Al via il servizio nazionale
per la valutazione del sistema scolastico
Il Consiglio dei ministri, in data 28 ottobre
2004, ha approvato in via definitiva, su proposta del Miur, il decreto
legislativo, attuativo della legge 53/2003, che riordina l'Invalsi e
riguarda l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
di Andrea Toscano da
La Tecnica della Scuola del
29/10/2004
Il nuovo sistema di valutazione si prefigge di
migliorare e armonizzazione la qualità del sistema educativo,
valutandone l'efficacia e l'efficienza e inquadrandone la valutazione
nel contesto internazionale. Queste le attese del ministro Letizia
Moratti, che commentando l'approvazione del provvedimento ha
sottolineato che "vengono messe a regime e generalizzate per tutto il
sistema educativo le esperienze dei progetti pilota svoltesi su base
volontaria, che nello scorso anno scolastico avevano visto la
partecipazione di oltre 9.000 scuole".
Saranno effettuate verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e
di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto
dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le
verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali delle
prestazioni.
Il decreto legislativo affida all'Invalsi
(Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione) la valutazione complessiva di sistema. L'Invalsi, la cui
costituzione era stata approvata quando ministro dell'Istruzione era
Tullio De Mauro, nel precedente Governo di centrosinistra, viene
adesso riformato e le sue competenze, sinora limitate alla ricerca
sulle metodologie valutative (anche se negli ultimi anni ha curato,
sulla base di specifiche direttive dell'attuale Governo, la fase
sperimentale del progetto), si allargano alla valutazione, periodica e
annuale, del livello di apprendimento degli studenti. Alla fine di
ogni anno dovrebbe essere predisposta una relazione al Ministero
dell'Istruzione, nella quale vengono indicati elementi utili per il
miglioramento della qualità complessiva del sistema.
Saranno esaminate le scuole statali e paritarie,
ma anche i livelli di prestazione essenziali offerti da ogni singola
Regione. Peraltro, attraverso intese per favorire la condivisione dei
dati e delle conoscenze, al Servizio nazionale di valutazione
concorreranno anche le stesse scuole autonome, che dovranno
autovalutarsi, nonché le Regioni, le Province e i Comuni relativamente
agli ambiti di rispettiva competenza.
Compito dell'Invalsi sarà anche predisporre, per
la scelta da parte del Ministero, le prove a carattere nazionale
dell'esame conclusivo di Stato, sulla base degli obiettivi specifici
di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
Ma sul riordino dell'Istituto in molti
manifestano grandi perplessità. Enrico Panini, segretario della
Flc-Cgil, ha affermato: "Siamo tra i pochissimi Paesi nei quali la
valutazione verrà svolta da un istituto che non è indipendente dal
Ministero". Preoccupazione esprime anche Massimo Di Menna, segretario
della Uil-Scuola, che evidenzia come la valutazione debba essere anche
interna alla scuola. Sempre in ambito sindacale, Francesco Scrima,
segretario della Cisl-Scuola, oltre a sottolineane "il rapporto di
subordinazione tra Invalsi, Ministero e Governo", sull'approvazione
del decreto legislativo afferma: "Ancora una volta abbiamo un
provvedimento attuativo della legge 53 che interviene su aspetti
fondamentali del sistema in assenza della definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni su
base nazionale, come da dettato costituzionale".
In effetti, con l'approvazione del
provvedimento, il Governo ha fatto un altro passo nell'applicazione
della riforma della scuola varata con la legge 53/2003.
Ma Alba Sasso, componente Ds in Commissione
Cultura e Istruzione della Camera dei deputati, rileva un "eccesso di
delega" sulla legge 53, visto che invece del semplice riordino
dell'Invalsi si è costruito un Sistema nazionale della valutazione
affidato ad "un organismo afferente al Ministero". Secondo la Sasso si
tratta di "un sistema che controlla, ma che non è controllato e che
ben difficilmente evidenzierà le carenze e le responsabilità
ministeriali". Per l'esponente dell'opposizione parlamentare "serve
una cultura della vera valutazione che deve esprimere una capacità di
lettura dei processi e non una sanzione degli stessi".
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca
Schema D.L.vo del 28 ottobre 2004
"Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione
del sistema educativo di istruzione e
formazione
nonché riordino dell'Istituto nazionale per
la valutazione
del sistema dell'istruzione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53"
Visti gli
articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto
l'articolo 1, commi 1, 2 e 3,
l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto
l'articolo 3, comma 92, lettera
d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il
decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258;
Visto il
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il
decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
17 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso,
rispettivamente, in data 15 settembre 2004 e in data 3 agosto 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione .............;
Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione
1. Ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema
educativo definito a norma della
legge 28 marzo 2003, n. 53,
è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne
l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto
internazionale. Per l'istruzione e formazione professionale tale
valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di
prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti
istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della
valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle
risorse umane.
2. Al conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le
regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2,
le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i
comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi
in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed
intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al comma 2
l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le
istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i
comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità
tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con
continuità dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e
di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso
duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia
dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei
servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un
comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle
Amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità
fra le attività ed i servizi di valutazione.
