Accordo quadro PER LA DEFINIZIONE delle autonome aree contrattuali della dirigenza PER IL Quadriennio 2002-05
per l'ARAN:
per le Confederazioni sindacali:
Al termine della riunione le parti, con la sola eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005.
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
ART. 1 1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART. 2 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: - Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. - Area II:dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali. - Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area IV: dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. - Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici. - Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. - Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 3 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII. 2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l'unicità del contratto, le parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.
ART. 4 1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 5 1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell'ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 maggio 2004)tutti appartenenti all'area dirigenziale I, a seguito dell'istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti.
ART. 6 1. Il presente contratto sostituisce integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 agosto 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 2, comma 1, le parti
evidenziano che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la
dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge 251 del 2000
e regolata dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII,
al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente
caratteristiche omogenee, le partisollecitano,un intervento normativo
per l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale
anche del personale medico e delle professionalità sanitarie (già
inquadrato nella categoria EP del comparto Università) addetto
all'assistenza nei policlinici universitari convenzionati con il SSN.
Ciò in analogia a quanto già verificatosi per i professionisti degli
enti pubblici ed i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai
sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs 165 del 2001, come integrato
dall'art. 7 comma 4 della legge 145 del 2002.
DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII,
la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta
nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata
sezione della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale
medico, professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del
SSN ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a tutto il
personale inquadrato nella categoria EP.
DICHIARAZIONE CISL
Con riferimento all'art. 2, comma 1, area
dirigenziale VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni
sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due
diverse sezioni dei professionisti degli Enti pubblici e dei
ricercatori degli Enti di ricerca.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Dirigenti degli Uffici Stampa
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Composizione delle aree
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e COSMED
Dirigenti Sanitari in servizio presso il
Ministero della Salute |