambito Disciplinare. E’ conseguente la stortura: un docente illegittimo soffia la Cattedra alle Superiori, il transito genera una Cattedra vacante alle Medie, il docente precario, da sempre in servizio sulla cattedra sottratta, non avendo maturato il servizio sulla Classe di Concorso ora disponibile, non può transitarvi. Vi accederà qualche docente giovanissimo, magari figlio di innominabili acronimi, magari montañero.

Il transito impunito di docenti non abilitati, che tradisce l’assenza della sensibilità pedagogica della legislazione puramente tecnicistica, spiega così il malcontento generale

-         di docenti (è il caso del sottoscritto) che da 12 anni sono precari nei Licei (Classici e/o Scientifici) dove insegnano Lingua e Lingua e Civiltà e che, anno dopo anno, assistono alla sottrazione indebita di queste Cattedre, da parte di colleghi non titolati, che contattano chi li ha preceduti per sapere in che modo insegnare la letteratura.

-         di docenti che, di quel Concorso, quello del ’91 per intenderci, hanno superato entrambe le prove abilitanti, la prova di Lingua e la prova di Lingua e Civiltà, allora scisse, e che oggi si trovano ad insegnare con i loro colleghi che non meritano di occupare quel posto, perché non sono abilitati a farlo.

-         di dirigenti, che spesso devono nascondere l’imbarazzo e far finta di non aver visto e sentito.

-         di genitori, che assistono ad una riduzione repentina degli standard qualitativi e quantitativi dell’istruzione e della formazione.

L’ Italia è un paese che non finirà mai di stupirmi.

Come possono i legislatori, i sindacalisti legiferare su una materia che, è evidente, non conoscono? Mi auguro che nella concertazione delle parti deputate alla redazione delle norme di cui sopra e del CCNL non abbiano partecipato pedagogisti o saggi di didattica (la cosa non mi stupirebbe, poi, più di tanto!), perché, ciò tradirebbe l’assenza di quei saperi minimi richiesti ad ogni essere vivente, di natura animale. O, forse, le cause vanno ricercate altrove? Nel ricatto, per esempio? Sarebbe auspicabile che ci spiegassero le motivazioni di un cambiamento così repentino e per niente nitido.

Gli approcci epistemologici e, perché no, euristici, pertinenti all’insegnamento delle discipline specifiche, appartengono a coloro che hanno il titolo. Non a chicchessia.

 

Chiedo dunque con forza

-         l’abrogazione immediata degli effetti retroattivi delle disposizioni contenute nei D.M del 1998 per coloro che non hanno superato i concorsi precedenti per la scuola superiore;

-          la revisione totale del CCNL sulle parti in questione;

-          il ritorno immediato dei docenti illegittimi sulle classi d’origine;

-          l’impossibilità dei detti docenti a seguire corsi di riconversione professionale, se non tramite le disposizioni legislative vigenti: frequenza ai corsi SISS, lauree specialistiche e quant’altro.

-          la restituzione immediata delle cattedre sottratte.