Art. 2 - Riordino dell'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione di cui al
decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258 è
riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la
denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo
di istruzione e di formazione" (Invalsi), di seguito denominato
"Istituto".
2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale,
regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, di seguito denominato "Ministero". Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito
denominato "Ministro" individua, con periodicità almeno triennale, le
priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per
programmare la propria attività, fermo
restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è
riservata all'Istituto. A tal fine il
Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e
formazione professionale.
4. Il Ministro emana, altresì, specifiche direttive connesse agli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Art. 3 - Compiti dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione
1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per
la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i
livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli
altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel
settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato
conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del
Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla
gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in
attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera
c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità
istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed
alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana
a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica
all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali,
e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e
autovalutazione;
g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente
della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione
delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto
di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono
segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità
complessiva del sistema. Relativamente al sistema della formazione
professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della
vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee
forme di pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli
esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.
Art. 4 - Organi
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5 - Presidente
1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse
modalità, per un ulteriore triennio.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il
presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo, stabilendone
l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle
direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le
proposte al comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma
annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali
della gestione;
c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
d) formula al comitato direttivo la proposta per il conferimento
dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il
conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del comitato
direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva
del comitato stesso.
Art. 6 - Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da
sei
membri, scelti tra esperti nei settori di
competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno
designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
due dal
presidente della Conferenza Stato-regioni di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
2. Il comitato direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee
guida di cui all'articolo 2 comma 3, il programma annuale delle
attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri
metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle
verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche
svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le
relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali
variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale
dell'istituto ed il relativo trattamento economico;
f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la
conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative
determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai
regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il comitato
stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a
tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza
dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi
correttivi.
4. Il comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere
confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di
cessazione dalla carica di uno dei componenti del comitato, il
componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata
in carica del predetto organo.
Art. 7 - Collegio dei revisori dei
conti
1. Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di
regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286. Il collegio svolge, altresì, i compiti
previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
2. Il collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti,
nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno
supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I
componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione
del collegio, il presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
può essere confermato per un altro quadriennio.
Art. 8 - Direttore generale
1. Il Direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione
determinati dal comitato direttivo, è responsabile del funzionamento
dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle
deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei
provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal
fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano
l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato
direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando
il comitato ne valuta l'attività.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi
compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio
di previsione e le relative eventuali variazioni nonché il conto
consuntivo;
b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle
attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle
articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di
organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando il
relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari
per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale,
sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il Direttore generale è scelto tra persone di qualificata e
comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale.
Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato.
Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del
comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è
rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni
dalla scadenza dell'incarico del presidente.
Art. 9 - Regolamenti e princìpi di
organizzazione
1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) definisce
l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione
tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e
responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi
amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione
che, in attuazione del programma di attività approvato dal comitato
direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti,
svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato
stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla
ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui
alla tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a
disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso
procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia
di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché
a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui
all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel
rispetto dei princìpi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94
e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le
relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le
connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e
l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina,
altresì, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto
e l'amministrazione del patrimonio, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale
dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della
valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate
professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal
Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e
con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non
superiore a venti unità.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro
adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta
giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'Economia e delle
Finanze e del Ministro della Funzione Pubblica.
Art. 10 - Personale
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella
tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili
e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a).
Art. 11 - Personale comandato
1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti
consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero
comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo,
tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente
dall'Amministrazione dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
dalle istituzioni scolastiche o da altre Amministrazioni dello Stato,
dalle Università, da enti pubblici compresi nel comparto della
ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche
non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili
prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli
aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui
all'articolo 9, comma 2.
4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto.
Art. 12 - Incarichi ad esperti
1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto
può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio,
e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far
fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non
superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta
qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei
contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la
presentazione delle domande.
Art. 13 - Patrimonio e risorse
finanziarie
1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle regioni e degli enti
locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività
negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.
Art. 14 - Disposizioni particolari per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V della Parte II della Costituzione
e
dell'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 15 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento,
quantificati in complessivi euro 7.306.000 per l'anno 2004 e in euro
10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 3, comma 92, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati, per
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (Invalsi) come ordinato dal presente decreto,
i finanziamenti previsti dalla normativa vigente già destinati
all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione,
di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 16 - Disposizioni transitorie e
finali
1. Il presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui
agli articoli, rispettivamente, 6 e 7 sono nominati entro il
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti
dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313
restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli
organi di cui al comma 1. Il comitato direttivo adotta i regolamenti
di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione,
contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di
amministrazione e contabilità adottate ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel
periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e
15, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2000, n. 313,
presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al
decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, è
confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei
concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9,
comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato
l'articolo 1 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258
e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti
disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è, altresì,
abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti è determinato
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo
all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
(Invalsi) di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
TABELLA A
(articolo 10, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO
a) Dirigenti
amministrativi: due
unità
b) Personale di ricerca: ventiquattro
unità
c) Personale dei servizi amministrativi ed informatici:
ventidue unità